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Document 62024CN0377

    Causa C-377/24: Ricorso proposto il 28 maggio 2024 – Regno di Spagna / Parlamento europeo

    GU C, C/2024/4314, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4314/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4314/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2024/4314

    15.7.2024

    Ricorso proposto il 28 maggio 2024 – Regno di Spagna / Parlamento europeo

    (Causa C-377/24)

    (C/2024/4314)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: A. Gavela Llopis e L. Aguilera Ruiz, agenti)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

    annullare la decisione del Parlamento europeo C(2024) 1640, del 4 marzo 2024, con la quale si indice un concorso generale per formare un elenco di 30 candidati/candidate di nazionalità austriaca, per la selezione di un amministratore per la Segreteria del Parlamento europeo;

    annullare l’elenco di candidati idonei che, come conseguenza del concorso contestato, potrà essere formato ai sensi della sezione B), «Procedimento, subsezione 3, «Elenco degli idonei»;

    in via incidentale, dichiarare l’invalidità della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 21 novembre 2022, ai sensi dell’articolo 277 TFUE;

    condannare il Parlamento europeo alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    Violazione dell’articolo 9 TUE e dell’articolo 18 TFUE, nonché dell’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari. Tali norme sanciscono, quale principio generale del diritto dell’Unione, quello di uguaglianza e non discriminazione nell’accesso al pubblico impiego dell’Unione europea, che viene violato dall’atto impugnato per effetto di una discriminazione in base alla cittadinanza che non è sufficientemente giustificata e non è proporzionata.

    2.

    Violazione dell’articolo 27, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, per il fatto che i posti messi a concorso vengono riservati a cittadini di un unico Stato membro. L’atto impugnato è privo di una motivazione sufficiente e adeguata. La decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo non reca una siffatta motivazione adeguata, e non cita studi, analisi o dati che permettano di valutare la giustificazione, l’adeguatezza o la proporzionalità della misura.

    3.

    Violazione del principio del merito per l’accesso al pubblico impiego, stabilito nell’articolo 27 dello Statuto dei funzionari. L’equilibrio tra l’obbligo di adottare misure effettive per fronteggiare lo squilibrio geografico, e il rispetto del principio del merito come criterio per la selezione del personale al servizio dell’Unione europea.

    4.

    Impugnazione, in via incidentale e a norma dell’articolo 277 TFUE, della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 21 novembre 2022, per le medesime ragioni giuridiche in precedenza esposte.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4314/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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