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Dokument 62022CJ0492

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 dicembre 2022.
    CJ.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam.
    Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – Determinazione delle autorità giudiziarie competenti – Decisione di rinvio della consegna adottata da un organo che non riveste la qualità di autorità giudiziaria dell’esecuzione – Articolo 23 – Termini previsti per la consegna scaduti – Conseguenze – Articolo 12 e articolo 24, paragrafo 1 – Mantenimento in custodia della persona ricercata ai fini dell’azione penale nello Stato membro di esecuzione – Articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto della persona perseguita penalmente di presenziare al proprio processo.
    Causa C-492/22 PPU.

    Rättsfallssamlingen – allmänna delen

    ECLI-nummer: ECLI:EU:C:2022:964

     SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    8 dicembre 2022 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – Determinazione delle autorità giudiziarie competenti – Decisione di rinvio della consegna adottata da un organo che non riveste la qualità di autorità giudiziaria dell’esecuzione – Articolo 23 – Termini previsti per la consegna scaduti – Conseguenze – Articolo 12 e articolo 24, paragrafo 1 – Mantenimento in custodia della persona ricercata ai fini dell’azione penale nello Stato membro di esecuzione – Articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto della persona perseguita penalmente di presenziare al proprio processo»

    Nella causa C‑492/22 PPU,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 22 luglio 2022, pervenuta in cancelleria il 22 luglio 2022, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

    CJ

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

    avvocato generale: J. Kokott

    cancelliere: M. Ferreira, amministratrice

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 settembre 2022,

    considerate le osservazioni presentate:

    per CJ, da A.M.V. Bandhoe, A.G.P. de Boon, J.S. Dobosz e P.M. Langereis, advocaten;

    per l’Openbaar Ministerie, da M. Diependaal, C. McGivern e K. van der Schaft;

    per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, M.H.S. Gijzen e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da S. Noë e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2022,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 12 e dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), nonché sugli articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo emesso il 31 agosto 2021 dal Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział III karny (Tribunale regionale di Cracovia, Terza Sezione penale, Polonia) ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta a CJ.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    I considerando 8, 9 e 12 della decisione quadro 2002/584 enunciano quanto segue:

    «(8)

    Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

    (9)

    Il ruolo delle autorità centrali nell’esecuzione del mandato d’arresto europeo dev’essere limitato all’assistenza pratica e amministrativa.

    (...)

    (12)

    La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella Carta, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi».

    4

    L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, di tale decisione quadro prevede quanto segue:

    «1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

    (...)

    3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

    5

    Ai termini dell’articolo 2, paragrafo 2, di detta decisione quadro:

    «Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:

    (...)

    furti organizzati o con l’uso di armi

    (…)».

    6

    L’articolo 5, della medesima decisione quadro dispone quanto segue:

    «L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

    (...)

    3)

    Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente».

    7

    L’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 è così formulato:

    «Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo».

    8

    L’articolo 7, paragrafo 1, di tale decisione quadro così recita:

    «Ciascuno Stato membro può designare un’autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti».

    9

    L’articolo 12 di detta decisione quadro è così formulato:

    «Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga».

    10

    L’articolo 23 della medesima decisione quadro è redatto nei seguenti termini:

    «1.   Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

    2.   Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.

    3.   Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

    4.   La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

    5.   Allo scadere dei termini di cui ai paragrafi 2 e 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata».

    11

    L’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 prevede quanto segue:

    «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, dopo aver deciso l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo».

    12

    Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, di tale decisione quadro:

    «Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà».

    Diritto dei Paesi Bassi

    13

    La decisione quadro 2002/584 è stata recepita nel diritto dei Paesi Bassi dalla Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet) [legge recante attuazione della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (legge sulla consegna)], del 29 aprile 2004 (Stb. 2004, n. 195) (in prosieguo: la «legge sulla consegna»).

    14

    Ai sensi dell’articolo 1 della legge sulla consegna:

    «Ai fini della presente legge si intende per:

    (...)

    e.

    procuratore: purché sia precisato, ogni procuratore e, in mancanza, l’[officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam (procuratore presso la procura del distretto giudiziario di Amsterdam, Paesi Bassi)];

    (...)».

    15

    L’articolo 27, paragrafo 2, di tale legge prevede quanto segue:

    «Prima della chiusura dell’istruttoria in udienza, il tribunale decide d’ufficio sul mantenimento in custodia della persona ricercata, affinché quest’ultima sia trattenuta o sottoposta a fermo di polizia».

    16

    L’articolo 33 di detta legge così dispone:

    «La privazione della libertà disposta ai sensi dell’articolo 27 cessa – a meno che sia mantenuta per altre ragioni – non appena:

    a.

    il tribunale o il procuratore, d’ufficio o su istanza della persona ricercata o del suo difensore, lo ordina;

    b.

    sono trascorsi dieci giorni dalla data della decisione, a meno che il tribunale, decidendo sulla requisitoria del procuratore, abbia nel frattempo prorogato la custodia».

