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Document 62022TN0286
Case T-286/22: Action brought on 18 May 2022 — Aziz v Commission
Causa T-286/22: Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — Aziz /Commissione
Causa T-286/22: Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — Aziz /Commissione
GU C 359 del 19.9.2022, p. 75–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 359/75 |
Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — Aziz /Commissione
(Causa T-286/22)
(2022/C 359/94)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ahmad Aziz (Pieta, Malta) (rappresentanti: L. Cuschieri, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione implicita del 16 maggio 2022 della Commissione europea, per mancata comunicazione dei dati entro il termine previsto agli articoli 14, paragrafo 3, e 17 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
— |
dichiarare l’esistenza di una violazione dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel trasmettere i suoi dati personali quando le autorità hanno avviato nei confronti del ricorrente due procedimenti paralleli, uno penale e uno civile, sulla base degli stessi presunti fatti, sebbene il ricorrente fosse già stato assolto da un organo giurisdizionale pakistano per gli stessi presunti fatti; |
— |
dichiarare l’esistenza di una violazione dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 quando la Commissione europea non ha concesso al ricorrente l’acceso ai suoi dati personali entro il termine prescritto, che era di tre mesi, e la Commissione europea ha prorogato per più di tre mesi il trattamento della richiesta del ricorrente di comunicargli i suoi dati personali; |
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dichiarare che la Commissione europea ha violato il principio di presunzione di trasparenza e di divulgazione poiché la Commissione europea non ha concesso al ricorrente l’accesso ai suoi dati personali nel termine prescritto, che era di tre mesi, sebbene i procedimenti penale e civile paralleli erano pendenti nei suoi confronti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725 per non aver comunicato al ricorrente i suoi dati personali entro il termine prescritto di tre mesi. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione europea, dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 per non aver comunicato al ricorrente i suoi dati personali entro il termine prescritto di tre mesi e aver prolungato tale termine benché la Commissione europea non potesse farlo. La mancata risposta della Commissione europea a una richiesta di accesso a dati personali entro il termine previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 equivale a una decisione di diniego di tale accesso. Siffatti termini, stabiliti nell’interesse pubblico, non possono essere modificati dalle parti. In forza dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, che costituisce l’espressione specifica del principio di tutela giurisdizionale, qualsivoglia diniego di accesso a dati personali richiesto all’amministrazione può essere contestato in giudizio. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato il principio di presunzione di trasparenza e di divulgazione nel non aver concesso al ricorrente l’accesso ai suoi dati personali entro il prescritto termine di tre mesi, mentre i procedimenti penale e civile paralleli sono pendenti nei suoi confronti per gli stessi presunti fatti. In caso di trattamento di dati personali, è diritto fondamentale di una persona ottenere la copia dei suoi dati personali nell’ambito di un procedimento penale pendente. |
(1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).