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Document 62025CN0650

Causa C-650/25 P: Impugnazione proposta il 2 ottobre 2025 da Yuri Schefler avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 24 luglio 2025, causa T-430/24, Schefler / Consiglio

GU C, C/2025/5947, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5947/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5947/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5947

17.11.2025

Impugnazione proposta il 2 ottobre 2025 da Yuri Schefler avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 24 luglio 2025, causa T-430/24, Schefler / Consiglio

(Causa C-650/25 P)

(C/2025/5947)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Yuri Schefler (rappresentante: P. Blanchetier, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 24 luglio 2025, Yuri Schefler/Consiglio (T-430/24, ECLI:EU:T:2025:770);

conformemente all'articolo 170 del regolamento di procedura, qualora l'impugnazione sia dichiarata fondata, accogliere le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale e, di conseguenza, annullare l'articolo 1, punto 6, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1); che modifica l'articolo 3 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 (2) e, in subordine, interpretare l'articolo 1, punto 6, lettera a), del regolamento n. 2024/1745 nel senso che esso non si applica alla situazione del sig. Schefler a causa del suo status di rifugiato, della sua cittadinanza britannica, della sua assenza di legami economici, sociali o di altro tipo con la Russia, avendo inoltre manifestato la sua inequivocabile volontà di abbandonare la cittadinanza russa, circostanze le cui conseguenze sono lasciate alla valutazione della Corte;

condannare il Consiglio ai costi e alle spese del procedimento, ivi compresi quelli sostenuti dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo: tale motivo si articola in tre parti, fondate sugli errori di diritto commessi dal Tribunale nell'ordinanza impugnata:

1)

Dichiarandosi incompetente a rispondere alla domanda volta a rilevare che la disposizione impugnata non sarebbe applicabile al ricorrente in quanto diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ai punti 12 e 13 dell'ordinanza impugnata;

2)

Considerando che il ricorrente non è individualmente interessato dal provvedimento impugnato e non è legittimato ad agire sulla base dell'articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ai punti da 28 a 35 dell'ordinanza impugnata;

3)

Ritenendo che la disposizione impugnata comporti misure di esecuzione e che il ricorrente non sia legittimato ad agire sulla base dell'articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ai punti da 48 a 78 dell'ordinanza impugnata.


(1)  GU L, 2024/1745.

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5947/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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