    17

    L’articolo 34 della medesima legge è così formulato:

    «1.   La privazione della libertà di cui all’articolo 33, lettera b), può essere prorogata per un periodo non superiore a dieci giorni.

    2.   In deroga al paragrafo 1, la privazione della libertà può essere prorogata per una durata non superiore a 30 giorni quando:

    (...)

    b.

    la consegna è autorizzata, ma la consegna effettiva non è potuta avvenire entro il termine impartito.

    (...)».

    18

    L’articolo 35 della legge sulla consegna è formulato nei seguenti termini:

    «1.   La consegna effettiva della persona richiesta avviene il più presto possibile dopo la decisione che autorizza totalmente o parzialmente la consegna, e non oltre dieci giorni da tale decisione. Il procuratore determina il luogo e l’ora [della consegna effettiva], dopo aver consultato l’autorità giudiziaria emittente.

    2.   Qualora, a causa di circostanze particolari, la consegna effettiva non possa avvenire entro il termine stabilito al paragrafo 1, viene fissata una nuova data di comune accordo. In tale ipotesi, la consegna effettiva avviene entro dieci giorni dalla data concordata.

    3.   In via eccezionale, la consegna effettiva può essere rinviata fintanto che sussistano gravi ragioni umanitarie che vi ostano, in particolare fintanto che lo stato di salute della persona ricercata non le consenta di viaggiare. L’autorità giudiziaria emittente ne viene informata senza indugio. Il procuratore determina il luogo e l’ora in cui può avvenire la consegna effettiva dopo aver consultato l’autorità giudiziaria emittente. In tale ipotesi, la consegna effettiva avviene entro dieci giorni dalla data concordata.

    4.   La persona ricercata è rilasciata allo scadere dei termini di cui ai paragrafi da 1 a 3».

    19

    L’articolo 36 di tale legge così prevede:

    «1.   La decisione relativa alla data e al luogo della consegna effettiva può essere riservata se, e fintanto che, la persona ricercata è sottoposta a un procedimento penale nei Paesi Bassi o una sentenza penale emessa nei suoi confronti da un giudice dei Paesi Bassi può ancora essere eseguita totalmente o parzialmente.

    2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, il Ministro, previo parere del pubblico ministero, può decidere che la persona ricercata può già essere messa temporaneamente a disposizione dell’autorità giudiziaria emittente ai fini del suo processo o dell’esecuzione di una pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti con decisione giudiziaria definitiva, e stabilire le condizioni di tale messa a disposizione temporanea.

    3.   Le condizioni stabilite dal Ministro includono, in caso di:

    a.

    procedimenti penali pendenti di cui al paragrafo 1: in ogni caso, che il diritto della persona richiesta di presenziare al procedimento penale nei Paesi Bassi sarà rispettato e che ella sconterà nei Paesi Bassi la pena che le viene inflitta nei Paesi Bassi.

    (...)».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    20

    Il 31 agosto 2021 il Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział III karny (Tribunale regionale di Cracovia, Terza Sezione penale, Polonia) ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di CJ, cittadino polacco, ai fini dell’esecuzione, in Polonia, di una pena privativa della libertà di due anni inflitta per tredici reati rientranti nella categoria dei furti organizzati o con l’uso di armi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584. Dalle indicazioni del giudice del rinvio, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), risulta che CJ deve ancora scontare la quasi totalità della pena inflitta per tali reati.

    21

    Nell’ambito dell’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo, il giudice del rinvio, con decisione del 2 giugno 2022, ha disposto la custodia di CJ. Con decisione definitiva del 16 giugno 2022, tale giudice ha autorizzato la consegna dell’interessato per i reati indicati in detto mandato d’arresto europeo.

    22

    Contemporaneamente a tale procedimento, CJ è stato perseguito penalmente nei Paesi Bassi per un fatto diverso da quelli all’origine di tale mandato d’arresto europeo. Infatti, il 15 dicembre 2021, il Kantonrechter in de rechtbank Den Haag (giudice cantonale del Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) ha condannato CJ a un’ammenda di EUR 360 e, in subordine, a 7 giorni di custodia, per aver guidato un autoveicolo senza essere titolare di una patente di guida. Tuttavia, tale condanna non è definitiva, in quanto l’interessato ha interposto appello contro la sentenza. L’udienza dinanzi al giudice d’appello è stata fissata per il mese di novembre 2022 e la sentenza d’appello può ancora essere impugnata in cassazione. Il giudice del rinvio precisa altresì che CJ non ha rinunciato al suo diritto a comparire personalmente alle udienze che si terranno in tale procedimento penale.

