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Document 62022CJ0197
Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 7 September 2023.#European Commission v Italian Republic.#Case C-197/22.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 settembre 2023.
Commissione europea contro Repubblica italiana.
Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 98/83/CE – Acque destinate al consumo umano – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) – Misure necessarie per assicurare la qualità delle acque – Conformità ai requisiti minimi specificati nell’allegato I, parti A e B – Articolo 8, paragrafo 2 – Adozione quanto prima dei provvedimenti correttivi necessari – Obbligo di risultato – Allegato I, parte B – Valori parametrici di arsenico e fluoruro – Concentrazioni superiori a questi valori – Persistenza dei superamenti.
Causa C-197/22.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 settembre 2023.
Commissione europea contro Repubblica italiana.
Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 98/83/CE – Acque destinate al consumo umano – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) – Misure necessarie per assicurare la qualità delle acque – Conformità ai requisiti minimi specificati nell’allegato I, parti A e B – Articolo 8, paragrafo 2 – Adozione quanto prima dei provvedimenti correttivi necessari – Obbligo di risultato – Allegato I, parte B – Valori parametrici di arsenico e fluoruro – Concentrazioni superiori a questi valori – Persistenza dei superamenti.
Causa C-197/22.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:642
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
7 settembre 2023 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 98/83/CE – Acque destinate al consumo umano – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) – Misure necessarie per assicurare la qualità delle acque – Conformità ai requisiti minimi specificati nell’allegato I, parti A e B – Articolo 8, paragrafo 2 – Adozione quanto prima dei provvedimenti correttivi necessari – Obbligo di risultato – Allegato I, parte B – Valori parametrici di arsenico e fluoruro – Concentrazioni superiori a questi valori – Persistenza dei superamenti»
Nella causa C‑197/22,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto l’11 marzo 2022,
Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara ed E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da E. Feola e M. Russo, avvocati dello Stato,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da D. Gratsias (relatore), presidente di sezione, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che la Repubblica italiana:
– non avendo adottato misure atte ad assicurare il rispetto dei valori parametrici indicati nell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU 1998, L 330, pag. 32), per quanto riguarda, da un lato, il livello di concentrazione dell’arsenico nelle acque del Comune di Bagnoregio (Italia), a partire dall’anno 2018, del Comune di Civitella d’Agliano (Italia), nel primo semestre dell’anno 2018, nel secondo semestre dell’anno 2019 e a partire dall’anno 2020, escluso il secondo semestre dell’anno 2021, del Comune di Fabrica di Roma (Italia), nel 2013 e a partire dall’anno 2015, del Comune di Farnese (Italia), nel 2013 e a partire dall’anno 2018, del Comune di Ronciglione (Italia), nel 2013, nel primo semestre dell’anno 2018 e nel primo semestre dell’anno 2019, e in seguito dal 2020 in poi, e del Comune di Tuscania (Italia), dall’anno 2018 in poi, escluso il primo semestre dell’anno 2019, e per quanto riguarda, dall’altro lato, il livello di concentrazione del fluoruro nelle acque del Comune di Bagnoregio, dall’anno 2018 al primo semestre dell’anno 2019, e del Comune di Fabrica di Roma, nel 2018, nel primo semestre dell’anno 2019 e nel secondo semestre dell’anno 2021, è venuta meno agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83, e
– non avendo adottato quanto prima i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano nei Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania, per quanto riguarda il livello di concentrazione dell’arsenico in tali acque, e nei Comuni di Bagnoregio e di Fabrica di Roma, per quanto riguarda il livello di concentrazione del fluoruro nelle acque di questi ultimi, è venuta meno all’obbligo che le incombe in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83.
