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Document 62025CN0573

Causa C-573/25, Suzhou Anri Child Products: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 1o settembre 2025 – Suzhou Anri Child Products Co. Ltd. / Cybex GmbH

GU C, C/2025/5944, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5944/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5944/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5944

17.11.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 1o settembre 2025 – Suzhou Anri Child Products Co. Ltd. / Cybex GmbH

(Causa C-573/25, Suzhou Anri Child Products)

(C/2025/5944)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Suzhou Anri Child Products Co. Ltd.

Convenuta: Cybex GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se il compenso che un convenuto nei cui confronti è stata chiesta l’adozione di una misura provvisoria ai sensi dell’articolo 3 in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e nei cui confronti una siffatta misura è stata adottata, e il quale – rappresentato da un avvocato – ha presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/48, diretta ad ottenere la revoca o la modifica di tale misura ed è stato sentito al riguardo, è tenuto a versare all’avvocato per la presentazione di tale richiesta e per il deposito di osservazioni nel procedimento giudiziario volto ad esaminare tale richiesta, costituisca non solo «spese giudiziarie» ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, bensì anche un «danno eventualmente arrecato dalla misura [provvisoria] in questione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48.

2)

Nel caso in cui, alla luce della risposta alla prima questione, il compenso dell’avvocato ricada sia nella nozione di «spese giudiziarie» ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48 sia nella nozione di «danno» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48: quale rapporto intercorra tra il diritto al rimborso delle spese sancito dall’articolo 14 della direttiva 2004/48 e il diritto al risarcimento del danno sancito dall’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, in relazione alle spese di avvocato che traggono direttamente origine dal procedimento in cui è sorto il diritto al rimborso delle spese sancito dall’articolo 14 della direttiva 2004/48.

3)

Nel caso in cui il compenso dell’avvocato rientri nella nozione di «spese giudiziarie» ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48 o in caso di risposta affermativa all’ottava questione: se, in un procedimento nel quale, su richiesta dell’attore, sia stata disposta una misura provvisoria nei confronti del convenuto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48, e il convenuto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/48, abbia chiesto un riesame di tale misura e sia stato sentito, e nel quale l’attore abbia ritirato la sua richiesta di adozione della misura provvisoria prima della pronuncia di una decisione giudiziaria definitiva sulla necessità di modificare, revocare o confermare la misura inizialmente disposta alla luce delle osservazioni del convenuto, l’attore debba essere considerato la «parte soccombente» ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48 e il convenuto la «parte vincitrice» ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione: se, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, le «spese giudiziarie» siano «ragionevoli e proporzionate» e siano «di norma» a carico della parte soccombente anche nella misura in cui consistano in spese di avvocato della parte vincitrice superiori alle tariffe ordinarie previste in una normativa nazionale, fermo restando che il superamento è dovuto al fatto che l’avvocato, anziché sulla base di tali tariffe ordinarie, ha fatturato compensi orari sul fondamento di un accordo concluso con la parte vincitrice, e se

I.

in occasione di tale verifica oppure

II.

in occasione della verifica se il «rispetto del principio di equità non (…) consenta» di condannare la parte soccombente a sostenere tali spese che eccedono le tariffe ordinarie,

occorra inoltre considerare

a)

se gli avvocati, nel settore cui si riferisce l’oggetto del procedimento, fatturino solitamente non sulla base delle tariffe ordinarie previste in una normativa nazionale, bensì in base al numero di ore impiegato o a tariffe forfettarie di norma superiori a tali tariffe ordinarie,

b)

il rapporto tra la tariffa oraria pattuita con la parte vincitrice e le tariffe orarie richieste in media nel settore giuridico interessato,

c)

se la parte soccombente abbia anch’essa pattuito con il proprio avvocato un compenso superiore alle tariffe ordinarie, nonché, se del caso,

d)

l’ammontare del compenso pattuito dalla parte soccombente con il proprio avvocato,

e se si debba esigere dalla parte soccombente, qualora essa stessa abbia conferito ad un avvocato l’incarico di rappresentarla, di sollevare eccezioni concrete nei confronti delle spese di avvocato effettivamente sostenute dalla parte vincitrice, al fine di consentire al giudice di verificare se tali spese siano «ragionevoli e proporzionate» oppure se il «rispetto del principio di equità non (…) consenta» di ordinare il loro rimborso.