    23

    Pertanto, il 17 giugno 2022 l’officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam (procuratore presso la procura del distretto giudiziario di Amsterdam; in prosieguo: il «procuratore presso la procura di Amsterdam») ha chiesto che il giudice del rinvio prorogasse la custodia di CJ per un periodo di trenta giorni, perché la consegna dell’interessato non poteva avvenire entro il termine di dieci giorni, a causa di «circostanze particolari».

    24

    A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva, da un lato, che la decisione di differire la consegna spetta al procuratore, in forza dell’articolo 36, paragrafo 1, della legge sulla consegna, in combinato disposto con l’articolo 35, paragrafo 1, di tale legge. Il giudice del rinvio non sarebbe competente a esaminare la legittimità di una decisione del genere.

    25

    Dall’altro lato, tale giudice constata che, nella causa di cui è investito, l’unica ragione che giustifica, ai sensi della legge dei Paesi Bassi, la proroga della custodia sarebbe il rinvio della consegna. Quindi, la domanda di proroga della custodia di CJ sarebbe necessariamente dovuta al fatto che il procuratore presso la procura di Amsterdam aveva deciso di differire la consegna in considerazione del procedimento penale in corso nei Paesi Bassi.

    26

    Infatti, su richiesta del procuratore presso la procura di Amsterdam, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) può decidere di mantenere in custodia la persona ricercata, ogni volta per una durata non superiore a trenta giorni, purché il procedimento penale sia in corso nei Paesi Bassi, a condizione che la procedura di consegna sia stata condotta in modo sufficientemente diligente e che, di conseguenza, la durata della custodia non sia eccessiva.

    27

    Il 22 giugno 2022 il giudice del rinvio ha accolto la domanda del procuratore presso la procura di Amsterdam di continuare a tenere in custodia CJ e, pertanto, l’ha prorogata per un periodo di trenta giorni.

    28

    Il 6 luglio 2022 il procuratore presso la procura di Amsterdam ha chiesto una seconda volta la proroga della custodia dell’interessato per un nuovo periodo di trenta giorni, con la motivazione che «a causa di circostanze particolari, l’effettiva consegna non può avvenire entro il termine di dieci giorni». Tale procuratore avrebbe fatto presente, in sostanza, che tali «circostanze particolari» consistevano nel fatto che CJ non avrebbe rinunciato a comparire all’udienza nell’ambito del procedimento d’appello.

    29

    Inoltre, il procuratore presso la procura di Amsterdam avrebbe precisato che avrebbe disposto il rinvio della consegna e chiesto periodicamente la proroga della custodia di CJ fino a quando sarebbe stato in corso il procedimento penale a suo carico nei Paesi Bassi. Il 6 luglio 2022 il giudice del rinvio ha accolto la domanda del procuratore presso la procura di Amsterdam e ha prorogato la custodia di CJ per un ulteriore periodo di trenta giorni.

    30

    In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sulla possibilità di mantenere CJ in stato di custodia qualora la consegna allo Stato emittente sia differita perché l’interessato è sottoposto a un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione.

    31

    A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che gli articoli 12 e 24 della decisione quadro 2002/584 non ostano al mantenimento della custodia di una persona che si trovi nella situazione di CJ fino al completamento nei Paesi Bassi dei procedimenti penali che lo riguardano. Tali disposizioni costituirebbero quindi, in combinato disposto con gli articoli da 33 a 36 della legge sulla consegna, una base giuridica chiara e accessibile che conferisce alle autorità nazionali il potere di mantenere in custodia una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo qualora la sua consegna sia stata differita.

    32

    Pertanto, secondo il giudice del rinvio, l’unica questione che permane è se la durata della custodia di tale persona non divenga eccessiva, il che sarebbe contrario ai requisiti di cui all’articolo 6 della Carta.

    33

    In secondo luogo, il giudice del rinvio ricorda che, in forza dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, spetta all’«autorità giudiziaria dell’esecuzione» adottare la decisione di rinvio della consegna per consentire l’esercizio dell’azione penale nello Stato membro di esecuzione. Orbene, come risulta dal punto 24 della presente sentenza, è il procuratore presso la procura di Amsterdam che sarebbe, nella specie, l’autorità competente a statuire sull’eventuale rinvio della consegna.

