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Document 62022TN0110
Case T-110/22: Action brought on 28 February 2022 — Kremer v Commission
Causa T-110/22: Ricorso proposto il 28 febbraio 2022 — Kremer / Commissione
Causa T-110/22: Ricorso proposto il 28 febbraio 2022 — Kremer / Commissione
GU C 158 del 11.4.2022, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 158 del 11.4.2022, p. 11–12
(GA)
11.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 158/14 |
Ricorso proposto il 28 febbraio 2022 — Kremer / Commissione
(Causa T-110/22)
(2022/C 158/17)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christiane Kremer (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Grisay e A. Ansay, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
ricevere il presente ricorso di annullamento/per responsabilità extracontrattuale; |
— |
dichiararlo ammissibile e, di conseguenza:
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità dell'articolo 77, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto. La ricorrente sostiene che le disposizioni summenzionate prevedono che il funzionario debba prendere la decisione di trasferire i suoi diritti a pensione, maturati nell'ambito del sistema nazionale, al fondo pensioni dell'Unione europea (in prosieguo: il «FPUE») entro dieci anni dall’inizio della sua attività lavorativa presso le istituzioni dell'Unione europea. Tuttavia, è solo al momento del suo pensionamento che il funzionario che ha effettuato un trasferimento può valutare correttamente la portata del suo possibile trasferimento, in particolare a causa della regola che limita l'importo delle pensioni al 70 %. La ricorrente ne deduce che tale norma crea una differenza di trattamento rispetto ad un funzionario che ha trascorso tutta la sua carriera all'interno del sistema europeo, in violazione del principio di non discriminazione. |
2. |
Secondo motivo, attinente alla violazione del dovere di assistenza e di sollecitudine di cui all'articolo 24 dello Statuto. La ricorrente afferma che, quando i loro diritti a pensione sono trasferiti dal sistema nazionale al FPUE, i funzionari ricevono normalmente, dalla Commissione, una tabella che indica se hanno diritto al rimborso dell'equivalente attuariale non ridotto degli importi maturati nel loro regime nazionale originario, che non sono contabilizzati nel sistema pensionistico dell'Unione. Inoltre, il rimborso avviene generalmente senza particolari restrizioni o passaggi. Tuttavia, secondo la ricorrente, essa non ha ricevuto questa tabella né alcun rimborso. |
3. |
Terzo motivo, attinente alla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. La ricorrente sostiene che esiste una discriminazione non giustificata da alcun criterio oggettivo tra alcuni funzionari che ottengono un rimborso al momento del trasferimento dei loro diritti a pensione e altri per i quali ciò non avviene. |
4. |
Quarto motivo, con il quale si fa valere una responsabilità extracontrattuale per l'esistenza di un arricchimento ingiustificato a danno della ricorrente. |