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Document 62022CN0135

    Causa C-135/22 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2022 da Patrick Breyer avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-158/19, Breyer/Agenzia esecutiva europea per la ricerca

    GU C 171 del 25.4.2022, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 171 del 25.4.2022, p. 18–19 (GA)

    25.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 171/20


    Impugnazione proposta il 25 febbraio 2022 da Patrick Breyer avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-158/19, Breyer/Agenzia esecutiva europea per la ricerca

    (Causa C-135/22 P)

    (2022/C 171/26)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Patrick Breyer (rappresentante: J. Breyer, Rechtsanwalt)

    Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva europea per la ricerca

    Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

    1.

    annullare la sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 nella causa T-158/19, Breyer/REA, e la decisione dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) del 17 gennaio 2019 (ARES [2019] 266593) nel suo complesso, nonché

    2.

    condannare l’altra parte del procedimento alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    In sintesi, il ricorrente afferma di aver diritto, ai sensi all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), all’accesso integrale ai documenti relativi all’attuazione del progetto di ricerca «iBorderCtrl: Intelligent Portable Border Control System» nell’ambito del programma «Orizzonte 2020». L’interesse pubblico alla trasparenza in relazione allo sviluppo, finanziato con fondi pubblici, di sistemi di IA destinati ad essere utilizzati dalle autorità responsabili del controllo di frontiera come macchine della verità oppure al fine di valutare il rischio rappresentato dai viaggiatori prevarrebbe sugli interessi commerciali privati.

    A causa delle implicazioni etiche e sociali, nonché relative ai diritti umani, della tecnologia ad alto rischio in questione, l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni sussisterebbe sin dall’avvio della fase di ricerca e non potrebbe essere legittimamente posticipato alla fase successiva alla finalizzazione del progetto di ricerca.

    Il sistema di diffusione dei risultati previsto dal regolamento n. 1290/2013 (2) e dalla convenzione di sovvenzione (Grant Agreement) non sarebbe idoneo a soddisfare l’interesse scientifico, l’interesse dei media nonché quello del grande pubblico al progetto.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

    (2)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU 2013, L 347, pag. 81).


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