    34

    Il giudice del rinvio ricorda, a tal riguardo, che la Corte, da un lato, ha già deciso, al punto 67 della sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti) (C‑510/19, EU:C:2020:953), che un siffatto procuratore non può essere qualificato come «autorità giudiziaria dell’esecuzione» data l’influenza che il potere esecutivo potrebbe esercitare su tale organo. Dall’altro, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, tale giudice sottolinea che nella sentenza del 28 aprile 2022, C e CD (Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna) (C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307), la Corte ha statuito che la valutazione dell’esistenza di un caso di forza maggiore, ai sensi di tale disposizione, nonché, se del caso, la fissazione di una nuova data di consegna, costituiscono decisioni sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo e, di conseguenza, rientrano, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione quadro, letto alla luce del suo ottavo considerando, nella competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

    35

    Date tali circostanze, si porrebbe la questione se la decisione di ordinare il rinvio della consegna, prevista all’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, costituisca una decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, che deve essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione quadro.

    36

    Inoltre, il giudice del rinvio osserva che, al di fuori delle ipotesi di rinvio della consegna previste all’articolo 23, paragrafi 3 e 4, della decisione quadro 2002/584, la consegna deve avvenire entro un termine di dieci giorni, conformemente all’articolo 23, paragrafi 2 e 5, della stessa. Orbene, nel caso di specie, poiché tali termini non sarebbero stati rispettati, tale giudice si chiede se CJ possa essere mantenuto in stato di custodia, tenuto conto del fatto che, in sostanza, la decisione di rinviare la consegna costituisce il fondamento che giustifica tale mantenimento.

    37

    Qualora la Corte dovesse dichiarare che il procuratore presso la procura di Amsterdam non può essere qualificato come «autorità giudiziaria dell’esecuzione» e, pertanto, che non è legittimato ad adottare una decisione di rinvio della consegna, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, il giudice del rinvio si chiede quali sarebbero le conseguenze risultanti da tali circostanze sulla situazione di CJ.

    38

    In terzo luogo, il giudice del rinvio rileva, da un lato, che la consegna effettiva di CJ potrebbe essere differita di diversi mesi, tenuto conto, innanzi tutto, dell’intenzione del procuratore presso la procura di Amsterdam di chiederne il rinvio fino all’esito del procedimento penale pendente nei Paesi Bassi e, poi, del fatto che la decisione del giudice d’appello potrà ancora essere impugnata in cassazione.

    39

    Dall’altro lato, tale giudice rileva che CJ deve scontare una pena privativa della libertà nello Stato membro di emissione mentre, nello Stato membro di esecuzione, egli è perseguito solo per un reato molto meno grave e quindi idoneo a dar luogo ad una condanna meno severa. Tuttavia, tenuto conto, da un lato, dell’eventuale proroga del suo mantenimento in stato di custodia nei Paesi Bassi e, dall’altro, dell’obbligo di dedurre dalla pena da scontare nello Stato membro emittente ogni periodo di custodia effettuato nello Stato membro di esecuzione risultante dall’esecuzione del mandato d’arresto europeo, conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, CJ sconterebbe, de facto, nello Stato membro di esecuzione, vale a dire nei Paesi Bassi, una parte significativa della pena privativa della libertà alla quale è stato condannato in Polonia. Una conseguenza del genere non contribuirebbe ad aumentare le opportunità di reinserimento sociale dell’interessato nello Stato membro emittente.

    40

    Date tali circostanze, il giudice del rinvio si chiede se non debba procedere a un bilanciamento degli interessi in gioco quando è chiamato a statuire su una domanda diretta a ottenere la proroga della custodia della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo. In particolare, tale giudice si pone la questione se debba procedere a un bilanciamento paragonabile a quello che spetta all’autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, qualora decida in merito al momento del ritorno della persona consegnata nello Stato membro di esecuzione al fine di scontarvi la sua pena privativa della libertà. Detto giudice ricorda infatti che la Corte, nella sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato d’esecuzione) (C‑314/18, EU:C:2020:191), ha interpretato tale disposizione nel senso che l’autorità giudiziaria emittente non può posticipare sistematicamente e automaticamente il rinvio della persona interessata nello Stato membro di esecuzione fino al momento in cui le altre fasi procedurali che si inseriscono nell’ambito del procedimento penale relativo al reato che è alla base del mandato d’arresto europeo siano state definitivamente concluse.

    41

    Secondo il giudice del rinvio, un’applicazione per analogia di tale giurisprudenza alla causa di cui è investito implicherebbe che l’autorità dell’esecuzione non possa differire la consegna per il solo motivo che il ricercato non ha rinunciato al suo diritto di comparire personalmente dinanzi ai giudici aditi nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro dell’esecuzione.

    42

    È alla luce di quanto precede che il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 12 e l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584], in combinato disposto con l’articolo 6 della [Carta], ostino a che un ricercato, la cui consegna ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà è stata definitivamente autorizzata ma è stata rinviata “affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione (...) per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo”, nel corso del procedimento penale di cui trattasi venga mantenuto in stato di custodia in esecuzione del mandato d’arresto europeo.

