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Document 62023CN0675
Case C-675/23, Staatsanwaltschaft Berlin II: Request for a preliminary ruling from the Regional Court of Berlin (Germany) lodged on 14 November 2023 – Staatsanwaltschaft Berlin v M.R.
Causa C-675/23, Staatsanwaltschaft Berlin II: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 14 novembre 2023 – Staatsanwaltschaft Berlin / M.R.
Causa C-675/23, Staatsanwaltschaft Berlin II: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 14 novembre 2023 – Staatsanwaltschaft Berlin / M.R.
GU C, C/2024/2913, 6.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2913/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/2913 |
6.5.2024 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 14 novembre 2023 – Staatsanwaltschaft Berlin / M.R.
(Causa C-675/23, Staatsanwaltschaft Berlin II)
(C/2024/2913)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Berlin
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Staatsanwaltschaft Berlin
Convenuto: M.R.
Questioni pregiudiziali
1. Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41 (1)
Se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41 osti a un ordine europeo di indagine (in prosieguo «OEI») volto al trasferimento di dati di telecomunicazione già in possesso dello Stato di esecuzione (la Francia) qualora, ai sensi del diritto dello Stato di emissione (la Germania), una misura di intercettazione nazionale analoga sarebbe illegittima e i dati così ottenuti sarebbero, per questo motivo, inutilizzabili per il perseguimento di reati in altri procedimenti.
2. Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41
a) |
Se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 osti a un OEI volto al trasferimento di dati già disponibili nello Stato di esecuzione (la Francia) derivanti da un’intercettazione di telecomunicazioni – in particolare dati relativi al traffico e all'ubicazione, nonché registrazioni dei contenuti delle comunicazioni – qualora:
|
b) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 osti a tale OEI qualora l’integrità dei dati ottenuti grazie alla misura di intercettazione non possa essere verificata dalle autorità dello Stato di esecuzione a causa dell’assoluta riservatezza dei dati |
3. Conseguenze giuridiche di un’acquisizione di prove in violazione del diritto dell’Unione
Se dal diritto dell’Unione, in particolare dal principio di effettività, discenda che le violazioni di tale diritto verificatesi nell’ambito dell’acquisizione delle prove in un procedimento penale nazionale non possono rimanere del tutto prive di conseguenze e devono quindi essere prese in considerazione a favore dell’imputato come ostacolo all’utilizzazione delle prove, durante la valutazione della prova o sul piano della determinazione della pena.
(1) Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2913/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)