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Document 62025CN0351

Causa C-351/25, Trive Bank Hungary e Erinum Capital: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Törvényszék (Ungheria) il 26 maggio 2025 – SQ, JL / Trive Bank Hungary Zrt., Erinum Capital Zrt.

GU C, C/2025/5809, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5809/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5809/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5809

10.11.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Törvényszék (Ungheria) il 26 maggio 2025 – SQ, JL / Trive Bank Hungary Zrt., Erinum Capital Zrt.

(Causa C-351/25, Trive Bank Hungary e Erinum Capital)

(C/2025/5809)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Győri Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: SQ, JL

Resistenti: Trive Bank Hungary Zrt., Erinum Capital Zrt.

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, all'articolo 114, paragrafo 3, del TFUE e all'articolo 169 TFUE, agli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di efficacia e di tutela giurisdizionale effettiva e agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, un'applicazione della legge di uno Stato membro in base alla quale

il consumatore può, entro il termine di prescrizione di cinque anni dal recesso unilaterale del contratto da parte del finanziatore, intentare un'azione per dichiarare l’invalidità del contratto in quanto contiene una clausola contrattuale che ritiene abusiva e per determinare le conseguenze di tale invalidità, anche se, oltre alla invalidità del contratto, invoca anche l'illegalità di tale recesso unilaterale, che, secondo il consumatore, è legata alla clausola contrattuale abusiva; e

in tal caso, l'esame del termine di prescrizione deve sempre precedere l'esame dell'invalidità del contratto a causa della presenza di una clausola abusiva e l'esame della connessa illegalità del recesso unilaterale, anche se il dies a quo del termine di prescrizione è il momento del recesso unilaterale del contratto, recesso che il consumatore considera illegale.

2)

Se sia conforme all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, agli articoli 114, paragrafo 3, e 169 TFUE, agli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di efficacia e di tutela giurisdizionale effettiva e agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, un'applicazione della legge di uno Stato membro in base alla quale l'esercizio della pretesa da parte del creditore in un procedimento esecutivo e la difesa del consumatore che fa valere la presenza di una clausola abusiva per opporsi a tale pretesa divergono dal punto di vista del termine di prescrizione, poiché il momento a partire dal quale il consumatore può far valere la sua pretesa è, secondo la legge nazionale, il momento del recesso unilaterale del contratto da parte del finanziatore e, dopo che sono trascorsi cinque anni da quel momento, il diritto del consumatore di far dichiarare l'invalidità del contratto e, unitamente ad esso, di far determinare le conseguenze giuridiche del contratto, si estinguono anche se il creditore fa valere il suo diritto nei confronti del consumatore in una procedura esecutiva notarile, in cui non viene esaminata l'abusività delle condizioni contrattuali.

3)

Se sia conforme all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, agli articoli 114, paragrafo 3, TFUE e 169 TFUE, agli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di efficacia e di tutela giurisdizionale effettiva e agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 che la legge di uno Stato membro sia applicata in modo tale che non vi sia cumulo di azioni - e quindi, dal punto di vista del termine di prescrizione, non si ritiene la sussistenza di azioni indipendenti - quando il consumatore propone un'azione volta a far dichiarare l’invalidità totale del contratto a causa della presenza di una clausola abusiva e, oltre a ciò, un'azione di restituzione, che deve essere proposta al fine di determinare le conseguenze giuridiche dell'invalidità, se ciò significa che, una volta che la domanda di restituzione si è prescritta, non è possibile nemmeno esaminare l'abusività della clausola contrattuale in modo indipendente e dichiarare l'invalidità del contratto, con il risultato che non c'è modo di chiedere l’estinzione dell'esecuzione.

4)

Se sia conforme al secondo comma dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, all'articolo 114, paragrafo 3, TFUE e all'articolo 169 TFUE, agli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di efficacia e di tutela giurisdizionale effettiva e agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, un'applicazione della legge di uno Stato membro in base alla quale, per quanto riguarda la ragionevole conoscenza da parte del consumatore del carattere abusivo di una clausola contrattuale - e la sospensione del termine di prescrizione - non si può tenere conto della posizione adottata dalla giurisprudenza nell'applicazione della legge dello Stato membro in merito alla formulazione poco chiara e incomprensibile delle clausole contrattuali che pongono a carico del consumatore il rischio del tipo di cambio e al carattere abusivo di tali clausole.


(1)   GU 1993, L 95, pag. 29.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5809/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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