    2)

    a)

    Se la decisione di avvalersi della facoltà di rinviare la consegna, di cui all’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584], configuri una decisione relativa all’esecuzione del [mandato d’arresto europeo], che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione quadro, in combinato disposto con il considerando 8 di quest’ultima, deve essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

    b)

    In caso di risposta affermativa, se dalla circostanza che detta decisione sia stata adottata senza intervento di un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro [2002/584] discenda che un ricercato non può più essere mantenuto in stato di custodia in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti.

    3)

    a)

    Se l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584], in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della [Carta], osti a che la consegna di un ricercato venga rinviata ai fini del procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per il solo motivo che il ricercato, interrogato a tal riguardo, non intende rinunciare al suo diritto di presenziare al procedimento penale di cui trattasi.

    b)

    In tal caso, di quali fattori l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba tenere conto nella sua decisione di rinvio dell’effettiva consegna».

    Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza

    43

    Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

    44

    A sostegno di tale domanda detto giudice fa presente, da un lato, che CJ è stato posto in arresto provvisorio a fini estradizionali dal 2 giugno 2022. Dall’altro, la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali avrebbe un’incidenza diretta e determinante sulla durata della custodia dell’interessato.

    45

    A questo proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, che rientra nel titolo V della parte terza del TFUE, relativa allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Di conseguenza, tale rinvio è idoneo a essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

    46

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, il requisito dell’urgenza, occorre sottolineare che tale requisito è soddisfatto in particolare quando la persona interessata nel procedimento principale è attualmente privata della libertà e il suo mantenimento in custodia dipende dalla soluzione della controversia principale, fermo restando che la situazione di tale persona deve essere valutata quale si presenta alla data dell’esame della domanda diretta ad ottenere che il rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e a., C‑72/22 PPU, EU:C:2022:505, punto 37).

    47

    Nel caso di specie, dalla descrizione dei fatti fornita dal giudice del rinvio risulta che CJ, persona interessata nel procedimento principale, è effettivamente privato della libertà alla data dell’esame della domanda diretta ad ottenere che il rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza.

    48

    Inoltre, le questioni sollevate dal giudice del rinvio mirano a determinare le condizioni alle quali una persona che si trovi nella situazione di CJ, la cui consegna alle autorità dello Stato membro emittente, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, è stata differita ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, può essere mantenuta in custodia.

    49

    Date tali circostanze, la Prima Sezione della Corte ha deciso, il 3 agosto 2022, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla seconda questione

    50

    Con la seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che la decisione di rinviare la consegna prevista da tale disposizione costituisce una decisione sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, la quale, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, di detta decisione quadro, deve essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede se, qualora siffatta decisione sia stata adottata da un soggetto diverso dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, la persona oggetto del mandato d’arresto europeo possa ancora essere mantenuta in stato di custodia ai fini dell’esecuzione di quest’ultimo.

    51

    Per quanto riguarda la prima parte di tale questione, occorre osservare, in primo luogo, che la formulazione dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 specifica chiaramente che spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione differire la consegna della persona ricercata. Orbene, quando il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, la Corte non può discostarsi da tale interpretazione (sentenza del 25 gennaio 2022, VYSOČINA WIND, C‑181/20, EU:C:2022:51, punto 39).

    52

    Vero è che, dall’articolo 7 della decisione quadro 2002/584, letto alla luce del considerando 9 della medesima, si evince che l’intervento di un’autorità diversa dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quale l’«autorità centrale» di cui a detto articolo, deve rimanere limitato all’assistenza pratica e amministrativa delle autorità giudiziarie competenti [v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, C e CD (Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna), C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, punto 65].

    53

    Tuttavia, l’esercizio della facoltà prevista all’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 eccede l’ambito della semplice «assistenza pratica e amministrativa» che può essere affidata ad autorità centrali. Infatti, la decisione di rinvio della consegna, implicando una sospensione dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo per una durata almeno equivalente a quella di tale rinvio, riguarda l’essenza stessa dei meccanismi di cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri istituiti dalla decisione quadro 2002/584.

    54

    Di conseguenza, una decisione di rinvio della consegna, in quanto costituisce una decisione che riguarda l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, rientra nella competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584.

    55

    Per quanto riguarda, nel caso di specie, la possibilità di qualificare il procuratore presso la procura di Amsterdam come «autorità giudiziaria dell’esecuzione», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, occorre ricordare che la Corte, al punto 67 della sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (falso in atti) (C‑510/19, EU:C:2020:953), ha già statuito che quest’ultimo non rientra in detta nozione, dal momento che tale autorità può essere soggetta a istruzioni individuali da parte del Ministro della Giustizia dei Paesi Bassi. Risulta quindi che la decisione di rinviare la consegna controversa nel procedimento principale, in quanto adottata dal procuratore presso la procura di Amsterdam, non è stata adottata da una siffatta «autorità giudiziaria dell’esecuzione», circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

    56

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, le conseguenze dell’eventuale constatazione di illegittimità di una decisione di differimento sul mantenimento in custodia della persona ricercata, che sono oggetto della seconda parte della seconda questione, l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 non contiene precisazioni al riguardo.

