Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023TN0326

    Causa T-326/23: Ricorso proposto il 15 giugno 2023 — D’Agostino/BCE

    GU C 278 del 7.8.2023, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.8.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 278/24


    Ricorso proposto il 15 giugno 2023 — D’Agostino/BCE

    (Causa T-326/23)

    (2023/C 278/36)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Aldo D’Agostino (Napoli, Italia) (rappresentante: M. De Siena, avvocata)

    Convenuta: Banca centrale europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Banca Centrale Europea (BCE), rappresentata dalla Presidente signora Christine Lagarde:

    a)

    per avere provocato per i titoli finanziari di proprietà del sig. Aldo D’Agostino denominati SI FTSE.COPERP, documentati e descritti nel ricorso, un tracollo nel valore con minusvalenza di EUR 626 134,29, registrando una perdita ammontante all’90,84 % del valore complessivo del capitale investito che ammontava ad EUR 689 259,96, in quanto in data 12 marzo 2020, la sig.ra Christine Lagarde, nella qualità di Presidente della BCE, proferendo la famosa frase «Non siamo qui per ridurre gli spread, non è la funzione della BCE», aveva provocato una diminuzione rilevante del valore dei titoli in tutte le borse del mondo e del 16,92 % alla Borsa di Milano quantificata in una percentuale mai verificata nella storia di detta Istituzione, comunicando con detta frase, proferita in una conferenza stampa, al mondo intero, che la BCE non avrebbe più sostenuto il valore dei titoli emessi dai paesi in difficoltà e, quindi, comunicando il cambio totale dell’orientamento della politica monetaria adottata dalla BCE allorquando era presieduta dal precedente Presidente, che aveva terminato il proprio mandato nel novembre del 2019;

    b)

    per avere provocato, con detti comportamenti, e quindi con la propalazione di una notizia non veritiera, in conseguenza del suddetto vertiginoso calo dell’indice della Borsa di Milano, la riduzione del valore del patrimonio del ricorrente;

    c)

    per avere provocato al ricorrente un danno patrimoniale, di EUR 626 134,29, quale danno emergente ed EUR 813 464,61, per lucro cessante;

    d)

    per avere, provocato, quindi, al ricorrente un danno patrimoniale complessivo di EUR 1 439 598,90;

    e)

    per avere provocato un danno non patrimoniale da sofferenza psicologica propria e della propria famiglia, da lesione di onore, reputazione, identità personale e professionale quantificato in EUR 500 000,00;

    f)

    per avere provocato un danno da perdita di chance;

    Per l’effetto:

    condannare la BCE, in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, costituiti dal danno emergente e dal lucro cessante, dei danni non patrimoniali suddetti e dai danni da perdita di chance in favore del ricorrente sig. Aldo D’Agostino, stimati secondo i criteri indicati ai relativi capitoli e paragrafi del presente ricorso, mediante il pagamento, in favore del ricorrente delle seguenti somme:

    EUR 1 439 598,90, a titolo di danno patrimoniale;

    EUR 500 000,00, quale danno morale; e quindi, al pagamento della complessiva somma di EUR 1 939 598,90, della somma che il Tribunale riterrà di liquidare, secondo il proprio equo apprezzamento, a titoli di danno da perdita di chance; e

    al pagamento degli interessi moratori da calcolarsi dal 12 marzo 2020, data dell’evento dannoso e fino all’effettivo risarcimento.

    In via subordinata, risarcire il ricorrente condannando la BCE in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore del sig. Aldo D’ Agostino, per le tipologie di danni sopraelencate, delle somme di differente entità che venissero accertate nel corso del giudizio, nella misura ritenuta di giustizia, anche a mezzo di perizia da disporsi da parte di codesto Tribunale, ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea.

    Il tutto oltre interessi moratori da calcolarsi dal 12 marzo 2020, data dell’evento dannoso e fino all’effettivo risarcimento.

    Condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di giustizia.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla responsabilità della BCE ex articoli 340, 3o comma TFUE e 2043, Codice Civile italiano, per il danno patrimoniale e morale subito dal ricorrente indicando gli importi dei danni subiti;

    2.

    Il secondo motivo illustra il significato dei danni patrimoniali, morali e da perdita di chance che il ricorrente afferma di aver subito e spiega i principi applicati per determinarli;

    3.

    Terzo motivo, vertente sui principi esposti dalla giurisprudenza dell’Unione europea in particolare nelle sentenze del 28 ottobre 2021, Vialto Consulting/Commissione, C-650/19 P, del 9 febbraio 2022, QI e a./Commissione e BCE, T-868/16, e del 21 gennaio 2014, Klein/Commissione, T - 309/10.

    Vengono illustrate le condizioni che devono esistere affinché ci sia la responsabilità extracontrattuale di un’istituzione europea nei confronti di un cittadino dell’Unione europea e si fa valere la verifica positiva, effettuata anche dal consulente tecnico nella perizia giurata, allegata al ricorso della sussistenza di dette condizioni ponendo a raffronto la normativa europea che regola la BCE, gli organi e le relative funzioni.

    Vengono evidenziate le violazioni della BCE delle norme di diritto primario e derivato dell’Unione europea e le violazioni e l’abuso di potere della Presidente della BCE.

    Viene fatta valere la violazione commessa il 12 marzo 2020 dalla BCE nella persona della Presidente degli articoli 127, TFUE, capo 2, rubricato «Politica Monetaria», e degli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea, nonché dell’articolo 17, punti 17.2 e 17.3 del Regolamento adottato con decisione della BCE del 19 febbraio 2004 (1);

    4.

    Il quarto motivo quantifica, motiva e documenta il danno patrimoniale subito dal ricorrente (danno emergente e lucro cessante);

    5.

    Il quinto motivo illustra, motiva e documenta il danno da sofferenza psicologica e da lesione della reputazione, identità personale e professionale;

    6.

    Il sesto motivo illustra, motiva e prova per presunzione e per calcolo di probabilità il danno da perdita di chance di cui viene richiesta la liquidazione secondo equità;

    7.

    Settimo motivo, vertente sui principi esposti dalla giurisprudenza dell’Unione europea in materia di danno non patrimoniale causato dalle istituzioni europee nei confronti dei cittadini dell’Unione europea in particolare nella sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, Combescot/Commissione, T-250/04.


    (1)  Decisione 2004/257/CE della Banca centrale europea del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (GU 2004, L 80, pg. 33), come modificata dalla decisone BCE/2014/1 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2014, (GU 2014, L 95, pg. 56).


    Top