This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62025CN0615
Case C-615/25 P: Appeal brought on 16 September 2025 by Planistat Europe and Mr Hervé-Patrick Charlot against the judgment of the General Court (Eighth Chamber) delivered on 16 July 2025 in Case T-735/20 RENV, Planistat Europe and Charlot v Commission
Causa C-615/25 P: Impugnazione proposta il 16 settembre 2025 dalla Planistat Europe e dal sig. Hervé-Patrick Charlot avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 luglio 2025 nella causa T-735/20 RENV, Planistat Europe e Charlot / Commissione
Causa C-615/25 P: Impugnazione proposta il 16 settembre 2025 dalla Planistat Europe e dal sig. Hervé-Patrick Charlot avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 luglio 2025 nella causa T-735/20 RENV, Planistat Europe e Charlot / Commissione
GU C, C/2025/5815, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5815/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2025/5815 |
10.11.2025 |
Impugnazione proposta il 16 settembre 2025 dalla Planistat Europe e dal sig. Hervé-Patrick Charlot avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 luglio 2025 nella causa T-735/20 RENV, Planistat Europe e Charlot / Commissione
(Causa C-615/25 P)
(C/2025/5815)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Planistat Europe e Hervé-Patrick Charlot (rappresentante: F. Martin Laprade, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
|
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 16 luglio 2025, numero T-735/20 RENV, nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalla società Planistat Europe e dal sig. Hervé Patrick Charlot e ha deciso che essi si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea relative al procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale, nell'ambito della causa T-735/20 RENV, nonché al procedimento iniziale dinanzi al Tribunale, nell'ambito della causa T-735/20; |
|
— |
dichiarare di non essere in grado di statuire sulla controversia relativa al sorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione a causa della calunniosa denuncia di cui i ricorrenti sono stati oggetto da parte dell'amministrazione dell'Unione, il che costituisce una violazione sufficientemente qualificata del principio di buona amministrazione; |
|
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea; |
|
— |
riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti deducono due motivi.
1. Primo motivo: relativo alla violazione da parte del Tribunale dell'articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto non ha rispettato il quadro stabilito dalla Corte nella sua sentenza di rinvio
Prima parte del primo motivo: il giudice del rinvio ha commesso errori di diritto non rispettando il quadro stabilito dalla Corte, in quanto si è astenuto dal verificare la plausibilità delle informazioni relative a fatti che possono essere qualificati come penali, che erano state trasmesse alle autorità francesi, anche se questa era la condizione necessaria per valutare se l'amministrazione dell'Unione avesse rispettato il suo dovere di diligenza.
La Corte aveva chiesto al giudice del rinvio di verificare la credibilità e la plausibilità di alcune informazioni contenute nella nota del 19 marzo 2003, stabilendo se l'OLAF disponesse di indizi materiali sufficientemente precisi per dimostrare che esistevano ragioni plausibili per ritenere che le informazioni trasmesse contenessero fatti che potevano ricevere una qualificazione penale. Le altre informazioni contenute nella nota non rientravano quindi nel quadro stabilito dalla Corte. Orbene, il giudice del rinvio si è concentrato esclusivamente sulla credibilità del contenuto della sezione 2.3 della nota dell'OLAF, che non conteneva tuttavia alcun riferimento a possibili reati penali.
L'unico contenuto della nota dell'OLAF di cui il giudice del rinvio doveva verificare la credibilità e la plausibilità era oggetto della sezione 3, relativa a presunti reati penali. Tuttavia, se il giudice del rinvio avesse proceduto all'esercizio richiesto ad esso dalla Corte, avrebbe immediatamente constatato la totale assenza di elementi materiali sufficientemente precisi che dimostrassero l'esistenza di motivi plausibili per ritenere che l'Unione fosse stata vittima di un'appropriazione indebita di fondi tale da costituire un abuso di fiducia.
Non rispettando il quadro stabilito dalla Corte, il giudice del rinvio non si è dato i mezzi per verificare che l'OLAF disponesse di elementi ulteriori rispetto al semplice dubbio sul presunto utilizzo di fondi per fini estranei all'interesse dell'Unione. Al contrario, il giudice del rinvio si è limitato a rilevare la potenzialità di un siffatto «rischio» di appropriazione indebita di fondi, mentre tutti gli elementi di prova di cui disponeva l'OLAF tendevano a dimostrare che non era stata operata alcuna appropriazione indebita di fondi per fini estranei all'interesse dell'Unione.
