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Document 62025CN0435
Case C-435/25, Gut gekauft Reformhäuser: Request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Germany) lodged on 2 July 2025 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. v GUT GEKAUFT Reformhäuser GmbH
Causa C-435/25, Gut gekauft Reformhäuser: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 luglio 2025 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. / GUT GEKAUFT Reformhäuser GmbH
Causa C-435/25, Gut gekauft Reformhäuser: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 luglio 2025 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. / GUT GEKAUFT Reformhäuser GmbH
GU C, C/2025/5929, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5929/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/5929 |
17.11.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 luglio 2025 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. / GUT GEKAUFT Reformhäuser GmbH
(Causa C-435/25, Gut gekauft Reformhäuser)
(C/2025/5929)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.
Convenuta: GUT GEKAUFT Reformhäuser GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un distributore che non sia una persona responsabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1223/2009 (1) abbia motivo di ritenere, conformemente all’articolo 6, paragrafi 1 e 3, primo comma, del medesimo regolamento, che la pubblicità di un fabbricante non sia conforme ai requisiti stabiliti all’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento quando lo stesso utilizza per propri fini commerciali la pubblicità fornitagli dal fabbricante, senza verificare se le funzioni pubblicizzate in relazione al prodotto cosmetico siano sostenute da prove adeguate. In alternativa, se il distributore abbia motivo di ritenere solo in presenza di determinate condizioni (e in caso affermativo di quali condizioni si tratti) ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009 che la pubblicità del fabbricante da esso utilizzata non sia conforme ai requisiti stabiliti all’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento e debba verificare se le funzioni pubblicizzate in relazione al prodotto cosmetico siano sostenute da prove adeguate. |
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2) |
Se le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 6, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009 escludano, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE (2), che la pubblicità di un distributore che contenga una dichiarazione ingannevole ripresa dal fabbricante in relazione alle funzioni di un prodotto cosmetico debba essere considerata una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/29/CE. |
(1) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU 2009, L 342, pag. 59).
(2) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5929/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)