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Document 62025CN0538
Case C-538/25, Flugzeugherstellerin: Request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Austria) lodged on 7 August 2025 – Flugzeugherstellerin
Causa C-538/25, Produttrice di aeroplani: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 7 agosto 2025 – Produttrice di aeroplani
Causa C-538/25, Produttrice di aeroplani: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 7 agosto 2025 – Produttrice di aeroplani
GU C, C/2025/5939, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5939/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/5939 |
17.11.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 7 agosto 2025 – Produttrice di aeroplani
(Causa C-538/25, Produttrice di aeroplani (1) )
(C/2025/5939)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Produttrice di aeroplani
Amministrazione interessata: Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus
Questioni pregiudiziali
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1) |
Quali siano le circostanze di cui occorre tener conto nel valutare se un prodotto possa avere «un utilizzo [anche] militare» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021 (2), che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.
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2) |
Se l’articolo 207 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/479 (3), relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni, o con altre disposizioni del diritto dell’Unione, consenta l’applicazione di una disposizione legislativa nazionale, al fine di esaminare ed eventualmente vietare l’esportazione di un prodotto in un paese terzo sulla scorta di considerazioni attinenti al rispetto dei diritti umani, indipendentemente dal fatto che il prodotto in questione sia un prodotto a duplice uso ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2021/821. |
(1) La presente causa ha un nome fittizio, che non corrisponde al vero nome di nessuna delle parti nel procedimento.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5939/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)