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Dokumentum 62025TN0306

Causa T-306/25: Ricorso proposto il 14 maggio 2025 – UL e a./SEAE

GU C, C/2025/3883, 21.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3883/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3883/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/3883

21.7.2025

Ricorso proposto il 14 maggio 2025 – UL e a./SEAE

(Causa T-306/25)

(C/2025/3883)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: UL e altri sette ricorrenti (rappresentanti: A. Guillerme, T. Bontinck e F. Patuelli, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata:

riconoscere il loro diritto al beneficio dell’indennità scolastica per i loro figli di età inferiore a cinque anni, calcolata ai sensi dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto e in considerazione delle circostanze eccezionali che li riguardano;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione implicita del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) con la quale quest’ultimo ha rifiutato di prendere in considerazione le spese di asilo e scolastiche sostenute dai ricorrenti ai fini dell’indennità scolastica, questi ultimi deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto.

I ricorrenti ritengono che la decisione impugnata sia viziata da un errore di diritto in quanto applica l’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto nel senso che esclude dal suo ambito di applicazione i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni. Tale applicazione è incompatibile con detta disposizione secondo la sua interpretazione letterale, contestuale e teleologica.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione, nonché su un’eccezione di illegittimità delle disposizioni della Guida.

I ricorrenti sostengono che il SEAE ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione stabilendo una soglia per l’indennità scolastica prevista all’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto inferiore di due volte a quella prevista da tale disposizione. I ricorrenti eccepiscono l’illegittimità della Guida per le delegazioni nella parte in cui stabilisce questa stessa soglia.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del dovere di sollecitudine da parte del SEAE nel considerare non eccezionale la situazione dei ricorrenti.

Secondo i ricorrenti il SEAE ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione e ha violato il suo dovere di sollecitudine escludendo d’ufficio e in ogni circostanza i genitori di bambini di età inferiore a tre anni dalla possibilità che sia riconosciuta, per quanto li riguarda, l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano un superamento della soglia statutaria. Tale decisione obbliga i funzionari a farsi carico della quasi totalità delle spese di educazione per i figli di età inferiore a tre anni.

4.

Quarto motivo, vertente sul contrasto con le disposizioni gerarchicamente superiori.

Basandosi sull’interpretazione della disposizione controversa quale difesa dal convenuto, la posizione e l’approccio della Guida sono, al di là delle censure già rilevate, discriminatori e sproporzionati, contrari ai principi di parità di genere, di effetto utile e di certezza del diritto.

5.

Quinto motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità.

In subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale consideri che la decisione impugnata consegue a una corretta interpretazione delle disposizioni statutarie, i ricorrenti sollevano un’eccezione di illegittimità della disposizione interessata e dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII riguardo al personale nelle delegazioni, in quanto il combinato disposto di tali disposizioni viola i principi generali di parità di trattamento e di proporzionalità, nonché i principi di parità di genere, di certezza del diritto e di effetto utile.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3883/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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