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Document 62023CN0134

    Causa C-134/23, Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 7 marzo 2023 — Somateio «Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges», Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia «Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio» / Ypourgos Exoterikon, Ypourgos Metanastefsis kai Asylou

    GU C 189 del 30.5.2023, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 189/19


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 7 marzo 2023 — Somateio «Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges», Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia «Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio» / Ypourgos Exoterikon, Ypourgos Metanastefsis kai Asylou

    (Causa C-134/23, Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges)

    (2023/C 189/25)

    Lingua processuale: il greco

    Giudice del rinvio

    Symvoulio tis Epikrateias

    Parti

    Ricorrenti: Somateio «Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges», Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia «Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio»

    Resistenti: Ypourgos Exoterikon, Ypourgos Metanastefsis kai Asylou

    Questione pregiudiziale

    Se l’articolo 38 della direttiva 2013/32/UE (1), in combinato disposto con l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che

    1)

    esso osta a una normativa nazionale (regolamentare) che designa come generalmente sicuro per determinate categorie di richiedenti protezione internazionale un paese terzo che, pur avendo assunto l’obbligo giuridico di permettere la riammissione nel proprio territorio di tali categorie di richiedenti protezione internazionale, di fatto rifiuta da lungo tempo (nel caso di specie, più di venti mesi) le riammissioni, senza che risulti essere stata esaminata la possibilità di un cambiamento di posizione di tale paese in un futuro prossimo

    o nel senso che

    2)

    la riammissione nel paese terzo non costituisce una condizione cumulativa per l’adozione di un atto nazionale (regolamentare) che designi un paese terzo come generalmente sicuro per determinate categorie di richiedenti protezione internazionale, ma costituisce una condizione cumulativa per l’adozione di un atto individuale che respinga una specifica domanda di protezione internazionale come inammissibile per il motivo dell’esistenza di un «paese terzo sicuro»

    o nel senso che

    3)

    la riammissione nel «paese terzo sicuro» è una questione da verificare solo al momento dell’esecuzione della decisione, qualora la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale sia fondata sul motivo del «paese terzo sicuro».


    (1)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60).


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