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Document 62025CN0553
Case C-553/25, Volkswagen: Request for a preliminary ruling from the Landesgericht Salzburg (Austria) lodged on 18 August 2025 – TF v Volkswagen AG
Causa C-553/25, Volkswagen: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 18 agosto 2025 – TF / Volkswagen AG
Causa C-553/25, Volkswagen: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 18 agosto 2025 – TF / Volkswagen AG
GU C, C/2025/5942, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5942/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/5942 |
17.11.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 18 agosto 2025 – TF / Volkswagen AG
(Causa C-553/25, Volkswagen)
(C/2025/5942)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Salzburg
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: TF
Resistente: Volkswagen AG
Questioni pregiudiziali
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1) a. |
Se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 (1) in combinato disposto con l’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 e l’articolo 3 del regolamento di attuazione (CE) n. 692/2008 (2) debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di un veicolo dotato di motore diesel rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 715/2007, nel quale siano installati un sistema di ricircolo dei gas di scarico (sistema EGR) e un sistema di post-trattamento dei gas di scarico (sistema SCR), la qualificazione come impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 debba basarsi sulla riduzione dell’efficacia del sistema di controllo delle emissioni nel suo complesso (tenendo conto di tutti i diversi sistemi di ricircolo dei gas di scarico e di loro post-trattamento di volta in volta esistenti) oppure sulla riduzione dell’efficacia dei singoli elementi di progetto (ad esempio, la «finestra termica», il catalizzatore SCR), considerati quali sistemi separati di controllo delle emissioni. |
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b. |
Se l’articolo 3, punto 10, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 715/2007 debbano essere interpretati nel senso che, ai fini della qualificazione come impianto di manipolazione vietato, l’unico fattore determinante è la riduzione dell’efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni normali di guida – che si tratti di un singolo elemento di progetto o del sistema nel suo complesso [v. prima questione, lettera a)] –, oppure se è altresì necessario il superamento di (almeno) uno dei limiti di emissione elencati nell’allegato I del regolamento n. 715/2007. |
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2) |
Nel caso in cui il sistema di controllo delle emissioni nel suo complesso debba essere preso in considerazione ai fini delle questioni sollevate al punto 1: |
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a. |
Se l’articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007, per quanto concerne l’onere di allegazione, debba essere interpretato nel senso che l’acquirente di un veicolo diesel ottempera a detto onere riguardo all’esistenza di un impianto di manipolazione vietato qualora deduca la presenza di un elemento di progetto (ad esempio, una «finestra termica») che riduce l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni di guida normali, con la conseguenza che il costruttore del veicolo ha l’onere di allegare che il sistema nel suo complesso non comporta alcuna riduzione dell’efficacia del sistema di controllo delle emissioni, oppure se l’acquirente è tenuto altresì ad affermare che non sussistono altri elementi di progetto atti a compensare l’effetto negativo. |
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b. |
Se l’articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007, per quanto riguarda l’onere della prova, debba essere interpretato nel senso che è contraria al diritto dell’Unione una normativa nazionale in base alla quale, da un lato, all’acquirente, parte ricorrente, incombe l’onere della prova relativo all’esistenza di un impianto di manipolazione, il quale onere, pertanto, non è circoscritto al fatto che nel veicolo sia installato un elemento di progetto che riduce l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni di guida normali, bensì è esteso al fatto che non siano installati altri elementi di progetto che compensano tale effetto negativo, e, dall’altro lato, il costruttore del veicolo, parte resistente, è però tenuto a cooperare all’accertamento dei fatti – benché la mancata cooperazione comporti unicamente che il giudice possa tener conto di tale circostanza nel suo libero apprezzamento delle prove –, con la conseguenza che, relativamente all’analisi dell’esistenza del sistema di controllo delle emissioni nel suo complesso, il diritto dell’Unione impone l’inversione dell’onere della prova a carico del costruttore del veicolo, parte resistente. |
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c. |
Se l’articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 debba essere interpretato nel senso che incombe al costruttore del veicolo l’onere di allegazione e della prova relativo allo specifico intervallo di temperatura in cui non è attivo un impianto di manipolazione installato nel motore del veicolo sotto forma di finestra termica. |
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3) a. |
Se l’articolo 3, punto 10, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 715/2007, in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento di attuazione n. 692/2008, debbano essere interpretati nel senso che i componenti di un veicolo diesel che prevedibilmente influiscono sulle emissioni devono essere progettati, costruiti e assemblati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione indicati nell’allegato I del regolamento n. 715/2007 non solo nel corso delle prove prescritte nell’ambito della procedura di omologazione di volta in volta applicabile (nel caso in esame: prova secondo il Nuovo ciclo di guida europeo), ma anche nelle condizioni di guida effettive nell’uso normale del veicolo (nel funzionamento reale). |
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b. |
In caso di risposta affermativa alla terza questione, lettera a): Se l’articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, e con l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 715/2007 debba essere interpretato nel senso che non è l’acquirente, parte ricorrente, bensì il costruttore del veicolo, parte resistente, a sopportare l’onere della prova del rispetto dei valori limite di emissione nel funzionamento reale. |
(1) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1)
(2) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2008, L 199, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5942/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)