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Document 62025CN0533

Causa C-533/25, F Corporation: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 6 agosto 2025 – F Corporation / Bundeszentralamt für Steuern

GU C, C/2025/5937, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5937/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5937/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5937

17.11.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 6 agosto 2025 – F Corporation / Bundeszentralamt für Steuern

(Causa C-533/25, F Corporation)

(C/2025/5937)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: F Corporation

Resistente: Bundeszentralamt für Steuern

Questioni pregiudiziali

1)

Se la libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 TFUE prevalga sulla libera circolazione dei capitali sancita dall'articolo 63 TFUE quale criterio di valutazione ai fini della verifica ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, punto 2, del Körperschaftsteuergesetz - KStG (Legge sull'imposta sulle persone giuridiche, in prosieguo: il «KStG»), nel combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e il Giappone contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e di talune altre imposte, del 22 aprile 1966 (in prosieguo: la «CDI-Giappone 1966»), considerato che,

da un lato, le menzionate disposizioni prevedono, quanto all'imposta tedesca sui redditi da capitale, l’applicazione, a titolo di imposta sostitutiva, di una ritenuta alla fonte (definitiva) pari al 15 %, sui dividendi della società a responsabilità limitata (in prosieguo: la «GmbH»), indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta da una società madre giapponese,

tuttavia, dall'altro, la restrizione lamentata dalla ricorrente per effetto della ritenuta d'imposta sui redditi da capitale può verificarsi unicamente in quanto la ricorrente detiene una partecipazione non inferiore al 25 % nel capitale della GmbH distributrice e chiede il rimborso totale dell'imposta tedesca sui redditi da capitale unitamente al riconoscimento dell’esenzione fiscale giapponese del 95 % dei dividendi,

ragion per cui la ricorrente, in definitiva, chiede, in considerazione dei rapporti di raggruppamento societario con la GmbH, un'esenzione fiscale totale sui dividendi nel mercato interno, quale prevista nell’ambito di applicazione dell'articolo 5 della direttiva 90/435/CEE (1) del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6), come modificata dalla direttiva 2006/98/CE (2) del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363, pag. 129).

2)

Nell’ipotesi in cui la libera circolazione dei capitali non resti esclusa quale criterio di valutazione:

se l’assoggettamento dei dividendi, a titolo di imposta sostitutiva, all'imposta tedesca sui redditi da capitale, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, punto 2, del KStG, nel combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, della CDI-Giappone 1966, costituisca, nelle circostanze della specie, una restrizione della libertà di circolazione dei capitali della ricorrente operata dalla Repubblica federale di Germania, laddove,

da un lato, per le società madri stabilite sul territorio nazionale, l'imposta tedesca sui redditi da capitale, riscossa sui dividendi, possa essere parimenti portata in deduzione e rimborsata, in sede di accertamento dell’imposta, a decorrere dal 1° aprile 2009, e,

dall'altro, sebbene la ricorrente abbia potuto dedurre integralmente dall'imposta giapponese sulle società, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, della CDI-Giappone 1966, anteriormente al 1° aprile 2009, l'imposta tedesca sui redditi da capitale applicati sui dividendi,

tale beneficio venga tuttavia meno successivamente al 1° aprile 2009, per il solo fatto che la ricorrente beneficia, in virtù di una nuova esenzione fiscale giapponese, dell’esenzione fiscale sul 95 % dei dividendi della GmbH.

3)

Nell’ipotesi in cui debba ritenersi sussistente una restrizione alla libera circolazione dei capitali:

a)

se la riscossione, a titolo di imposta sostitutiva, dell'imposta tedesca sui redditi da capitale, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, punto 2, del KStG, nel combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, della CDI-Giappone 1966, possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico sotto forma di ripartizione della giurisdizione tributaria sui dividendi, ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafo 2.

b)

Se la riscossione, a titolo di imposta sostitutiva, dell'imposta tedesca sui redditi da capitale possa essere giustificata dal fatto che alla ricorrente è precluso richiedere l'esenzione dalla ritenuta d’imposta sui redditi da capitale accanto all'esenzione fiscale sui dividendi in Giappone, in quanto ciò costituirebbe un doppio vantaggio fiscale.

4)

Nell’ipotesi in cui la riscossione, a titolo di imposta sostitutiva, dell'imposta tedesca sui redditi da capitale costituisca una restrizione inammissibile e ingiustificata alla libera circolazione dei capitali:

se sia compatibile con l'articolo 63 TFUE subordinare il rimborso alla ricorrente dell'imposta sui redditi da capitale alla condizione che

oltre alla presentazione di un certificato fiscale tedesco relativo all’applicazione della ritenuta dell'imposta sui redditi da capitale, la ricorrente sia altresì tenuta all’indicazione, in euro, dell'importo dell'imposta tedesca sui redditi da capitale non deducibile, in Giappone, dall'imposta giapponese sulle persone giuridiche nell'esercizio fiscale relativo ai dividendi in questione, di modo che il rimborso venga concesso solo dopo che i dati della ricorrente siano stati certificati dinanzi al Bundeszentralamt für Steuern (Ufficio federale centrale delle imposte, in prosieguo: il «BZSt») o dopo che tali dati siano stati confermati al BZSt medesimo in base allo scambio di informazioni con l’Amministrazione finanziaria giapponese,

mentre per una società madre stabilita sul territorio nazionale la deducibilità dell'imposta sui redditi da capitale nell'ambito dell'accertamento dell'imposta sulle persone giuridiche tedesca è unicamente subordinata alla presentazione di un certificato dell’Amministrazione finanziaria tedesca relativo alla ritenuta e all’assolvimento dell'imposta sui redditi da capitale.


(1)  Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6).

(2)  Direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua talune direttive in materia di fiscalità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 129).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5937/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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