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Document 62025CN0509
Case C-509/25, voestalpine Stahl: Request for a preliminary ruling from the Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) lodged on 25 July 2025 – voestalpine Stahl GmbH and PIWAG Entsorger GmbH
Causa C-509/25, voestalpine Stahl: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 25 luglio 2025 – voestalpine Stahl GmbH e PIWAG Entsorger GmbH
Causa C-509/25, voestalpine Stahl: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 25 luglio 2025 – voestalpine Stahl GmbH e PIWAG Entsorger GmbH
GU C, C/2025/5931, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5931/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/5931 |
17.11.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 25 luglio 2025 – voestalpine Stahl GmbH e PIWAG Entsorger GmbH
(Causa C-509/25, voestalpine Stahl)
(C/2025/5931)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: voestalpine Stahl GmbH e PIWAG Entsorger GmbH
Resistente: Landeshauptmann von Oberösterreich
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, debba essere interpretato nel senso che si è in presenza di «rifiuti notificati», ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui i rifiuti siano stati previamente notificati per iscritto all’autorità competente nel Paese di spedizione, conformemente al capo 1 del titolo II del regolamento medesimo. |
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2. |
Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 debba essere interpretato nel senso che la conseguenza giuridica ivi prevista, secondo cui i «rifiuti» in questione sono considerati rifiuti di cui all’allegato IV del regolamento medesimo (conseguenza giuridica), è applicabile a singoli rifiuti (notificati), o anche a interi flussi di rifiuti. |
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3. |
Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006, in combinato disposto con i principi del diritto primario, in particolare con la libera circolazione delle merci, ai sensi degli articoli 34 e seguenti TFUE, e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che la conseguenza giuridica si produce, per la persona dalla medesima interessata, nel momento del mancato raggiungimento di un accordo oppure in un momento diverso, segnatamente, una volta decorso un congruo periodo di tempo dal momento del mancato raggiungimento dell’accordo. |
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4. |
Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006, in combinato disposto con i principi del diritto primario, in particolare con la libera circolazione delle merci, ai sensi degli articoli 34 e seguenti TFUE, e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che l’applicazione della conseguenza giuridica presuppone l’adozione di un provvedimento nazionale di attuazione con riguardo ad un rifiuto notificato. In caso di risposta affermativa alla questione sub 4): |
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5. |
Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, richieda l’adozione di un atto giuridico nazionale da parte dell’autorità competente di spedizione o dell’autorità competente di destinazione o, congiuntamente, delle competenti autorità di spedizione e di destinazione, che possa essere impugnato, mediante un ricorso effettivo, dal soggetto rispettivamente interessato dalla conseguenza giuridica. |
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6. |
Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 osti a che un’autorità del Paese di spedizione proceda, nell’ambito di un procedimento volto ad accertare se la spedizione di una determinata sostanza sia soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte ai sensi del titolo II, capo 1, del regolamento medesimo, alla verifica della compatibilità con il diritto dell’Unione di un atto nazionale dell’autorità competente di destinazione avente ad oggetto l’applicazione della conseguenza giuridica ai sensi dello stesso articolo 28, paragrafo 2. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5931/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)