5)

Nel caso in cui, alla luce della risposta alla prima questione, il compenso dell’avvocato costituisca un «danno» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, oppure in caso di risposta affermativa alla decima questione: se l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, debba essere interpretato nel senso che

a)

l’espressione «[q]ualora le misure provvisorie (…) decadano in seguito ad un’azione o omissione dell’attore» ricomprende una situazione in cui un attore a seguito della cui richiesta sia stata disposta una misura provvisoria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48, ritira tale richiesta dopo che il convenuto ha presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/48 e prima che, a seguito della richiesta presentata dal convenuto, sia stato deciso in via definitiva se la misura inizialmente disposta vada modificata, revocata o confermata, oppure che

b)

l’espressione «[q]ualora le misure provvisorie siano revocate» ricomprende una situazione in cui una misura provvisoria disposta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48 è stata revocata a seguito del riesame richiesto dal convenuto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/48, l’attore ha impugnato tale revoca e pone successivamente fine al procedimento prima che, a seguito della sua impugnazione, venga deciso in via definitiva se debba essere mantenuta la revoca della misura provvisoria o se tale misura vada confermata.

6)

Laddove quantomeno una delle situazioni illustrate nella quinta questione sia contemplata dall’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48: se rientrino nell’«adeguato risarcimento» del danno arrecato al convenuto dalla misura provvisoria, da corrispondere ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, le spese di avvocato sostenute dal convenuto per la difesa a fronte della richiesta di adozione della misura provvisoria anche qualora esse superino le tariffe ordinarie previste in una normativa nazionale, fermo restando che il superamento è dovuto al fatto che l’avvocato, anziché sulla base di tali tariffe ordinarie, ha fatturato compensi orari sul fondamento di un accordo concluso con il convenuto, e se, in sede di esame di tale questione, occorra considerare

a)

se gli avvocati, nel settore cui si riferisce la misura provvisoria, fatturino solitamente non sulla base delle tariffe ordinarie previste in una normativa nazionale, bensì in base al numero di ore impiegato o a tariffe forfettarie di norma superiori a tali tariffe ordinarie,

b)

il rapporto tra la tariffa oraria pattuita con il convenuto e le tariffe orarie richieste in media nel settore giuridico interessato,

c)

se l’attore abbia parimenti pattuito con il proprio avvocato un compenso superiore alle tariffe ordinarie, nonché, se del caso,

d)

l’ammontare del compenso pattuito dall’attore con il proprio avvocato,

e se, inoltre, si possa esigere dall’attore, qualora esso stesso abbia conferito ad un avvocato l’incarico di rappresentarlo, di sollevare eccezioni concrete nei confronti delle spese effettivamente sostenute dal convenuto, al fine di consentire al giudice di verificare la portata dell’«adeguato risarcimento» da corrispondere per tali spese.

7)

Se l’articolo 70, paragrafo 1 e paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002 (2) del Consiglio del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli dell’Unione europea e l’articolo 79, paragrafo 7, secondo comma, lettera h), del regolamento n. 2245/2002 (3) della Commissione del 21 ottobre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi – fatta salva l’applicazione dell’articolo 48, paragrafo 1, prima frase, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, promulgato come allegato 1C dell’Accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 (Accordo TRIPS (4)) – stabiliscono in maniera esaustiva se e in che misura una parte in un procedimento avviato dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) al fine di ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato possa chiedere il rimborso delle «spese» sostenute, «indispensabili» ai fini del procedimento, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, con la conseguenza che facoltà dell’autorità giudiziaria che devono essere previste dagli Stati membri sulla base dell’articolo 9, paragrafo 7, o dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, non possono né devono essere intese a procurare alla parte un diritto più ampio al rimborso delle «spese (…) indispensabili» sostenute a causa del procedimento ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

8)

Nel caso cui, alla luce della risposta alla settima questione, le disposizioni sulle spese di cui al regolamento n. 6/2002 e al regolamento n. 2245/2002 non escludano un’applicazione dell’articolo 14 della direttiva 2004/48: se negli «altri oneri» – che devono essere rimborsati al convenuto ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48 – di un procedimento giudiziario in cui, a seguito di una richiesta del convenuto presentata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/48, occorre verificare se una misura provvisoria – la quale, fondata sulla violazione di un disegno o modello dell’UE registrato, è stata richiesta e disposta nei confronti del convenuto ai sensi degli articoli 3 e 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48, in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1, 89, paragrafo 1, e 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 – vada revocata, modificata o confermata alla luce delle osservazioni del convenuto, rientrino anche le spese di avvocato sostenute dal convenuto ai fini dello svolgimento dinanzi all’EUIPO di un procedimento inteso a far dichiarare la nullità del disegno o modello dell’UE registrato.

