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Document 62022CN0678
Case C-678/22: Request for a preliminary ruling from the Sąd Rejonowy dla Krakowa — Podgórza w Krakowie (Poland) lodged on 3 November 2022 — Profi Credit Polska S.A. v G.N.
Causa C-678/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa — Podgórza w Krakowie (Polonia) il 3 novembre 2022 — Profi Credit Polska S.A. / G.N.
Causa C-678/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa — Podgórza w Krakowie (Polonia) il 3 novembre 2022 — Profi Credit Polska S.A. / G.N.
GU C 35 del 30.1.2023, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa — Podgórza w Krakowie (Polonia) il 3 novembre 2022 — Profi Credit Polska S.A. / G.N.
(Causa C-678/22)
(2023/C 35/39)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla Krakowa — Podgórza w Krakowie
Parti
Attrice: Profi Credit Polska S.A.
Convenuta: G.N.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera f), in combinato disposto con l’articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (1), nel contesto del principio di effettività del diritto dell’Unione e dello scopo di tale direttiva, nonché alla luce dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2), debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di includere nei contratti di credito ai consumatori, il cui contenuto non è il risultato di un negoziato individuale tra un professionista (mutuante) e un consumatore (mutuatario), clausole che prevedono l’applicazione degli interessi non solo sull’importo erogato al consumatore ma anche sui costi del credito diversi dagli interessi (ossia la commissione o altri costi che non costituiscono un elemento dell’importo del credito erogato al consumatore ma che compongono l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto di credito al consumatore). |
2) |
Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66), nel contesto del principio di effettività del diritto dell’Unione e dello scopo di tale direttiva, nonché alla luce dell’articolo 5, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di includere nei contratti di credito ai consumatori, il cui contenuto non è stato oggetto di negoziato individuale tra un professionista (mutuante) e un consumatore (mutuatario), clausole che indicano soltanto il tasso debitore nonché l'importo totale degli interessi capitalizzati, espresso come ammontare, che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto, senza al contempo informare espressamente il consumatore del fatto che la base di calcolo degli interessi capitalizzati (espressi come ammontare) è costituita da un importo diverso da quello effettivamente erogato al consumatore e, in particolare, del fatto che si tratta della somma tra l'importo del credito erogato al consumatore e i costi del credito diversi dagli interessi (ossia la commissione o gli altri costi che non costituiscono un elemento dell’importo del credito erogato al consumatore ma che compongono l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto di credito al consumatore). |