This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62022CN0217
Case C-217/22: Request for a preliminary ruling from the Tribunale ordinario di Bologna (Italy) lodged on 24 March 2022 — OV v Ministero Interno — Unità Dublino
Causa C-217/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bologna (Italia) il 24 marzo 2022 — OV / Ministero dell’Interno — Unità Dublino
Causa C-217/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bologna (Italia) il 24 marzo 2022 — OV / Ministero dell’Interno — Unità Dublino
GU C 222 del 7.6.2022, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 222 del 7.6.2022, p. 20–20
(GA)
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bologna (Italia) il 24 marzo 2022 — OV / Ministero dell’Interno — Unità Dublino
(Causa C-217/22)
(2022/C 222/31)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Bologna
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: OV
Resistente: Ministero dell’Interno — Unità Dublino
Questione pregiudiziale
1) |
Se gli articoli 4 e 5 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (1), anche alla luce del diritto ad un ricorso effettivo stabilito dall’articolo 27 dello stesso regolamento, devono essere interpretati nel senso che il ricorrente, il quale dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato richiedente abbia proposto opposizione avverso il decreto di trasferimento adottato dall’Unità Dublino di quest’ultimo Stato nell’ambito di una procedura di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), sia o meno legittimato a far valere la violazione da parte dello Stato richiesto dell’obbligo informativo stabilito dall’articolo 4 ovvero dell’obbligo di disporre il colloquio personale del richiedente ai sensi dell’articolo 5 del regolamento medesimo e, in caso affermativo, quale rilevanza una tale violazione debba assumere. |
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31.).