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Document 62022TN0294

    Causa T-294/22: Ricorso proposto il 21 maggio 2022 — Mariño Pais e a./Commissione e CRU

    GU C 276 del 18.7.2022, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 276/12


    Ricorso proposto il 21 maggio 2022 — Mariño Pais e a./Commissione e CRU

    (Causa T-294/22)

    (2022/C 276/18)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrenti: Fernando Mariño Pais (Outes, Spagna) e altri 44 ricorrenti (rappresentanti: B. Cremades Roman, J. López Useros, S. Cajal Martín e P. Marrodán Lázaro, avvocati)

    Convenuti: Commissione europea, Comitato di risoluzione unico

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare la responsabilità extracontrattuale dei convenuti e condannare il CRU e la Commissione al risarcimento del danno subìto dai ricorrenti a causa della decisione di risoluzione del BPE (Banco Popular Español S.A. e società figlie);

    condannare il CRU e la Commissione alle spese del presente procedimento;

    ordinare che tutte le somme riconosciute ai ricorrenti producano interessi compensativi dal 23 maggio 2017 (o, in subordine, dal 7 giugno 2017) fino alla data della sentenza, nonché interessi moratori dalla data della sentenza, eccezion fatta per le spese comportate dal presente procedimento, le quali produrranno solo interessi moratori dalla data della sentenza; e

    accordare ai ricorrenti ogni altro rimedio esso consideri giuridicamente adeguato.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che le dichiarazioni e la fuga di notizie avrebbero violato in maniera sufficientemente qualificata l’obbligo di riservatezza, i principi di diligenza e di buona amministrazione ed il principio Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans.

    2.

    Secondo motivo, vertente su una violazione sufficientemente qualificata dei principi di diligenza e di buona amministrazione, dell’obbligo di motivazione e del divieto di discriminazione ed arbitrarietà nel processo decisionale.

    A tal proposito essi allegano che non erano soddisfatte le condizioni per sottoporre il BPE a risoluzione, che non è stata garantita una valutazione indipendente equa, prudente e realista degli attivi e dei passivi del BPE e che l’azione di risoluzione è discriminatoria e arbitraria.

    3.

    Terzo motivo, vertente su una violazione sufficientemente qualificata del diritto alla proprietà privata e del principio di proporzionalità.


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