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Document 62024CN0354

    Causa C-354/24, Elisa Eesti: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Estonia) il 15 maggio 2024 – Elisa Eesti AS / Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni küberjulgeoleku nõukogu, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

    GU C, C/2024/4313, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4313/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4313/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2024/4313

    15.7.2024

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Estonia) il 15 maggio 2024 – Elisa Eesti AS / Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni küberjulgeoleku nõukogu, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

    (Causa C-354/24, Elisa Eesti)

    (C/2024/4313)

    Lingua processuale: l’estone

    Giudice del rinvio

    Tallinna Halduskohus

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Elisa Eesti AS

    Resistenti: Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni küberjulgeoleku nõukogu, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se un insieme di disposizioni legislative e regolamentari nazionali (articolo 873, paragrafi 2, 3, 6, 7 e 8, articolo 874, paragrafi da 1 a 4, nonché articolo 1965, paragrafi da 1 a 4, della Elektroonilise side seadus [legge relativa alle comunicazioni elettroniche], le quali impongono a un’impresa di comunicazioni di ottenere un’autorizzazione d’uso di hardware e software nella propria rete di comunicazione al fine di garantire la sicurezza nazionale, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2018/1972 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che istituisce un codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla precedente questione: se l’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), [della direttiva 2018/1972] in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, [TUE] debba essere interpretato nel senso che l’introduzione di tali restrizioni rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro e costituisce una misura puramente nazionale alla quale non si applicano le disposizioni della direttiva 2018/1972.

    3)

    In caso di risposta negativa alla [seconda] questione: se un insieme di disposizioni legislative e regolamentari nazionali (articolo 873, paragrafi 2, 3, 6, 7 e 8, articolo 874, paragrafi da 1 a 4, nonché articolo 1965, paragrafi da 1 a 4, della Elektroonilise side seadus) che non consente a un’impresa di comunicazione di utilizzare hardware e software nella propria rete di comunicazione senza il previo ottenimento dell’autorizzazione di un’autorità amministrativa per il suo uso costituisca una limitazione della libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, [della direttiva 2018/1972].

    4)

    In caso di risposta affermativa alla [terza] questione: se tali disposizioni debbano essere disapplicate qualora non siano state oggetto di una previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della [direttiva 2018/1972].

    5)

    Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla [seconda] questione: se sia compatibile con l’articolo 36 TFUE e con il principio di proporzionalità il fatto che, al fine di garantire la sicurezza nazionale, le disposizioni legislative e regolamentari nazionali impongano a un’impresa di comunicazione di ottenere un’autorizzazione d’uso di hardware e software nella propria rete di comunicazione e non obblighino l’autorità amministrativa, in sede di valutazione della minaccia derivante da hardware e software ad alto rischio (a) ad esaminare se i rischi associati al produttore si riflettano sugli specifici hardware e software, (b) a valutare la funzionalità, l’ubicazione e la rilevanza degli specifici hardware e software nell’ambito della fornitura di un servizio di comunicazione, e (c) a verificare se i problemi associati allo Stato di stabilimento del produttore possano riverberarsi su quest’ultimo.

    6)

    Se il fatto che l’autorizzazione d’uso di hardware o software preesistenti all’introduzione del rispettivo obbligo e attivamente utilizzati nella rete di comunicazione venga concessa per un periodo inferiore alla vita utile di hardware o software che, a loro volta, siano stati legittimamente acquisiti, costituisca una privazione della proprietà ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


    (1)   GU 2018, L 321, pag. 36.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4313/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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