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Document 62025CN0388

Causa C-388/25, Compagnie Européenne de Garanties et Cautions II: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire de Montbéliard (Francia) l’11 giugno 2025 – Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) / EO, LA

GU C, C/2025/5810, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5810/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5810/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5810

10.11.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire de Montbéliard (Francia) l’11 giugno 2025 – Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) / EO, LA

(Causa C-388/25, Compagnie Européenne de Garanties et Cautions II)

(C/2025/5810)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal judiciaire de Montbéliard

Parti nel procedimento principale

Attori: Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC)

Convenuti: EO, LA

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993 (1), il principio di effettività del diritto dell’Unione europea e il principio dell’efficacia vincolante dei contratti, implicitamente sancito dalla direttiva 93/13 e dalla giurisprudenza della CGUE, debbano essere interpretati nel senso che consentono o impongono di disapplicare una norma di diritto interno che vieta al giudice di valutare e sanzionare la violazione da parte della banca di una clausola di un contratto di credito immobiliare, relativa alle condizioni di risoluzione del contratto da parte della banca in caso di inadempimento del mutuatario, qualora, dopo che la banca abbia dichiarato la decadenza del mutuatario dal beneficio del termine per il rimborso del mutuo, il fideiussore professionista che garantisce tale credito abbia proceduto al pagamento del credito reclamato dalla banca al consumatore.

2)

Se la direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993 e il principio di effettività del diritto dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che consentono o impongono di accertare il carattere abusivo di una clausola che prevede, in un contratto di credito immobiliare, che il consumatore paghi la fideiussione prestata da un fideiussore professionista, qualora il consumatore non sia informato del fatto che il pagamento del debito da parte del fideiussore, in caso di inadempimento del mutuatario, avrà come conseguenza che il fideiussore disporrà nei confronti del mutuatario di un’azione di regresso che rende inopponibili al fideiussore tutte le violazioni delle disposizioni del contratto di credito e tutte le violazioni del diritto dei consumatori, nazionale e dell’Unione, eventualmente commesse dal mutuante.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5810/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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