Contesto giuridico
Diritto dell’Unione
2 I considerando 5, 12, 13 e 25 della direttiva 98/83 enunciavano quanto segue:
«(5) considerando che sono necessarie norme comunitarie per parametri di qualità essenziali e cautelativi in termini di salute per le acque destinate al consumo umano, per definire obiettivi minimi di qualità ambientale da raggiungere in collegamento con altre misure comunitarie, al fine di garantire e promuovere l’uso sostenibile delle acque destinate al consumo umano;
(…)
(12) considerando la necessità di fissare per le sostanze che rivestono importanza a livello comunitario [europeo] valori parametrici specifici sufficientemente rigorosi da garantire il raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla direttiva;
(13) considerando che i valori parametrici si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili e che si è altresì tenuto conto del principio di precauzione; che i valori sono stati scelti al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell’intero arco della vita e rappresentino pertanto un livello elevato di tutela della salute;
(…)
(25) considerando che, in caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque».
3 L’articolo 1 di detta direttiva, intitolato «Obiettivo», disponeva, al paragrafo 2, quanto segue:
«L’obiettivo della presente direttiva è proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia».
4 L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Obblighi generali», prevedeva, al paragrafo 1, quanto segue:
«Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se:
(…)
b) soddisfano i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell’allegato I,
e se, secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 5 a 8 e 10 e a norma del trattato[,] gli Stati membri adottano ogni altra misura necessaria affinché le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti previsti dalla presente direttiva».
5 L’articolo 5 della direttiva in parola, intitolato «Standard qualitativi», enunciava, nei paragrafi 1 e 2, quanto segue:
«1. Per i parametri che figurano nell’allegato I gli Stati membri fissano i valori applicabili alle acque destinate al consumo umano.
2. I valori fissati a norma del paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nell’allegato I. (…)».
6 L’articolo 6 della direttiva 98/83, dal titolo «Punti in cui i valori devono essere rispettati», disponeva, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:
«1. I valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5 devono essere rispettati nei seguenti punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all’interno di locali o stabilimenti, in cui queste fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per il consumo umano;
(…)
2. Per le acque di cui al paragrafo 1, lettera a), si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto gli obblighi di cui al presente articolo, all’articolo 4 e all’articolo 8, paragrafo 2, quando si possa dimostrare che l’inosservanza dei valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5 è dovuta all’impianto di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, fatta eccezione per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, quali scuole, ospedali, ristoranti».
7 L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Provvedimenti correttivi e limitazioni dell’uso», prevedeva, al paragrafo 2, quanto segue:
«Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5, [e] salvo l’articolo 6, paragrafo 2, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità, dando priorità [alla loro] esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana».
8 L’articolo 9 della direttiva in parola, intitolato «Deroghe», enunciava, al paragrafo 1, quanto segue:
«Gli Stati membri possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B (…)».
9 L’articolo 14 della medesima direttiva, rubricato «Calendario per la messa in conformità», recitava:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque destinate al consumo umano sia resa conforme alla presente direttiva entro il termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore (…)».
10 L’articolo 15 della direttiva 98/83, intitolato «Casi eccezionali», così disponeva al suo paragrafo 1:
«In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, uno Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta particolare di proroga per un periodo superiore a quello fissato all’articolo 14. (…)».
11 L’articolo 17 di detta direttiva, intitolato «Recepimento nel diritto interno», disponeva, al paragrafo 1, primo comma, quanto segue:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. (…)».
12 L’allegato I della direttiva di cui sopra, intitolato «Parametri e valori di parametro», prevedeva, nella parte B, relativa ai «parametri chimici», i valori parametrici di 10 μg/l (microgrammo per litro) per l’arsenico e di 1,5 mg/l (milligrammo per litro) per il fluoruro.
13 La direttiva 98/83 è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU 2020, L 435, pag. 1), con effetto al 13 gennaio 2023.
Diritto italiano
14 La direttiva 98/83 è stata trasposta nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31 – Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (supplemento ordinario alla GURI n. 52, del 3 marzo 2001).
15 In virtù degli articoli 6 e 10 di tale decreto legislativo, incombe all’Autorità sanitaria locale (in prosieguo: l’«ASL») controllare il rispetto dei parametri qualitativi delle acque, valutare l’adeguatezza delle misure adottate a tal fine, nonché proporre misure appropriate al sindaco competente.