9)

In caso di risposta affermativa alla terza questione e laddove, alla luce della risposta all’ottava questione, le spese di avvocato sostenute dal convenuto nella sua funzione di parte nel procedimento di dichiarazione di nullità avviato dal medesimo dinanzi all’EUIPO possano rientrare negli «altri oneri» che devono essergli rimborsati in quanto «parte vincitrice» del procedimento inteso all’emanazione di una misura provvisoria ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48: se le spese di avvocato sostenute a causa del procedimento di dichiarazione di nullità siano «ragionevoli e proporzionate» e siano «di norma» a carico della parte soccombente anche qualora esse superino gli importi massimi fissati all’articolo 79, paragrafo 7, primo comma, del regolamento n. 2245/2002, e se

I.

in occasione di tale verifica oppure

II.

nel verificare se il «rispetto del principio di equità non (…) consenta» la condanna della parte soccombente a sostenere tali spese qualora esse superino gli importi massimi,

si debba inoltre tenere conto degli aspetti illustrati nella quarta questione pregiudiziale, lettere da a) a d), nonché della circostanza che il convenuto avrebbe potuto eccepire, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 6/2002, la nullità del disegno o modello dell’UE registrato in occasione dell’esercizio del suo diritto ad essere sentito garantito dall’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/48.

10)

Nel caso in cui, alla luce della risposta alla settima questione, le disposizioni sulle spese del regolamento n. 6/2002 e del regolamento n. 2245/2002 non escludano un’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48: se nel danno causato ad un convenuto da una misura provvisoria richiesta e disposta nei suoi confronti sul fondamento della violazione di un disegno o modello dell’UE registrato ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48 in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1, 89, paragrafo 1, e 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e per il quale deve essergli corrisposto un «adeguato risarcimento» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, possano rientrare anche le spese di avvocato sostenute dal convenuto ai fini dello svolgimento dinanzi all’EUIPO di un procedimento di dichiarazione di nullità del disegno o modello dell’UE registrato.

11)

Nel caso in cui, alla luce della risposta alla quinta questione, quantomeno una delle due situazioni ivi menzionate venga ricompresa dall’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 e, alla luce della risposta alla decima questione, le spese di avvocato sostenute dal convenuto nella sua funzione di parte nel procedimento di dichiarazione di nullità da esso avviato dinanzi all’EUIPO possano essere parte del danno da risarcire ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48: se rientrino nell’«adeguato risarcimento» del danno causato al convenuto dalla misura provvisoria, da corrispondere ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, le spese di avvocato da questi sostenute nella sua funzione di parte nel procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’EUIPO anche nella misura in cui esse superino gli importi massimi fissati all’articolo 79, paragrafo 7, primo comma, del regolamento n. 2245/2002 e se, nell’esaminare tale questione, occorra inoltre prendere in considerazione gli aspetti illustrati nella sesta questione pregiudiziale, lettere da a) a b), nonché la circostanza che il convenuto avrebbe potuto sollevare, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 6/2002, in occasione dell’esercizio del suo diritto ad essere sentito garantito dall’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/48, l’eccezione di nullità del disegno o modello dell’UE registrato.

12)

Nel caso in cui, alla luce delle risposte alle questioni dalla settima alla undicesima, possa essere chiesto il rimborso delle spese di avvocato sostenute dal convenuto nella sua funzione di parte nel procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’EUIPO, in linea di principio, sia ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7 sia ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, ma, al riguardo, gli aspetti menzionati nella quarta e nella sesta questione, rispettivamente alle lettere da a) a b), possano dover essere presi in considerazione in misura diversa in sede di esame dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, da un lato, e dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, dall’altro: quale sia il rapporto tra il diritto al rimborso delle spese sancito dall’articolo 14 della direttiva 2004/48 e il diritto al risarcimento del danno sancito dall’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, in relazione alle spese che traggono direttamente origine da un procedimento diverso da quello in cui è sorto il diritto al rimborso delle spese sancito dall’articolo 14 della direttiva 2004/48.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).

(2)  Regolamento del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

(3)  Regolamento della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 341, pag. 28).

(4)  Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5944/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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