Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62024CN0666

Causa C-666/24: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Tercera (Spagna) il 26 settembre 2024 – Procedimento penale a carico di EGB, EGC, GTA, SPG, QCR, ACB, JRS, RJDL, FJG, XBLL, DBA y CBE

GU C, C/2025/1071, 24.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1071/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1071/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/1071

24.2.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Tercera (Spagna) il 26 settembre 2024 – Procedimento penale a carico di EGB, EGC, GTA, SPG, QCR, ACB, JRS, RJDL, FJG, XBLL, DBA y CBE

(Causa C-666/24)

(C/2025/1071)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Tercera.

Parti nel procedimento penale principale

Accusa: Ministerio Fiscal, Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT), Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Asociación Dignidad y Justicia, Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC), Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) e Partido político VOX

Imputati: EGB, EGC, GTA, SPG, QCR, ACB, JRS, RJDL, FJG, XBLL, DBA e CBE

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (1), debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale quale la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (legge organica 1/2024, del 10 giugno, sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in Catalogna) che impedisce di perseguire, ed eventualmente sanzionare penalmente, coloro che partecipano attivamente alle attività di un gruppo terroristico, con la conseguente estinzione della loro responsabilità penale.

2)

Se la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, in particolare il suo articolo 13, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale quale la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (legge organica 1/2024, del 10 giugno, sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in Catalogna) che impedisce di perseguire, ed eventualmente, di sanzionare penalmente, coloro che partecipano attivamente alle attività di un gruppo terroristico, con la conseguente estinzione della loro responsabilità penale, richiedendo per la punibilità, oltre alla partecipazione al gruppo terroristico, un requisito aggiuntivo consistente nell’aver causato, effettivamente e in maniera intenzionale, gravi violazioni dei diritti umani.

3)

Se la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale quale la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (legge organica 1/2024, del 10 giugno, sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in Catalogna) che opera una differenziazione, nell’ambito dei reati di terrorismo e dei reati riconducibili a un gruppo terroristico di cui alla direttiva summenzionata, a seconda che siano state commesse o meno, effettivamente e in maniera intenzionale, gravi violazioni dei diritti umani, con la conseguenza che tale differenziazione consenta di esimere da responsabilità penale la commissione di taluni dei suddetti reati.

4)

Se il principio della certezza del diritto dell’Unione, sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (legge organica 1/2024, del 10 giugno, sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in Catalogna) che subordina per mezzo dell’amnistia l’esenzione da responsabilità penale di coloro che sono imputati di condotte che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, al fatto di non aver causato, in maniera intenzionale, gravi violazioni dei diritti umani, in particolare quelle previste dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal diritto internazionale umanitario, senza specificare quali atti costituiscano siffatte violazioni né quale soglia di gravità debba essere superata per rendere inapplicabile l’amnistia. In alternativa, se i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto del diritto dell’Unione siano incompatibili con una normativa, quale quella contenuta nell’articolo 1 della Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (legge organica 1/2024, del 10 giugno, sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in Catalogna), che stabilisce contorni imprecisi, tanto sul piano oggettivo quanto soggettivo, ai fini della determinazione della necessità o meno della responsabilità penale.

5)

Se la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, quale la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (legge organica 1/2024, del 10 giugno, sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in Catalogna) che impedisce di perseguire e, eventualmente, di sanzionare penalmente, coloro che fabbricano, detengono, acquistano, trasportano, forniscono o usano esplosivi a fini terroristici, con la conseguente estinzione della loro responsabilità penale.

6)

Se la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, quale la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (legge organica 1/2024, del 10 giugno, sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in Catalogna) che impedisce di perseguire e, eventualmente, di sanzionare penalmente – estinguendo la loro responsabilità penale – coloro che, a fini terroristici, danno inizio all’esecuzione di azioni violente mediante la determinazione di obiettivi da distruggere su larga scala perché rappresentativi di un’ideologia opposta a quella del gruppo terroristico, allo svolgimento di attività di monitoraggio o di documentazione fotografica dei luoghi pubblici da distruggere – in particolare sedi del Ministerio Fisca (pubblico ministero), di Forze e Corpi di sicurezza dello Stato, di istituzioni delle comunità autonome o veicoli della polizia – il tutto al fine di garantire l’adeguata esecuzione del piano violento pianificato dal gruppo terroristico con lo scopo di portare a termine con successo la suddetta distruzione.

7)

Se il principio del primato del diritto dell’Unione sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE ostino a una normativa nazionale, quale la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (legge organica n1/2024, del 10 giugno, sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in Catalogna) che per mezzo dell’amnistia esime dalla responsabilità penale chiunque sia imputato di condotte riconducibili all’ambito della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio.

8)

Se gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, quale la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (legge organica 1/2024, del 10 giugno, sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in Catalogna) che per mezzo dell’amnistia esime da responsabilità penale coloro che sono imputati di condotte criminose in Spagna e riconducibili nell’ambito della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, in ragione dello scopo ideologico perseguita da tali reati.

9)

Se l’articolo 4, paragrafo 2, TUE e gli articoli 20, paragrafo 2, lettera a) e 21, paragrafo 1, TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, quale la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (legge organica 1/2024, del 10 giugno, sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in Catalogna) che per mezzo dell’amnistia esime da responsabilità penale gli imputati di terrorismo poiché gli atti sono stati commessi con l’intenzione di separare una parte del territorio nazionale di quello Stato membro.


(1)   GU 2017, L 88, pag. 6.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1071/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


Top