16 I valori di parametro fissati dal suddetto decreto legislativo per l’arsenico e il fluoruro sono identici a quelli previsti dall’allegato I, parte B, della direttiva 98/83.
Procedimento precontenzioso
17 Nell’ambito di un procedimento EU Pilot, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornirle informazioni in merito ai persistenti superamenti dei valori parametrici per l’arsenico e il fluoruro nelle acque destinate al consumo umano di alcuni Comuni italiani. Dette autorità hanno confermato l’esistenza di questi superamenti nelle loro note pervenute alla Commissione il 24 febbraio e il 6 maggio 2014.
18 L’11 luglio 2014, la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora alla Repubblica italiana, nella quale, in particolare, essa attirava l’attenzione di quest’ultima sui persistenti superamenti dei valori per l’arsenico e il fluoruro, registrati alla data del 31 dicembre 2013, per 37 Comuni italiani corrispondenti a zone di fornitura dell’acqua, e segnatamente, per quanto riguardava le concentrazioni di arsenico, per i Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania e, per quanto riguardava le concentrazioni di fluoruro, per i Comuni di Bagnoregio e di Fabrica di Roma. Tale lettera rilevava, inoltre, che dette concentrazioni raggiungevano livelli assai elevati.
19 Con note del 16 settembre e del 19 settembre 2014, le autorità italiane hanno, da un lato, confermato i superamenti dei valori relativi all’arsenico e al fluoruro nei Comuni in questione e, dall’altro, informato la Commissione delle misure che esse avevano adottato.
20 Tenuto conto della persistenza dei superamenti di detti valori in questi Comuni e a seguito delle richieste della Commissione, le autorità italiane hanno fornito a quest’ultima informazioni aggiornate nelle note del 17 marzo, del 4 maggio e del 18 dicembre 2015, nonché nelle note dell’11 maggio, del 31 agosto e dell’8 novembre 2016, del 26 ottobre 2017 e del 16 febbraio 2018. Da queste note risultava, in sostanza, da un lato, che gli impianti di depurazione delle acque necessari per il rispetto dei suddetti valori non erano ultimati in alcuni dei Comuni interessati dalla procedura di infrazione e, dall’altro, che i superamenti di questi stessi valori perduravano.
21 Con una nota del 26 giugno 2018, confermata da una nota del 10 dicembre 2018, le autorità italiane hanno informato la Commissione del persistere dei superamenti dei valori in questione nei Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania, nei quali gli impianti di depurazione delle acque necessari per il rispetto di detti valori non erano ancora stati trasferiti alla società che gestiva impianti simili negli altri Comuni della Provincia di Viterbo (Italia). Inoltre, nella seconda di queste note, le autorità italiane chiedevano l’archiviazione della procedura di infrazione.
22 Dato il persistere della situazione di infrazione, la Commissione ha emesso, il 25 gennaio 2019, un parere motivato, nel quale essa ha, segnatamente, ritenuto che la Repubblica italiana, non avendo adottato misure intese ad assicurare il rispetto dei suddetti valori in sedici Comuni della regione del Lazio (Italia), tra cui i sei Comuni interessati dal presente ricorso, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83, letto in combinato disposto con l’allegato I di quest’ultima, e che detto Stato membro, non avendo adottato quanto prima provvedimenti correttivi, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva. La Commissione ha pertanto invitato la Repubblica italiana ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi dal ricevimento dello stesso.
23 Il 25 marzo 2019, data di scadenza del termine suddetto, le autorità italiane hanno risposto alla Commissione confermando i superamenti dei valori in questione in alcuni dei Comuni interessati e precisando che detti superamenti erano imputabili a problemi di gestione degli impianti di depurazione delle acque da parte delle amministrazioni comunali. Inoltre, esse hanno indicato che il trasferimento della gestione degli impianti di depurazione delle acque ad un gestore avrebbe avuto luogo entro un termine non inferiore a tre mesi a partire dal 25 marzo 2019, e che il successivo rientro nei valori limite avrebbe richiesto ulteriori sei mesi. Da ultimo, esse hanno chiarito che i suddetti problemi di gestione erano stati risolti mediante l’adozione di provvedimenti volti a consentire alla Regione Lazio di esercitare i propri poteri sostitutivi, e che i Comuni interessati avevano adottato apposite ordinanze di non potabilità.
