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Document 62025CN0538

Causa C-538/25, Produttrice di aeroplani: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 7 agosto 2025 – Produttrice di aeroplani

GU C, C/2025/5939, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5939/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5939/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5939

17.11.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 7 agosto 2025 – Produttrice di aeroplani

(Causa C-538/25, Produttrice di aeroplani  (1) )

(C/2025/5939)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Produttrice di aeroplani

Amministrazione interessata: Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Questioni pregiudiziali

1)

Quali siano le circostanze di cui occorre tener conto nel valutare se un prodotto possa avere «un utilizzo [anche] militare» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021 (2), che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

a.

Se, per poter dire che sussiste «un utilizzo [anche] militare» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2021/821, un prodotto debba poter fornire un contributo essenziale alle capacità delle forze armate. O se un simile utilizzo possa sussistere già nel caso in cui il prodotto serva alla formazione di personale militare, senza che la formazione di base che può essere effettuata sul prodotto si distingua da quella realizzata per personale civile paragonabile, e la formazione specificamente militare del personale militare avvenga o debba avvenire in un momento successivo su un altro prodotto.

b.

Se, per valutare se un prodotto possa avere «un utilizzo [anche] militare» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2021/821, occorra tener conto delle capacità militari dell’utilizzatore finale o del destinatario nel paese terzo nel quale il prodotto deve essere esportato, della situazione nel paese terzo, della possibilità di una conversione del prodotto, o del pericolo di uno sviamento di destinazione del prodotto stesso, oppure se tale valutazione si ricolleghi unicamente alle condizioni del prodotto nelle quali quest’ultimo deve essere esportato.

2)

Se l’articolo 207 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/479 (3), relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni, o con altre disposizioni del diritto dell’Unione, consenta l’applicazione di una disposizione legislativa nazionale, al fine di esaminare ed eventualmente vietare l’esportazione di un prodotto in un paese terzo sulla scorta di considerazioni attinenti al rispetto dei diritti umani, indipendentemente dal fatto che il prodotto in questione sia un prodotto a duplice uso ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2021/821.


(1)  La presente causa ha un nome fittizio, che non corrisponde al vero nome di nessuna delle parti nel procedimento.

(2)   GU 2021, L 206, pag. 1.

(3)   GU 2015, L 83, pag. 34.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5939/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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