    57

    Orbene, occorre rilevare che, mancando l’intervento di un’«autorità giudiziaria dell’esecuzione», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, nell’adottare la decisione di rinviare la consegna della persona ricercata, tale decisione non soddisfa i requisiti formali previsti all’articolo 24, paragrafo 1, di tale decisione quadro [v., per analogia, sentenza del 28 aprile 2022, C e CD (Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna), C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, punti da 67 a 69].

    58

    Pertanto, poiché la decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo è stata adottata conformemente all’articolo 15 della decisione quadro 2002/584, il quale prevede in particolare l’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, si deve constatare che una situazione del genere rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 23 di tale decisione quadro, il quale fissa i termini per la consegna.

    59

    A tal riguardo, l’articolo 23, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 prevede che, una volta presa la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba, al più presto, consegnare il ricercato o condannato a una data concordata tra le autorità interessate. Sebbene il paragrafo 2 di tale articolo disponga che la persona sia consegnata al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo, i paragrafi 3 e 4 di detto articolo fissano i termini di consegna nei casi in cui quest’ultima non sia realizzabile a causa di forza maggiore o per gravi motivi umanitari. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4 del medesimo articolo, conformemente all’articolo 23, paragrafo 5, di tale decisione quadro, se la persona ricercata continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata.

    60

    Ciò posto, qualora la decisione di rinviare la consegna non sia stata presa da un’«autorità giudiziaria dell’esecuzione» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, si deve ritenere che, una volta che la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo sia stata validamente adottata, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, di tale decisione quadro, a rilasciare la persona ricercata, fatta salva l’applicazione di tutte le misure che tale autorità ritenga necessario adottare, ai sensi dell’articolo 12 di tale decisione quadro, per impedirne la fuga.

    61

    Nel caso di specie, come fatto presente dall’avvocato generale ai paragrafi 40 e 41 delle sue conclusioni, non si può escludere che il giudice del rinvio possa interpretare le disposizioni della legge sulla consegna in un senso conforme ai requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e sostituire la propria decisione di rinvio a quella adottata dal procuratore presso la procura di Amsterdam e di cui avrà previamente constatato l’illegittimità, prevedendo, se del caso, il mantenimento in custodia di CJ.

    62

    A tale riguardo, occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte si evince che, sebbene la decisione quadro 2002/584 sia priva di effetto diretto, essendo stata adottata in base al vecchio terzo pilastro dell’Unione, in particolare, in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), UE, (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 69), il suo carattere vincolante comporta tuttavia, in capo alle autorità nazionali, e in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, punto 58 e giurisprudenza citata).

    63

    Nell’applicare il diritto interno, il giudice nazionale chiamato ad interpretare quest’ultimo è quindi tenuto a farlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro al fine di conseguire il risultato da essa perseguito. Tale obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale è insito nel sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, punto 59 e giurisprudenza citata).

    64

    Se non si può procedere ad un’interpretazione della legge sulla consegna conforme ai requisiti fissati dalla decisione quadro 2002/584, dall’articolo 23, paragrafo 5, di tale decisione quadro risulta che il giudice del rinvio sarà tenuto a pronunciare il rilascio di una persona che si trovi nella condizione di CJ, qualora dovesse accertare che i termini previsti ai paragrafi da 2 a 4 di tale articolo 23 sono stati superati.

    65

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che la decisione di rinviare la consegna prevista da tale disposizione costituisce una decisione sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo la quale, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione quadro, deve essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Qualora una siffatta decisione non sia stata adottata da tale autorità e i termini di cui all’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, di detta decisione quadro siano scaduti, la persona oggetto del mandato d’arresto europeo deve essere rilasciata, conformemente all’articolo 23, paragrafo 5, della medesima decisione quadro.

    Sulla prima questione

    66

    Con la prima questione, che occorre esaminare per seconda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12 e l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 6 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, la cui consegna alle autorità dello Stato membro emittente sia stata rinviata ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, vi sia mantenuta in stato di custodia, sulla base di tale mandato europeo, durante il procedimento penale di cui trattasi.

    67

    Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 18 novembre 2020, Kaplan International colleges UK, C‑77/19, EU:C:2020:934, punto 39 e giurisprudenza citata).

    68

    In primo luogo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente a tale diritto, a condizione che l’autorità competente di detto Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga.

    69

    Inoltre, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, di tale decisione quadro, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, dopo aver deciso l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo.