24 Tuttavia, per quanto riguarda, in particolare, i livelli di arsenico e di fluoruro nelle acque dei sei Comuni interessati dal presente ricorso, la Commissione ha affermato che i dati messi a disposizione sul sito Internet dell’ASL facevano apparire che i superamenti dei valori parametrici relativi a tali inquinanti erano perdurati nel 2019, nel 2020 e nel 2021, ultimo anno per il quale sussistevano dati disponibili.
25 Alla luce di tali circostanze, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Sulla prima censura, relativa ad una violazione del combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83
Argomentazione delle parti
26 Con la sua prima censura, la Commissione chiede alla Corte di constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83, non avendo adottato misure atte ad assicurare il rispetto dei valori parametrici fissati da quest’ultima, per quanto riguarda, da un lato, la presenza di arsenico nelle acque del Comune di Bagnoregio, a partire dall’anno 2018, del Comune di Civitella d’Agliano, nel primo semestre dell’anno 2018, nel secondo semestre dell’anno 2019 e a partire dall’anno 2020, escluso il secondo semestre dell’anno 2021, del Comune di Fabrica di Roma, nel 2013 e a partire dall’anno 2015, del Comune di Farnese, nel 2013 e a partire dall’anno 2018, del Comune di Ronciglione, nel 2013, nel primo semestre dell’anno 2018 e nel primo semestre dell’anno 2019, e poi a partire dall’anno 2020, e del Comune di Tuscania, dall’anno 2018 in poi, escluso il primo semestre dell’anno 2019, e per quanto riguarda, dall’altro lato, la presenza di fluoruro nelle acque del Comune di Bagnoregio, dall’anno 2018 al primo semestre dell’anno 2019, e del Comune di Fabrica di Roma, nel 2018, nel primo semestre dell’anno 2019 e nel secondo semestre dell’anno 2021.
27 A questo proposito, in primo luogo, la Commissione fa osservare che, se anche, alla scadenza del termine indicato nel parere motivato, ossia al 25 marzo 2019, i valori di concentrazione dell’arsenico e del fluoruro presenti nelle acque dei Comuni di Civitella d’Agliano e di Tuscania, comunicati dalle autorità italiane, erano inferiori ai valori di parametro relativi a questi inquinanti fissati dalla direttiva 98/83, i suddetti livelli di inquinanti sono tornati subito dopo tale data al di sopra di tali valori di parametro e, stando agli ultimi dati disponibili, continuano ad essere superiori alla soglia prevista da detta direttiva.
28 Orbene, essa sostiene che, in una simile situazione in cui una puntuale conformità al diritto dell’Unione non fa venir meno l’inadempimento persistente, la giurisprudenza risultante dalle sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (C‑488/15, EU:C:2017:267 punti 42 e 43), del 5 settembre 2019, Commissione/Italia (Batterio Xylella fastidiosa) (C‑443/18, EU:C:2019:676, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata), del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10) (C‑644/18, EU:C:2020:895, punti 75 e 76), nonché del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valori limite – NO2) (C‑635/18, EU:C:2021:437, punti 53 e 83), la autorizza a produrre elementi complementari relativi a fatti successivi al termine suddetto, qualora tali fatti siano della medesima natura di quelli considerati nel parere motivato, configurino lo stesso comportamento e siano necessari per valutare la persistenza dell’infrazione nel caso di specie.
29 In secondo luogo, la Commissione afferma che, come risulterebbe dalle sentenze del 14 novembre 2002, Commissione/Irlanda (C‑316/00, EU:C:2002:657, punti 37 e 38), e del 31 gennaio 2008, Commissione/Francia (C‑147/07, EU:C:2008:67, punti 10 e 20), i superamenti dei valori parametrici indicati nell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83 costituiscono, di per sé, una violazione dell’obbligo di risultato che discende dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, letto in combinato disposto con la citata parte dell’allegato I e alla luce dei considerando 2, 5, 12 e 13 della direttiva stessa.
