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Document 62025CN0466

Causa C-466/25, sz. ügy, Szilvási Trader: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 15 luglio 2025 – Szilvási Trader Korlátolt Felelősségű Társaság / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

GU C, C/2025/5811, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5811/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5811/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5811

10.11.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 15 luglio 2025 – Szilvási Trader Korlátolt Felelősségű Társaság / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-466/25, sz. ügy, Szilvási Trader)

(C/2025/5811)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Szilvási Trader Korlátolt Felelősségű Társaság

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se i principi - che costituiscono parte integrante del diritto dell’Unione - del diritto ad una buona amministrazione sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo sancito all’articolo 47 della Carta, nonché il principio della certezza del diritto enunciato nel preambolo del trattato UE, debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni legislative nazionali – ossia quelle dell’articolo 127, paragrafo 5, lettera b), e dell’articolo 127, paragrafo 6, dell’az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (legge n. CLI del 2017 sulla procedura amministrativa in materia tributaria; in prosieguo: la «legge sulla procedura tributaria») – e alla prassi nazionale di interpretazione e di applicazione di tali disposizioni, in forza delle quali, qualora l’autorità tributaria di secondo grado decida di adottare essa stessa disposizioni al fine di integrare l’accertamento dei fatti e ordini, in tale contesto, all’autorità tributaria di primo grado di condurre – senza pronunciarsi nel merito – il procedimento necessario a tal fine, quest’ultima invita il soggetto passivo a dichiarare se intende integrare il suo reclamo e gli concede a tal fine un termine di 5 giorni lavorativi, laddove né la legge sulla procedura tributaria né qualsiasi altra disposizione di procedura tributaria conosce e disciplina la nozione di «integrazione del reclamo», la legge sulla procedura tributaria non determina il termine per la presentazione di una siffatta integrazione del reclamo e il termine di 5 giorni lavorativi per presentare quest’ultimo è stato fissato dall’autorità tributaria di primo grado secondo la sua volontà e in maniera discrezionale.

2)

Se i principi – che sono parte integrante del diritto dell’Unione – del diritto ad una buona amministrazione sancito all’articolo 41 della Carta e del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo sancito all’articolo 47 della Carta, nonché il principio della certezza del diritto enunciato nel preambolo del trattato UE, debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a un regime nel quale l’articolo 127, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 127, paragrafo 6, della legge sulla procedura tributaria non prevedono la comunicazione al soggetto passivo della decisione intermedia dell’autorità tributaria di secondo grado che ordina che l’accertamento dei fatti sia integrato, nel quale tale legge non contiene neppure disposizioni che stabiliscano quali siano i diritti e le facoltà di cui gode il soggetto passivo nell’ambito dell’accertamento integrativo dei fatti, e in base a quale procedimento ed entro quale termine quest’ultimo possa esercitare tali diritti, e nel quale detta legge non precisa neppure le modalità dei poteri e degli obblighi delle autorità fiscali.

3)

Se i principi – che sono parte integrante del diritto dell’Unione – del diritto ad una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta e del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo sancito all’articolo 47 della Carta, nonché i diritti della difesa riconosciuti al soggetto passivo e il principio della parità delle armi, debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa e a una prassi nazionali in forza delle quali l’amministrazione tributaria concede al soggetto passivo soltanto un termine di 5 giorni lavorativi per presentare (mediante un’«integrazione del reclamo») le sue osservazioni nell’ambito del procedimento volto a integrare l’accertamento dei fatti, laddove, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, della legge sulla procedura tributaria, il termine del procedimento diretto a integrare l’accertamento dei fatti è di 90 giorni e, inoltre, la durata di tale procedimento non è presa in considerazione in relazione al termine di 60 giorni per lo svolgimento del procedimento di ricorso.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5811/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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