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Document 62024CN0554

Causa C-554/24 P: Impugnazione proposta il 14 agosto 2024 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 29 maggio 2024, cause riunite T-200/22 e T-314/22, Repubblica di Polonia/Commissione

GU C, C/2024/6081, 21.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6081/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6081/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/6081

21.10.2024

Impugnazione proposta il 14 agosto 2024 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 29 maggio 2024, cause riunite T-200/22 e T-314/22, Repubblica di Polonia/Commissione

(Causa C-554/24 P)

(C/2024/6081)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 maggio 2024 (Polonia/Commissione, T-200/22 e T-314/22, EU:T:2024:329);

annullare la decisione della Commissione europea contenuta nelle lettere del 7 febbraio 2022, 8 febbraio 2022, 16 marzo 2022, 31 marzo 2022 e 16 maggio 2022, relative alla compensazione dei crediti a titolo di penalità giornaliere disposta nell’ordinanza del vicepresidente della Corte del 20 settembre 2021 (Repubblica Ceca/Polonia, C-121/21 R, EU:C:2021:752) per il periodo dal 20 settembre 2021 al 3 febbraio 2022;

condannare la Commissione europea alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione la Polonia deduce i seguenti motivi:

1.

Violazione dell’articolo 279 TFUE in quanto il Tribunale ha adottato un’interpretazione erronea di tale disposizione che lo ha indotto a ritenere che la cancellazione dal ruolo della causa principale non avesse avuto l'effetto di estinguere l’obbligo dello Stato membro di pagare l’importo dovuto a titolo di penalità giornaliera inflitta a tale Stato nell’ambito di un procedimento sommario.

Nell’ambito di questo motivo, la Polonia sostiene, in particolare, che il Tribunale ha violato l'articolo 279 TFUE in quanto:

a)

ha adottato un'interpretazione erronea del principio di provvisorietà e accessorietà, rispetto al procedimento principale, del procedimento sommario, facendo prevalere il principio di effettività del diritto dell’Unione sul principio di tutela degli interessi della parte che chiede i provvedimenti provvisori;

b)

ha adottato un’interpretazione erronea dei provvedimenti provvisori, che comporta l’impossibilità per una parte del procedimento di essere reintegrata nei suoi diritti patrimoniali al termine del procedimento principale;

c)

ha attribuito una natura sanzionatoria ai provvedimenti provvisori, in forma di obbligo di pagamento di una penalità giornaliera, sebbene l’articolo 279 TFUE non fornisca alcun fondamento per l'imposizione di provvedimenti aventi carattere sanzionatorio;

d)

si è fondato erroneamente sulle considerazioni contenute nell’ordinanza del vicepresidente della Corte del 19 maggio 2022, Repubblica Ceca/Polonia (C-121/21 R), ciò che ha portato il Tribunale a concludere che la cancellazione dal ruolo della causa principale non aveva avuto l’effetto di estinguere l’obbligo della Polonia di pagare l’importo dovuto a titolo di penalità di mora.

2.

Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 36 dello Statuto, relativo all’obbligo di motivazione delle sentenze

Nell’ambito di questo motivo, la Polonia fa valere che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione della sentenza, non avendo spiegato debitamente le ragioni per le quali ha respinto l’argomentazione della Polonia relativa agli ordinamenti giuridici nazionali da cui si evince che le misure cautelari disposte in attesa della sentenza definitiva cessano di avere effetto retroattivo quando il procedimento principale diventa privo di oggetto.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6081/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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