30 Infatti, anzitutto, la Commissione sostiene che l’obbligo degli Stati membri di prendere le misure necessarie per assicurare la salubrità e la pulizia delle acque destinate al consumo umano si reputa soddisfatto, ai sensi dell’articolo 4 della medesima direttiva, se le acque in questione rispettano i valori suddetti.
31 Essa sostiene inoltre che tali valori sono vincolanti dal 25 dicembre 2000, data alla quale dovevano essere messe in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 98/83.
32 Infine, secondo la Commissione, le deroghe concesse alla Repubblica italiana in virtù dell’articolo 9 di detta direttiva hanno cessato di produrre effetti alla fine dell’anno 2012, sicché detto Stato membro era tenuto a rispettare i valori di cui sopra a partire dal 1° gennaio 2013.
33 In terzo luogo, la Commissione fa valere che, come mostrerebbero i dati allegati al ricorso, la situazione di non conformità ai valori suddetti nei sei Comuni interessati dal presente ricorso non è cambiata, nel senso che essa esisteva prima della data del 25 marzo 2019 e persisterebbe a tutt’oggi.
34 Infatti, i superamenti del limite di concentrazione dell’arsenico stabilito nell’allegato I di detta direttiva sarebbero persistiti prima e dopo tale data nei Comuni di Bagnoregio, Fabrica di Roma, Farnese e Ronciglione. Inoltre, per quanto riguarda i Comuni di Civitella d’Agliano e di Tuscania, il rispetto di tale limite, alla data suddetta, sarebbe stato soltanto apparente, come avrebbe confermato l’andamento dei valori di arsenico nelle acque di questi due Comuni tra la data suddetta e la proposizione del presente ricorso.
35 Per quanto riguarda il valore parametrico relativo al fluoruro, anche il superamento di tale valore limite sarebbe persistito nei Comuni di Bagnoregio e di Fabrica di Roma.
36 Per parte sua, la Repubblica italiana afferma che il rispetto dei valori fissati nell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83 è stato constatato, da un lato, nelle acque dei Comuni di Bagnoregio e di Civitella d’Agliano per quanto riguarda il livello di concentrazione di arsenico e, dall’altro, nelle acque del Comune di Bagnoregio per quanto riguarda il livello di concentrazione di fluoruro.
37 Più precisamente, in primo luogo, per quanto riguarda il Comune di Bagnoregio, relativamente, da un lato, ai suddetti livelli di arsenico, essa sostiene che quello indicato nel ricorso, in riferimento alla data del 17 novembre 2021, concernerebbe un unico punto di prelievo. Orbene, il controllo effettuato il 28 settembre 2021 sulla stazione di acqua potabile che alimenta tale punto fornirebbe un risultato di 3 μg/litro di arsenico. Inoltre, detto Comune, il quale ammetterebbe l’oscillazione puntuale dei livelli presso tale punto di prelievo, avrebbe garantito di essere in grado di riportare tali valori entro i limiti fissati dalla direttiva 98/83 e di revocare l’ordinanza di non potabilità dell’acqua che esso aveva adottato. Inoltre, il suddetto comune avrebbe certificato che l’acqua delle fonti Pidocchio e Vetriolo che approvvigiona tale Comune era potabile.
38 Dall’altro lato, per quanto riguarda i livelli di fluoruro presenti nelle acque del Comune di Bagnoregio, sebbene la Repubblica italiana riconosca che i valori rilevati evidenziavano degli «sforamenti» nel 2018 e nel 2019, i campioni prelevati nel 2020 sarebbero stati nella norma, ad eccezione di quattro di essi. Lo stesso varrebbe per quelli risultanti dalle analisi effettuate nei mesi da aprile a luglio dell’anno 2021. Inoltre, risulterebbe da una nota di detto Comune, datata 4 giugno 2022, che l’acqua era potabile su tutto il suo territorio. La Repubblica italiana aggiunge che il trasferimento del servizio idrico integrato del Comune di Bagnoregio al gestore designato dalla Regione Lazio permetterà di accedere alle risorse finanziarie regionali supplementari previste dal Consiglio regionale.