    70

    Dalla formulazione di tali disposizioni non si evince che esse ostino al mantenimento in custodia della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione, qualora essa sia oggetto di un’azione penale in detto Stato membro per un reato commesso in quest’ultimo e diverso da quello oggetto di tale mandato.

    71

    In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inseriscono dette disposizioni, è vero che si evince dall’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 che, alla scadenza dei termini di cui ai paragrafi 2 e 4 di tale articolo, la persona ricercata deve, conformemente al paragrafo 5 di quest’ultimo, essere rilasciata, ossia al più tardi dieci giorni dopo la decisione finale sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo o la nuova data concordata, a seconda dei casi.

    72

    Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, la consegna differita per i motivi di cui all’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 costituisce una norma speciale e distinta rispetto alle modalità di attuazione della consegna previste all’articolo 23 di quest’ultima.

    73

    Di conseguenza, i termini previsti all’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584 non si applicano all’ipotesi di consegna differita di cui all’articolo 24 di quest’ultima ed è, pertanto, sulla base dell’articolo 12 di tale decisione quadro che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può decidere di mantenere in custodia la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo.

    74

    In terzo luogo, l’interpretazione degli articoli 12 e 24 della decisione quadro 2002/584, accolta al punto 70 della presente sentenza, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di tale decisione quadro, che consistono, in particolare, nella lotta contro l’impunità [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Tribunale istituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 62].

    75

    Infatti, se non fosse possibile mantenere in custodia siffatta persona durante il periodo che intercorre fino alla data in cui la sua consegna è stata rinviata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, aumenterebbe innegabilmente il rischio che tale persona si dia alla fuga e che venga così pregiudicata la corretta esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui è oggetto.

    76

    In quarto luogo, siffatta interpretazione degli articoli 12 e 24 della decisione quadro 2002/584 non è messa in discussione neppure dalla necessità di interpretare tali disposizioni in conformità all’articolo 6 della Carta, il quale prevede che ogni individuo abbia diritto alla libertà e alla sicurezza.

    77

    A tale riguardo, l’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro ricorda espressamente che quest’ultima non può avere l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 UE e rispecchiati nella Carta, obbligo che, inoltre, riguarda tutti gli Stati membri e, in particolare, sia lo Stato membro emittente sia quello di esecuzione (sentenza del 12 febbraio 2019, TC, C‑492/18 PPU, EU:C:2019:108, punto 54 e giurisprudenza citata).

    78

    Occorre altresì ricordare che l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette che possano essere apportate limitazioni all’esercizio di diritti come quelli sanciti dall’articolo 6 della stessa, siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (sentenza del 12 febbraio 2019, TC, C‑492/18 PPU, EU:C:2019:108, punto 56 e giurisprudenza citata).

    79

    Inoltre, dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta emerge che, laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. L’articolo 53 della Carta aggiunge a tale proposito che nessuna disposizione di quest’ultima deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti riconosciuti, fra l’altro, dalla CEDU (sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 56 e giurisprudenza citata).

    80

    A tal riguardo, occorre ricordare che il meccanismo del mandato d’arresto europeo istituito dalla decisione quadro 2002/584 corrisponde alla situazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU [sentenza del 30 giugno 2022, Spetsializirana prokuratura (Informazioni sulla decisione nazionale d’arresto), C‑105/21, EU:C:2022:511, punto 56 e giurisprudenza citata].

    81

    Per quanto riguarda l’articolo 12 di tale decisione quadro, è giocoforza constatare che da tale disposizione risulta che spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione decidere se occorra mantenere in custodia la persona ricercata o condannata secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione e che la sua messa in libertà provvisoria è possibile in qualsiasi momento, conformemente a tale diritto, a condizione che l’autorità competente adotti tutte le misure ritenute necessarie per evitare che detta persona si dia alla fuga.

    82

    Inoltre, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decida di rinviare la consegna, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, di detta decisione quadro, tale autorità potrà decidere di mantenere in custodia la persona ricercata o condannata, conformemente all’articolo 6 della Carta, solo se la procedura di consegna è stata condotta in modo sufficientemente diligente e, pertanto, la durata della custodia non presenta un carattere eccessivo. Per sincerarsi che ciò avvenga, tale autorità dovrà effettuare un esame concreto della situazione di cui trattasi, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 43).

    83

    Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 12 e l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 6 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, la cui consegna alle autorità dello Stato membro emittente sia stata rinviata ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, vi sia mantenuta in stato di custodia, sulla base di tale mandato europeo, durante il procedimento penale di cui trattasi.