Seconda parte del primo motivo: il giudice del rinvio ha commesso errori di diritto non rispettando il quadro stabilito dalla Corte, in quanto si è astenuto dal verificare la plausibilità delle informazioni relative a fatti suscettibili di qualificazione penale che sono state trasmesse alle autorità francesi, mentre ciò costituiva la condizione necessaria per dedurne l'intenzione (reale) di tale trasmissione e poter così pronunciarsi sulla denuncia calunniosa effettuata dall'OLAF e dalla Commissione.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto rifiutandosi di seguire le direttive della Corte, che imponevano ad esso di verificare la (reale) intenzione con cui l'OLAF aveva trasmesso la nota del 19 marzo 2003 alle autorità francesi. Orbene, il carattere doloso di tale intenzione si deduce necessariamente dalla mancanza di plausibilità dei fatti denunciati. Per questo motivo, astenendosi dal verificare la verosimiglianza delle informazioni relative a fatti suscettibili di qualificazione penale che erano state trasmesse alle autorità francesi e, quindi, la vera intenzione dell'amministrazione dell'Unione al momento di tale trasmissione, il Tribunale non ha rispettato il quadro stabilito dalla Corte, che aveva espressamente chiesto ad esso di pronunciarsi sulla buona fede dell'amministrazione dell'Unione. Tale analisi era tuttavia essenziale, in quanto ciò avrebbe consentito al Tribunale di statuire su un’eventuale denuncia calunniosa commessa con l'intento di nuocere.
Il Tribunale ha altresì commesso un errore di diritto interpretando erroneamente la reale intenzione (dolosa) perseguita dall'amministrazione dell'Unione quando essa ha denunciato i ricorrenti alle autorità francesi, in quanto le prove ad esso sottoposte dimostravano che essa non poteva che essere consapevole — già all’epoca — della totale mancanza di verosimiglianza e di credibilità dei presunti reati penali.
In tal modo, il giudice del rinvio ha commesso un palese snaturamento delle prove ad esso sottoposte per valutare l'intenzione (dolosa) dell'OLAF e della Commissione e, di conseguenza, per pronunciarsi sulla denuncia calunniosa di cui i ricorrenti sono stati oggetto da parte dell'amministrazione dell'Unione.
2. Secondo motivo, relativo alla violazione da parte del Tribunale del principio ne infra petita nonché alla commissione di errori di diritto basati su un'interpretazione e un’applicazione errate dell'oggetto della controversia di cui era stato adito
Sulla prima parte del secondo motivo: il giudice del rinvio ha commesso un errore di diritto relativo al «nesso di causalità» tra i danni di cui i ricorrenti chiedono il risarcimento e il comportamento illecito dell'amministrazione dell'Unione.
Il danno morale di ansia di cui il sig. Charlot chiede il risarcimento non è stato causato (giuridicamente) dal procedimento penale avviato nei suoi confronti dinanzi alle autorità giudiziarie francesi, bensì dalla denuncia calunniosa di cui il dirigente della Planistat è stato oggetto, come del resto esposto nel ricorso introduttivo. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che i ricorrenti cercassero di ampliare l'ambito della sua competenza. Per contro, è vero che l'ansia provata dal signor Charlot è durata solo per il tempo del procedimento penale avviato nei suoi confronti in Francia, vale a dire tra la sua imputazione e la conferma della sua innocenza da parte della Cour de cassation.
Parimenti, nulla impediva ai ricorrenti di adeguare – al rialzo – l'importo del danno morale causato (giuridicamente) dalla denuncia calunniosa di cui sono stati oggetto da parte dell'amministrazione dell'Unione per prendere in considerazione un altro tipo di disturbo emotivo oltre all'ansia, che si tratti dell'afflizione (tristezza) provata dal sig. Charlot di fronte alla quasi scomparsa (morte economica) del progetto della sua vita, o dell'amarezza della stessa società Planistat, in qualità di persona giuridica che la denuncia calunniosa ha fatto precipitare (sul piano economico) in una sorta di «stato vegetativo» dal quale non è ancora uscita.
Seconda parte del secondo motivo: il giudice del rinvio ha commesso un errore di diritto in relazione alla giustificazione del risarcimento di cui i ricorrenti erano legittimati a chiedere il versamento nel contesto della presente controversia
Sebbene nella sentenza della Corte fosse stato deciso di annullare «senza che fosse necessario esaminare (...) il terzo motivo» relativo all'errore commesso dalla sentenza iniziale quanto alla «realtà dei danni allegati e all'esistenza di un nesso di causalità», il giudice del rinvio ne ha erroneamente dedotto di non essere più investito della domanda di risarcimento del danno consistente nella perdita di un'opportunità. La Corte non si è tuttavia pronunciata su tale questione, che non ha quindi valore di cosa giudicata, contrariamente alle richieste di risarcimento del danno materiale (distinto) derivante dalla risoluzione dei contratti della Planistat con la Commissione e gli altri suoi clienti.
Inoltre, il Tribunale ha commesso un altro errore di diritto nel dichiarare irricevibile la nuova richiesta di risarcimento dei danni qualificati come «straordinari», «punitivi» o, ancora, come «esemplari» dai ricorrenti, i quali si limitavano a trarre le conseguenze – attraverso la richiesta di pagamento di tali danni «sovracompensativi» – dal fatto che la Corte stessa avesse innovato risolvendo la questione di diritto relativa all'importanza (determinante) di stabilire se l'amministrazione dell'Unione avesse o meno dato prova di un'«intenzione di nuocere» nei loro confronti (dolo speciale).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5815/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)