Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62025CN0509

Causa C-509/25, voestalpine Stahl: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 25 luglio 2025 – voestalpine Stahl GmbH e PIWAG Entsorger GmbH

GU C, C/2025/5931, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5931/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5931/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5931

17.11.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 25 luglio 2025 – voestalpine Stahl GmbH e PIWAG Entsorger GmbH

(Causa C-509/25, voestalpine Stahl)

(C/2025/5931)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: voestalpine Stahl GmbH e PIWAG Entsorger GmbH

Resistente: Landeshauptmann von Oberösterreich

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, debba essere interpretato nel senso che si è in presenza di «rifiuti notificati», ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui i rifiuti siano stati previamente notificati per iscritto all’autorità competente nel Paese di spedizione, conformemente al capo 1 del titolo II del regolamento medesimo.

2.

Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 debba essere interpretato nel senso che la conseguenza giuridica ivi prevista, secondo cui i «rifiuti» in questione sono considerati rifiuti di cui all’allegato IV del regolamento medesimo (conseguenza giuridica), è applicabile a singoli rifiuti (notificati), o anche a interi flussi di rifiuti.

3.

Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006, in combinato disposto con i principi del diritto primario, in particolare con la libera circolazione delle merci, ai sensi degli articoli 34 e seguenti TFUE, e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che la conseguenza giuridica si produce, per la persona dalla medesima interessata, nel momento del mancato raggiungimento di un accordo oppure in un momento diverso, segnatamente, una volta decorso un congruo periodo di tempo dal momento del mancato raggiungimento dell’accordo.

4.

Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006, in combinato disposto con i principi del diritto primario, in particolare con la libera circolazione delle merci, ai sensi degli articoli 34 e seguenti TFUE, e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che l’applicazione della conseguenza giuridica presuppone l’adozione di un provvedimento nazionale di attuazione con riguardo ad un rifiuto notificato.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 4):

5.

Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, richieda l’adozione di un atto giuridico nazionale da parte dell’autorità competente di spedizione o dell’autorità competente di destinazione o, congiuntamente, delle competenti autorità di spedizione e di destinazione, che possa essere impugnato, mediante un ricorso effettivo, dal soggetto rispettivamente interessato dalla conseguenza giuridica.

6.

Se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 osti a che un’autorità del Paese di spedizione proceda, nell’ambito di un procedimento volto ad accertare se la spedizione di una determinata sostanza sia soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte ai sensi del titolo II, capo 1, del regolamento medesimo, alla verifica della compatibilità con il diritto dell’Unione di un atto nazionale dell’autorità competente di destinazione avente ad oggetto l’applicazione della conseguenza giuridica ai sensi dello stesso articolo 28, paragrafo 2.


(1)   GU 2006, L 190, pag. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5931/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


Top