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Dokumentum 62025CN0296
Case C-296/25 P: Appeal brought on 22 April 2025 by the Republic of Poland against the judgment of the General Court delivered on 5 February 2025 in Joined Cases T-830/22 and T-156/23, Republic of Poland v European Commission
Causa C-296/25 P: Impugnazione proposta il 22 aprile 2025 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2025, cause riunite T-830/22 e T-156/23, Repubblica di Polonia / Commissione europea
Causa C-296/25 P: Impugnazione proposta il 22 aprile 2025 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2025, cause riunite T-830/22 e T-156/23, Repubblica di Polonia / Commissione europea
GU C, C/2025/3506, 7.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3506/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/3506 |
7.7.2025 |
Impugnazione proposta il 22 aprile 2025 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2025, cause riunite T-830/22 e T-156/23, Repubblica di Polonia / Commissione europea
(Causa C-296/25 P)
(C/2025/3506)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare interamente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 febbraio 2025, Polonia/Commissione (cause riunite T-830/22 e T-156/23, EU:T:2025:131); |
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annullare parzialmente le decisioni della Commissione europea del 12 ottobre e del 23 novembre 2022, nonché del 13 gennaio 2023 di recupero mediante compensazione delle somme da essa dovute in forza della penalità giornaliera inflitta dal vicepresidente della Corte nell’ordinanza del 27 ottobre 2021, Commissione/Polonia (C-204/21 R, EU:C:2021:878), nei limiti del 50 % delle somme compensate in tali decisioni per il periodo compreso tra il 15 luglio e il 28 ottobre 2022, e |
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condannare la Commissione europea alle spese di entrambi i gradi di giudizio; in subordine, |
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annullare parzialmente la sentenza, ossia nella parte in cui: a) al punto 2 del dispositivo della sentenza il Tribunale ha respinto la domanda in subordine di annullamento parziale di dette decisioni controverse nei limiti del 50 % delle somme compensate per il periodo compreso tra il 15 luglio e il 28 ottobre 2022 e b) al punto 3 del dispositivo della sentenza il Tribunale ha condannato soltanto la ricorrente alle spese; |
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annullare parzialmente le decisioni controverse e condannare la Commissione europea a farsi carico della metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio; in ulteriore subordine |
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annullare interamente o parzialmente la sentenza (conformemente alle domande di cui sopra), rinviare le cause dinanzi al Tribunale affinché siano decise da quest’ultimo, e riservare le spese del procedimento in attesa della decisione conclusiva dello stesso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 279 TFUE a causa di quanto segue: a) inosservanza dei principi di proporzionalità e uguaglianza, in conseguenza della quale il Tribunale ha dichiarato che lo stesso importo della penalità è proporzionato sia rispetto alla mancata esecuzione di tutti i provvedimenti provvisori sia rispetto alla mancata esecuzione della metà di essi; b) erronea ricostruzione del carattere dei provvedimenti provvisori adottati nei confronti della Polonia, in conseguenza della quale il Tribunale ha dichiarato che tali provvedimenti devono essere eseguiti, sebbene sia venuto meno il fondamento della loro adozione, ossia ha attribuito agli stessi un carattere sanzionatorio estraneo al diritto dell’Unione; c) erronea ricostruzione dell’effetto dei provvedimenti provvisori adottati nei confronti della Polonia tramite il collegamento dell’effetto ex nunc dell’ordinanza relativa a tali provvedimenti provvisori con l’ambito temporale di applicazione degli stessi, da cui è derivata l’erronea conclusione che l’ordinanza del 27 ottobre 2021 fosse vincolante per quanto riguardava l’importo della penalità periodica ivi stabilito, sebbene fosse intervenuto un significativo mutamento delle circostanze che costituivano il fondamento della sua adozione [vale a dire l’erronea conclusione che l’importo della penalità riscossa o recuperata mediante compensazione dalla Commissione per il periodo precedente all’adozione dell’ordinanza del 21 aprile 2023, Commissione/Polonia (C-204/21 R-RAP, EU:C:2023:334), non potesse in ogni caso essere inferiore a quello fissato nell’ordinanza del 27 ottobre 2021]; d) erronea ricostruzione del ruolo della Commissione nell’esecuzione della penalità inflitta con un provvedimento temporaneo, in conseguenza della quale il Tribunale ha negato che la Commissione fosse tenuta a controllare lo svolgimento e il grado di realizzazione di tale provvedimento e a cessare l’esecuzione della penalità qualora fosse stato accertato l’adempimento degli obblighi garantiti da detta penalità; |
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2. |
Motivo vertente sulla violazione del principio nulla poena sine culpa, in conseguenza della quale il Tribunale ha dichiarato che la penalità inflitta per la mancata adozione delle misure imposte può ritenersi dovuta e può essere recuperata anche nel periodo successivo all’adozione di tali misure; |
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3. |
Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 101 e dell’articolo 102 in combinato disposto con l’articolo 98 del regolamento 2018/1046 (1) in quanto è stato dichiarato che la Commissione era legittimata ad applicare la procedura di recupero dell’intero importo dei crediti risultanti dalle decisioni controverse, anche mediante compensazione, sebbene l’ordinanza del 27 ottobre 2021 avesse imposto una penalità giornaliera fino alla data di esecuzione dell’ordinanza del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia (C-204/21 R, EU:C:2021:593), mentre a partire dal 15 luglio 2022 ha cessato di applicarsi una parte (la metà) delle disposizioni, per le quali l’ordinanza del 14 luglio 2021 aveva ingiunto di sospendere l’applicazione. |
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3506/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)