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Document 62022TN0760

    Causa T-760/22: Ricorso proposto il 6 dicembre 2022 — TB / ENISA

    GU C 63 del 20.2.2023, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 63/57


    Ricorso proposto il 6 dicembre 2022 — TB / ENISA

    (Causa T-760/22)

    (2023/C 63/75)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: TB (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

    Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare il rapporto di evoluzione della carriera per il 2020 (in prosieguo: il «REC») risultante dalla decisione del direttore esecutivo dell’ENISA 8/2022 del 3 febbraio 2022 nella parte in cui contiene le seguenti osservazioni:

    Nella sezione B.1 «Efficienza», pagina 4 — punto 2) elaborare una politica antifrode, aggiornare la politica in materia di denunce di irregolarità e il codice di condotta:

    «(…) Il PO [Policy Office] ha elaborato un progetto di aggiornamento della politica in materia di denunce di irregolarità, ma quest’ultimo non è stato trasmesso ai fini della previa approvazione dei servizi della Commissione, che costituiva un presupposto specifico (clausola di riesame nella decisione del consiglio di amministrazione) per il riesame della politica in materia di denunce di irregolarità. Per il codice di condotta dell’ENISA, la decisione della Commissione sotto forma di pubblicazione (libro) è stata allegata alla decisione del consiglio di amministrazione sulla strategia antifrode. Il codice di condotta non è stato quindi adottato dal consiglio di amministrazione. Il piano d’azione antifrode per il 2021 prevede l’elaborazione di un codice di condotta sotto forma di decisione del consiglio di amministrazione».

    Nella sezione B.1 «Efficienza», pagina 4 — punto 3) Conseguimento di un ritmo d’impegno ottimale:

    «(…) ma la gestione del bilancio avrebbe potuto essere ancora migliorata (in particolare per il controllo di C8 e i riporti)».

    Nella sezione B.2 «Competenze», pagina 4:

    «(…). Tuttavia, nell’OP dal punto di vista dei flussi finanziari, vi sono state diverse situazioni che hanno portato a eccezioni nel registro, principalmente come impegno a posteriori o utilizzo errato dei fondi C8 e C1, una delle quali di importo superiore a EUR 10 000,00».

    Nella sezione B.3 «Condotta», pagina 6:

    «(…) Tuttavia, ciò ha anche portato a situazioni in cui un agente interinale rappresenta l’agenzia davanti a partner internazionali per il messaggio comune (preparativi ECSM con partner statunitensi), ad esempio».

    annullare, per quanto necessario, la decisione del 26 agosto 2022 recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente contro il REC 2020 e contro la decisione del direttore esecutivo dell’ENISA 8/2022 del 3 febbraio 2022;

    disporre il risarcimento del danno morale subìto dal ricorrente;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’illegittimità del REC per il 2020 e della decisione sul ricorso, in quanto non vi è stato un vero e proprio dialogo e la ripetizione della procedura di valutazione è viziata da una violazione della comunicazione amministrativa 1/2021, pag. 9, e dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione MB/2015/15.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che il REC per il 2020 e la decisione sul ricorso sono viziati da errori manifesti di valutazione, da una motivazione insufficiente e da una violazione dell’articolo 5 della decisione MB/2015/15 e della comunicazione amministrativa 1/2021, pagg. 11 e 12.

    1.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che il REC per il 2020 e la decisione sul ricorso sono viziati da una violazione delle regole di obiettività e di imparzialità, da una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da una violazione del dovere di diligenza e di assistenza, nonché da una violazione dell’obbligo di motivazione.


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