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Document 62025CN0514
Case C-514/25, EDEKA: Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Aachen (Germany) lodged on 29 July 2025 – DB v Stadt Euskirchen
Causa C-514/25, EDEKA: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen (Germania) il 29 luglio 2025 – DB / Stadt Euskirchen
Causa C-514/25, EDEKA: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen (Germania) il 29 luglio 2025 – DB / Stadt Euskirchen
GU C, C/2025/5933, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5933/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/5933 |
17.11.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen (Germania) il 29 luglio 2025 – DB / Stadt Euskirchen
(Causa C-514/25, EDEKA)
(C/2025/5933)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Aachen
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: DB
Resistente: Stadt Euskirchen
Interveniente: EDEKA Rhein-Ruhr eG
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il diritto dell'Unione, in particolare il principio, sancito dal diritto dell'Unione, di un giusto ed equo procedimento giudiziario in materia ambientale, debba essere interpretato nel senso che agli Stati membri sia consentito prevedere, nel proprio diritto processuale, che un singolo ricorrente, che impugni l'autorizzazione di un progetto di riassetto urbanistico soggetto, in base alla normativa nazionale, a previa valutazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'allegato II, punto 10, lettera b), della direttiva 2011/92/UE (1), decada dalla propria domanda in caso di mancato rispetto del termine di dieci settimane previsto per la motivazione del ricorso, decorrente dal deposito del medesimo [articolo 6 dell'Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (legge relativa ai ricorsi giurisdizionali in materia ambientale)]. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se uno Stato membro ecceda, nell'organizzazione del proprio diritto processuale in materia ambientale, i limiti della propria autonomia procedurale garantita dal diritto dell'Unione, laddove non disponga che il singolo ricorrente di cui alla prima questione, il quale nel procedimento dinanzi al giudice amministrativo di primo grado non deve essere necessariamente rappresentato da un avvocato, debba essere istruito in merito ai presupposti ed agli effetti della preclusione endoprocessuale prevista dall’articolo 6 dell'Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (legge relativa ai ricorsi giurisdizionali in materia ambientale). |
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3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione: Se il diritto dell'Unione, in particolare il principio, sancito dal diritto dell'Unione, di un giusto ed equo procedimento giudiziario in materia ambientale, debba essere interpretato nel senso che ad un giudice di uno Stato membro sia consentito dichiarare un singolo ricorrente, ai sensi della prima questione, decaduto dalla propria domanda, per inosservanza del termine di dieci settimane quale previsto, per la motivazione del ricorso, dall'articolo 6 dell'Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (legge relativa ai ricorsi giurisdizionali in materia ambientale), ancorché il giudice medesimo abbia precedentemente concesso al ricorrente stesso, su sua richiesta, successivamente all’accesso agli atti di causa, ampi termini per la motivazione del ricorso, prorogandoli più volte. |
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4) |
Nell’ipotesi in cui le questioni da prima a terza debbano essere risolte nel senso dell’ammissibilità della preclusione prevista dall'articolo 6 dell'Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (legge relativa ai ricorsi giurisdizionali in materia ambientale): se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di Aarhus nonché l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riconoscano al singolo ricorrente in controversie in materia ambientale un diritto di ricorso nel caso in cui (previa decadenza dalle altre proprie domande) intenda impugnare «isolatamente» la valutazione preliminare di un progetto di riassetto urbanistico effettuata dall’amministrazione conformemente alla normativa nazionale, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, e dell'allegato II, punto 10, lettera b), della direttiva 2011/92/UE e che abbia ritenuto tollerabile l’inquinamento acustico subito dal ricorrente. |
(1) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5933/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)