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Document 62025TN0586

Causa T-586/25, TD na Mitnitsa Varna: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 7 agosto 2025 – D. P. P. / Direktor na Teritorialna Direktsia Mitnitsa Varna, Оkrazhna prokuratura Varna

GU C, C/2025/5851, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5851/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5851/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5851

10.11.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 7 agosto 2025 – D. P. P. / Direktor na Teritorialna Direktsia Mitnitsa Varna, Оkrazhna prokuratura Varna

(Causa T-586/25, TD na Mitnitsa Varna)

(C/2025/5851)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna (Bulgaria)

Parti nella causa principale

Ricorrente: D.P.P.

Resistente: Direktor na Teritorialna Direktsia Mitnitsa Varna

Altra parte nel procedimento: Okrazhna prokuratura Varna

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 267, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (1) debba essere interpretato nel senso che, in presenza di un divieto nazionale come quello di cui all'articolo 33, paragrafo 2, [dello Zakon za tyutyuna, tyutyunevite i svarzanite s tyah izdelia] (legge sul tabacco, i prodotti del tabacco e i prodotti correlati), gli Stati membri, in caso di tentativo di esportazione di merci soggette a tale divieto attraverso il confine nazionale, sono autorizzati a irrogare le sanzioni previste all'articolo 42 del codice doganale e adottare le misure previste all'articolo 198, paragrafo 1, lettera b), iv), in combinato disposto con l'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 124, paragrafo 1, del codice doganale, indipendentemente dal fatto che le merci siano state dichiarate o tenute nascoste.

2)

Se l'articolo 42 del regolamento (UE) n. 952/2013 debba essere interpretato nel senso che, in caso di violazioni di un divieto nazionale di esportazione e di applicazione delle sanzioni previste per tali violazioni, il comportamento di una persona fisica può essere qualificato come tentativo di contrabbando sulla sola base della circostanza che nei bagagli registrati venivano trasportati beni soggetti ad accisa non dichiarati – prodotti del tabacco soggetti a un divieto di esportazione – senza esaminare gli elementi relativi all'occultamento deliberato delle merci e all'atteggiamento soggettivo della persona (l’intenzionalità).

3)

Se la nozione di «merci prive di carattere commerciale», ai sensi dell'articolo 1, n. 21, lettera b), ii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (2) debba essere interpretata in modo autonomo e uniforme sia in sede di applicazione delle formalità doganali di esportazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione, sia in sede di applicazione di restrizioni nazionali all'esportazione di prodotti soggetti ad accisa, o se gli Stati membri possano applicare criteri nazionali specifici che tengono conto dei rischi connessi al commercio illecito di tali prodotti e della relativa normativa, ad esempio per quanto riguarda il regime delle accise o i divieti di esportazione.

4)

Se l'articolo 1, n. 21, lettera b), ii), del regolamento delegato 2015/2446 e l'articolo 198, paragrafo 1, lettera b), iv), del codice doganale debbano essere interpretati nel senso che, qualora le merci oggetto di un divieto siano prodotti del tabacco – sigarette che recano un contrassegno di accisa – per valutare se si tratta di «merci prive di carattere commerciale» si deve prendere in considerazione solo il criterio quantitativo, ossia la quantità autorizzata per l'importazione nello Stato nel cui territorio i prodotti sono esportati, oppure se è consentito prendere in considerazione anche i seguenti elementi: lo status commerciale del detentore dei prodotti soggetti ad accisa e le ragioni per le quali li detiene; il luogo in cui tali prodotti si trovano e, se del caso, il modo di trasporto utilizzato; qualsiasi documento relativo ai prodotti, a dimostrazione dell’esistenza di un destinatario specifico nello Stato in cui i prodotti vengono esportati.

5)

Se l'articolo 42, l'articolo 83, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 198, paragrafo 1, lettera b), [iv] del regolamento (UE) n. 952/2013 debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella prevista all'articolo 233, paragrafi 1 e 3, dello Zakon za mitnitsite (legge doganale), che prevede, in caso di tentativo di contrabbando di prodotti del tabacco, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari ad almeno il 200 % del prezzo di vendita di tali prodotti.

6)

Se l'articolo 42, l'articolo 83, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 198, paragrafo 1, lettera b), [iv] del regolamento (UE) n. 952/2013 e gli articoli 17, paragrafo 1 e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale come quella contenuta nell'articolo 233, paragrafo 3, in combinato disposto con i paragrafi 1 e 6, della legge doganale, secondo cui, in caso di contrabbando di prodotti del tabacco, il trasgressore è passibile non solo di una sanzione pecuniaria pari ad almeno il 200 % del prezzo di vendita dei prodotti, ma anche della confisca a favore dello Stato dell'intero quantitativo di prodotti del tabacco trasportati che sono stati oggetto della violazione, indipendentemente dal fatto che le sigarette siano state acquistate legalmente, non siano destinate a scopi commerciali e l'accisa dovuta sia stata pagata nello Stato membro di acquisto.

7)

Se tale legislazione nazionale è inammissibile, come si possa garantire e realizzare la corretta applicazione del diritto dell'Unione Europea nell’ambito della politica doganale, in modo che, da un lato, la violazione non rimanga impunita e, dall'altro, venga rispettato il principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU 2015, L 343, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5851/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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