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Document 62022CN0759
Case C-759/22, Sächsische Ärzteversorgung: Request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on 15 December 2022 — Sächsische Ärzteversorgung v Deutsche Bundesbank
Causa C-759/22, Sächsische Ärzteversorgung: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 dicembre 2022 — Sächsische Ärzteversorgung / Deutsche Bundesbank
Causa C-759/22, Sächsische Ärzteversorgung: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 dicembre 2022 — Sächsische Ärzteversorgung / Deutsche Bundesbank
GU C 112 del 27.3.2023, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 dicembre 2022 — Sächsische Ärzteversorgung / Deutsche Bundesbank
(Causa C-759/22, Sächsische Ärzteversorgung)
(2023/C 112/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente in primo grado e in cassazione: Sächsische Ärzteversorgung
Resistente: Deutsche Bundesbank
Questioni pregiudiziali
Questioni relative all’interpretazione dei regolamenti (UE) N. 2018/231 e (UE) N. 549/2013: (1)
1. |
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2. |
Se una produzione di beni e servizi destinabili alla vendita a prezzi economicamente significativi ai sensi dei paragrafi da 3.17 a 3.19 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 sussista ogni qualvolta sia soddisfatto il «criterio del 50 %», definito al paragrafo 3.19, terzo comma, terza e quarta frase, del medesimo allegato, relativo alla copertura di almeno la metà dei costi attraverso le vendite su un periodo di vari anni, o se tale criterio debba essere inteso come una condizione (di per sé) non sufficiente ma necessaria, che si aggiunge alle due condizioni previste dal paragrafo 3.19, primo comma, seconda frase, lettere a) e b), di detto allegato. |
3. |
Se, per stabilire se le unità istituzionali siano produttori di beni o servizi destinabili alla vendita ai sensi del paragrafo 3.24 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013, si debba tenere conto, oltre che dei paragrafi 3.17, 3.19 e 3.26 di tale allegato, anche dei requisiti supplementari di cui al paragrafo 1.37, secondo comma, di quest’ultimo. |
4. |
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5. |
Se l’articolo 1, paragrafo 1, terza frase, lettera f), del regolamento 2018/231 debba essere interpretato nel senso che esso esclude dalla nozione di fondi pensione di cui alla prima frase di detta disposizione solo le unità istituzionali che rispondono a entrambi i criteri di cui al paragrafo 2.117 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 oppure se tale esclusione riguardi anche altre unità istituzionali che devono essere considerate sistemi pensionistici di sicurezza sociale ai sensi del paragrafo 17.43 di tale allegato, senza soddisfare tutti i requisiti di cui al suddetto paragrafo 2.117. |
6. |
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(1) Regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione, BCE/2018/2 (GU 2018 L 45, pag. 3), in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU 2013, L 174, pag. 1, in prosieguo: l««ESVG»).