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Document 62025CN0392

Causa C-392/25, Bodegas Sanviver: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Alicante (Spagna) il 13 giugno 2025 – Bodegas Sanviver, SL / Bodegas Vega Sicilia, SA

GU C, C/2025/5201, 6.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5201/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5201/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5201

6.10.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Alicante (Spagna) il 13 giugno 2025 – Bodegas Sanviver, SL / Bodegas Vega Sicilia, SA

(Causa C-392/25, Bodegas Sanviver)

(C/2025/5201)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Alicante

Parti nel procedimento principale

Appellante: Bodegas Sanviver, SL

Appellata: Bodegas Vega Sicilia, SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se, una volta avviato il procedimento per contraffazione di marchio, il convenuto possa presentare una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all’EUIPO ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (1), pur avendo potuto presentare al tribunale dei marchi dell’Unione europea una domanda riconvenzionale avente il medesimo oggetto, come consentito dagli articoli 58, paragrafo 1, 59, paragrafo 1, 60, paragrafo 1, 124, lettera d), e 128 dello stesso regolamento nonché dagli articoli 17, paragrafo 2, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)

Nel caso in cui il convenuto non abbia presentato una domanda riconvenzionale nell’ambito di un procedimento per contraffazione di marchio, se egli possa, sulla base dell’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, presentare una domanda di decadenza e di nullità dinanzi all’EUIPO, con effetto sospensivo del procedimento giudiziario fino a quando la decisione sulla domanda sia divenuta definitiva.

3)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, fino a quale momento del procedimento giudiziario il convenuto possa presentare la domanda di nullità e di decadenza dinanzi all’EUIPO e comportare, in tal modo, la sospensione del procedimento giudiziario.


(1)   GU 2017, L 154, pag. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5201/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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