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Document 62023TN0326
Case T-326/23: Action brought on 15 June 2023 — D’Agostino v ECB
Causa T-326/23: Ricorso proposto il 15 giugno 2023 — D’Agostino/BCE
Causa T-326/23: Ricorso proposto il 15 giugno 2023 — D’Agostino/BCE
GU C 278 del 7.8.2023, p. 24–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 278/24 |
Ricorso proposto il 15 giugno 2023 — D’Agostino/BCE
(Causa T-326/23)
(2023/C 278/36)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Aldo D’Agostino (Napoli, Italia) (rappresentante: M. De Siena, avvocata)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Banca Centrale Europea (BCE), rappresentata dalla Presidente signora Christine Lagarde:
Per l’effetto:
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— |
In via subordinata, risarcire il ricorrente condannando la BCE in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore del sig. Aldo D’ Agostino, per le tipologie di danni sopraelencate, delle somme di differente entità che venissero accertate nel corso del giudizio, nella misura ritenuta di giustizia, anche a mezzo di perizia da disporsi da parte di codesto Tribunale, ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea. Il tutto oltre interessi moratori da calcolarsi dal 12 marzo 2020, data dell’evento dannoso e fino all’effettivo risarcimento. |
— |
Condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di giustizia. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla responsabilità della BCE ex articoli 340, 3o comma TFUE e 2043, Codice Civile italiano, per il danno patrimoniale e morale subito dal ricorrente indicando gli importi dei danni subiti; |
2. |
Il secondo motivo illustra il significato dei danni patrimoniali, morali e da perdita di chance che il ricorrente afferma di aver subito e spiega i principi applicati per determinarli; |
3. |
Terzo motivo, vertente sui principi esposti dalla giurisprudenza dell’Unione europea in particolare nelle sentenze del 28 ottobre 2021, Vialto Consulting/Commissione, C-650/19 P, del 9 febbraio 2022, QI e a./Commissione e BCE, T-868/16, e del 21 gennaio 2014, Klein/Commissione, T - 309/10. Vengono illustrate le condizioni che devono esistere affinché ci sia la responsabilità extracontrattuale di un’istituzione europea nei confronti di un cittadino dell’Unione europea e si fa valere la verifica positiva, effettuata anche dal consulente tecnico nella perizia giurata, allegata al ricorso della sussistenza di dette condizioni ponendo a raffronto la normativa europea che regola la BCE, gli organi e le relative funzioni. Vengono evidenziate le violazioni della BCE delle norme di diritto primario e derivato dell’Unione europea e le violazioni e l’abuso di potere della Presidente della BCE. Viene fatta valere la violazione commessa il 12 marzo 2020 dalla BCE nella persona della Presidente degli articoli 127, TFUE, capo 2, rubricato «Politica Monetaria», e degli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea, nonché dell’articolo 17, punti 17.2 e 17.3 del Regolamento adottato con decisione della BCE del 19 febbraio 2004 (1); |
4. |
Il quarto motivo quantifica, motiva e documenta il danno patrimoniale subito dal ricorrente (danno emergente e lucro cessante); |
5. |
Il quinto motivo illustra, motiva e documenta il danno da sofferenza psicologica e da lesione della reputazione, identità personale e professionale; |
6. |
Il sesto motivo illustra, motiva e prova per presunzione e per calcolo di probabilità il danno da perdita di chance di cui viene richiesta la liquidazione secondo equità; |
7. |
Settimo motivo, vertente sui principi esposti dalla giurisprudenza dell’Unione europea in materia di danno non patrimoniale causato dalle istituzioni europee nei confronti dei cittadini dell’Unione europea in particolare nella sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, Combescot/Commissione, T-250/04. |
(1) Decisione 2004/257/CE della Banca centrale europea del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (GU 2004, L 80, pg. 33), come modificata dalla decisone BCE/2014/1 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2014, (GU 2014, L 95, pg. 56).