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Document 62022CN0678

    Causa C-678/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa — Podgórza w Krakowie (Polonia) il 3 novembre 2022 — Profi Credit Polska S.A. / G.N.

    GU C 35 del 30.1.2023, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 35/33


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa — Podgórza w Krakowie (Polonia) il 3 novembre 2022 — Profi Credit Polska S.A. / G.N.

    (Causa C-678/22)

    (2023/C 35/39)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Rejonowy dla Krakowa — Podgórza w Krakowie

    Parti

    Attrice: Profi Credit Polska S.A.

    Convenuta: G.N.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera f), in combinato disposto con l’articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (1), nel contesto del principio di effettività del diritto dell’Unione e dello scopo di tale direttiva, nonché alla luce dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2), debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di includere nei contratti di credito ai consumatori, il cui contenuto non è il risultato di un negoziato individuale tra un professionista (mutuante) e un consumatore (mutuatario), clausole che prevedono l’applicazione degli interessi non solo sull’importo erogato al consumatore ma anche sui costi del credito diversi dagli interessi (ossia la commissione o altri costi che non costituiscono un elemento dell’importo del credito erogato al consumatore ma che compongono l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto di credito al consumatore).

    2)

    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66), nel contesto del principio di effettività del diritto dell’Unione e dello scopo di tale direttiva, nonché alla luce dell’articolo 5, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di includere nei contratti di credito ai consumatori, il cui contenuto non è stato oggetto di negoziato individuale tra un professionista (mutuante) e un consumatore (mutuatario), clausole che indicano soltanto il tasso debitore nonché l'importo totale degli interessi capitalizzati, espresso come ammontare, che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto, senza al contempo informare espressamente il consumatore del fatto che la base di calcolo degli interessi capitalizzati (espressi come ammontare) è costituita da un importo diverso da quello effettivamente erogato al consumatore e, in particolare, del fatto che si tratta della somma tra l'importo del credito erogato al consumatore e i costi del credito diversi dagli interessi (ossia la commissione o gli altri costi che non costituiscono un elemento dell’importo del credito erogato al consumatore ma che compongono l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto di credito al consumatore).


    (1)  GU 2008, L 133, pag. 66.

    (2)  GU 1993, L 95, pag. 29.


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