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Document 62022CN0046

    Causa C-46/22 P: Impugnazione proposta il 20 gennaio 2022 da Liam Jenkinson avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 10 novembre 2021, causa T-602/15 RENV, Jenkinson / Consiglio e a.

    GU C 119 del 14.3.2022, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 119 del 14.3.2022, p. 12–12 (GA)

    14.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 119/30


    Impugnazione proposta il 20 gennaio 2022 da Liam Jenkinson avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 10 novembre 2021, causa T-602/15 RENV, Jenkinson / Consiglio e a.

    (Causa C-46/22 P)

    (2022/C 119/39)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Liam Jenkinson (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

    Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna, Eulex Kosovo

    Conclusioni del ricorrente

    Accogliere il ricorso e annullare la sentenza impugnata;

    avocare a sé la causa e accogliere le domande del ricorrente in prima istanza;

    in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito;

    condannare i convenuti al pagamento di tutte le spese sostenute nel procedimento d'appello e in ciascuno dei procedimenti precedenti (T-602/15; C-43/17 P; T-602/15 RENV).

    Motivi e principali argomenti

    Il primo motivo d’impugnazione verte su un'errata interpretazione delle domande e dei motivi presentati, in quanto il Tribunale ha escluso dal suo sindacato qualsiasi capo di domanda basato su un'eccezione di illegittimità.

    Il secondo motivo verte sulla riduzione delle considerazioni di fatto e di diritto esposte dal ricorrente, e quindi dell'oggetto del ricorso, in quanto il Tribunale ha analizzato esclusivamente l'ultima occupazione del ricorrente nell'ambito della missione Eulex Kosovo.

    Il terzo motivo d’impugnazione è diretto contro la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il primo capo delle domande presentato in via principale.

    Il quarto motivo riguarda l'errata applicazione del principio della parità di trattamento tra agenti dell’Unione e la violazione dell'articolo 336 TFUE, poiché il Tribunale ha negato l'intenzione del legislatore europeo di fornire una copertura sociale minima a tutti i dipendenti. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha anche violato il concetto di stato di diritto escludendo qualsiasi responsabilità extracontrattuale dei convenuti.

    Il quinto motivo è diretto contro il rigetto, per irricevibilità, del terzo capo delle domande presentato in subordine in primo grado. In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto sollevare d'ufficio alcuni motivi di ordine pubblico e analizzare il merito del fascicolo.


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