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Document 62024CN0377
Case C-377/24: Action brought on 28 May 2024 – Kingdom of Spain v European Parliament
Causa C-377/24: Ricorso proposto il 28 maggio 2024 – Regno di Spagna / Parlamento europeo
Causa C-377/24: Ricorso proposto il 28 maggio 2024 – Regno di Spagna / Parlamento europeo
GU C, C/2024/4314, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4314/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/4314 |
15.7.2024 |
Ricorso proposto il 28 maggio 2024 – Regno di Spagna / Parlamento europeo
(Causa C-377/24)
(C/2024/4314)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: A. Gavela Llopis e L. Aguilera Ruiz, agenti)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
— |
annullare la decisione del Parlamento europeo C(2024) 1640, del 4 marzo 2024, con la quale si indice un concorso generale per formare un elenco di 30 candidati/candidate di nazionalità austriaca, per la selezione di un amministratore per la Segreteria del Parlamento europeo; |
— |
annullare l’elenco di candidati idonei che, come conseguenza del concorso contestato, potrà essere formato ai sensi della sezione B), «Procedimento, subsezione 3, «Elenco degli idonei»; |
— |
in via incidentale, dichiarare l’invalidità della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 21 novembre 2022, ai sensi dell’articolo 277 TFUE; |
— |
condannare il Parlamento europeo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Violazione dell’articolo 9 TUE e dell’articolo 18 TFUE, nonché dell’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari. Tali norme sanciscono, quale principio generale del diritto dell’Unione, quello di uguaglianza e non discriminazione nell’accesso al pubblico impiego dell’Unione europea, che viene violato dall’atto impugnato per effetto di una discriminazione in base alla cittadinanza che non è sufficientemente giustificata e non è proporzionata. |
2. |
Violazione dell’articolo 27, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, per il fatto che i posti messi a concorso vengono riservati a cittadini di un unico Stato membro. L’atto impugnato è privo di una motivazione sufficiente e adeguata. La decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo non reca una siffatta motivazione adeguata, e non cita studi, analisi o dati che permettano di valutare la giustificazione, l’adeguatezza o la proporzionalità della misura. |
3. |
Violazione del principio del merito per l’accesso al pubblico impiego, stabilito nell’articolo 27 dello Statuto dei funzionari. L’equilibrio tra l’obbligo di adottare misure effettive per fronteggiare lo squilibrio geografico, e il rispetto del principio del merito come criterio per la selezione del personale al servizio dell’Unione europea. |
4. |
Impugnazione, in via incidentale e a norma dell’articolo 277 TFUE, della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 21 novembre 2022, per le medesime ragioni giuridiche in precedenza esposte. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4314/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)