    Sulla terza questione

    84

    Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 47 e con l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo sia rinviata, ai fini del procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, per il solo motivo che tale persona non ha rinunciato al suo diritto di comparire personalmente dinanzi ai giudici aditi nell’ambito di tale procedimento. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede quali siano gli elementi che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve prendere in considerazione nel pronunciarsi sul rinvio della consegna.

    85

    L’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 prevede che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa, dopo aver deciso l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo.

    86

    Risulta chiaramente dal tenore letterale di tale disposizione che essa conferisce all’autorità giudiziaria dell’esecuzione un potere discrezionale nell’adozione di una decisione di rinvio della consegna, il cui esercizio è sottoposto unicamente alla condizione che tale decisione sia adottata ai fini dell’esercizio di un’azione penale nello Stato membro di esecuzione o dell’esecuzione di una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo.

    87

    A tal riguardo, occorre rilevare che, sebbene, ai sensi della formulazione di detta disposizione, l’esercizio della facoltà da essa prevista non sia soggetto ad alcuna condizione supplementare, la decisione quadro 2002/584, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 3, della stessa, alla luce del suo considerando 12, deve essere oggetto di un’interpretazione conforme ai requisiti del rispetto dei diritti fondamentali.

    88

    Orbene, il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo nei procedimenti penali, che costituisce un elemento essenziale del diritto a un equo processo sancito dall’articolo 47, secondo e terzo comma, e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, obbliga gli Stati membri a garantire all’imputato il diritto di essere presente nella sala d’udienza durante lo svolgimento del processo [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punti da 54 a 56].

    89

    Pertanto, nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di uno Stato membro decida di non rinviare la consegna di una persona ricercata oggetto di un’azione penale in tale Stato membro, detto Stato membro sarebbe obbligato a trarre tutte le conseguenze derivanti dal rispetto di tale diritto nell’ambito dell’organizzazione del processo di tale persona, al fine di garantirle un’effettiva possibilità di assistervi [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 61].

    90

    Per contro, l’adozione di una decisione di rinvio della consegna da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, poiché ha come effetto soltanto che il processo della persona ricercata nello Stato membro di esecuzione si terrà in sua assenza, non può, di per sé, ledere il diritto di tale persona di comparire al processo.

    91

    Date tali circostanze, occorre rilevare che, sebbene l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non sia affatto tenuta a decidere di rinviare la consegna sulla base del diritto dell’imputato a comparire personalmente al suo processo, nulla le impedisce, tenuto conto del potere discrezionale di cui dispone al riguardo, di rinviare la consegna al fine di garantire il rispetto di tale diritto nell’ambito del procedimento penale in corso nello Stato membro di esecuzione.

    92

    In tale contesto, tra le considerazioni che possono presentare una rilevanza ai fini della decisione di differire la consegna della persona ricercata figurano in particolare l’interesse dello Stato membro di esecuzione a portare a termine il procedimento penale di cui tale persona è oggetto, quello dello Stato membro emittente ad ottenere senza indugio la consegna di quest’ultima ai fini di procedimenti penali o dell’esecuzione di una pena inerenti al reato oggetto del mandato d’arresto europeo nonché la gravità dei reati commessi in tali Stati membri.

    93

    Infine, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha la possibilità, invece di rinviare la consegna, di consegnare a titolo temporaneo allo Stato membro emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente. A questo proposito, si potrebbe, tra l’altro, essere concordato che la persona ricercata debba essere rinviata nello Stato membro di esecuzione ai fini dell’esercizio di un’azione penale in tale Stato.

    94

    Alla luce di tutti i suesposti motivi, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo e terzo comma, e con l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo sia differita, ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, per il solo motivo che tale persona non ha rinunciato al suo diritto di comparire personalmente dinanzi ai giudici aditi nell’ambito di tale procedimento.

    Sulle spese

    95

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,

    deve essere interpretato nel senso che:

    la decisione di rinviare la consegna prevista da tale disposizione costituisce una decisione sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo la quale, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione quadro, deve essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Qualora una siffatta decisione non sia stata adottata da tale autorità e i termini di cui all’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, di detta decisione quadro siano scaduti, la persona oggetto del mandato d’arresto europeo deve essere rilasciata, conformemente all’articolo 23, paragrafo 5, della medesima decisione quadro.

     

    2)

    L’articolo 12 e l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

    devono essere interpretati nel senso che:

    non ostano a che una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, la cui consegna alle autorità dello Stato membro emittente sia stata rinviata ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, vi sia mantenuta in stato di custodia, sulla base di tale mandato europeo, durante il procedimento penale di cui trattasi.

     

    3)

    L’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo e terzo comma, e con l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali,

    deve essere interpretato nel senso che:

    esso non osta a che la consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo sia differita, ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, per il solo motivo che tale persona non ha rinunciato al suo diritto di comparire personalmente dinanzi ai giudici aditi nell’ambito di tale procedimento.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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