39 In secondo luogo, per quanto riguarda il Comune di Civitella d’Agliano, la Repubblica italiana sostiene che, sebbene le misurazioni effettuate evidenzino notevoli oscillazioni dei livelli di arsenico nelle acque di questo Comune nel 2020, i valori misurati nel 2021 mostrerebbero invece un livello costantemente allineato alle prescrizioni della direttiva e, alla luce delle rilevazioni effettuate all’inizio dell’anno 2022, questi livelli dovrebbero ormai essere considerati nella norma.
40 In terzo luogo, per quanto riguarda gli altri Comuni contemplati dal presente ricorso, la Repubblica italiana afferma di essere convinta che gli sforzi continui delle autorità nazionali permetteranno di riportare i valori in questione alla normalità nel più breve tempo possibile. A questo proposito, detto Stato membro menziona le azioni intraprese dai Comuni di Fabrica di Roma, Ronciglione e Tuscania concernenti la messa in esercizio degli impianti di dearsenificazione nonché l’avanzamento delle procedure di trasferimento del servizio idrico integrato dai Comuni di Farnese e di Tuscania al gestore designato dalla Regione Lazio. Infine, per quanto riguarda le acque del Comune di Farnese, il livello dell’attuale concentrazione di arsenico nelle acque di quest’ultimo sarebbe trascurabile e, riguardo al Comune di Ronciglione, l’ultima analisi relativa all’arsenico mostrerebbe uno sforamento per un unico impianto di potabilizzazione.
41 Nella sua memoria di replica, la Commissione ribatte anzitutto che la Repubblica italiana non contesta i dati prodotti nel ricorso, relativi al superamento dei valori di parametro fissati dalla direttiva 98/83. Inoltre, dato che il suddetto Stato membro si limiterebbe a ricordare le iniziative precedenti adottate dalle autorità italiane e non concluderebbe per il rigetto del presente ricorso, la Commissione ne trae la conclusione che esso non contesta l’infrazione in questione.
42 La Commissione sostiene poi che, poiché l’obbligo di risultato che discende dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83, letto in combinato disposto con l’allegato I, parte B, di quest’ultima, vale per tutto il territorio nazionale, l’esistenza di un superamento dei valori limite in un singolo punto di prelievo all’interno di una delle zone in cui detto territorio è suddiviso è sufficiente a far constatare l’esistenza di un superamento del valore limite per quella zona nel suo insieme. Inoltre, la Commissione afferma che, in caso di persistenza di tale superamento, un’eventuale conformità in un altro punto di prelievo all’interno della stessa zona non potrebbe far venir meno l’inadempimento degli obblighi derivanti da detta direttiva esistente nel primo punto di prelievo.
43 Infine, in primo luogo, per quanto riguarda il livello di concentrazione dell’arsenico nelle acque del Comune di Bagnoregio, il fatto che i dati prodotti dalla Commissione per l’anno 2021 siano limitati ad un unico punto di prelievo non contraddirebbe l’esistenza di un superamento del valore parametrico fissato per l’arsenico per il secondo semestre di tale anno. Infatti, i dati presentati dalla Repubblica italiana non si riferirebbero al medesimo punto di prelievo. Inoltre, e in ogni caso, tali dati non proverrebbero dall’autorità competente alla quale la legge che ha trasposto la direttiva 98/83 ha affidato il controllo del rispetto dei parametri qualitativi delle acque. Per contro, le cifre indicate dalla Commissione per l’anno 2021, confermate dai dati prodotti per il medesimo punto di prelievo da una nota del 24 febbraio 2022 dell’ASL di Viterbo, autorità regionale competente per il controllo dei valori parametrici relativi all’arsenico e al fluoruro nella zona in cui si trovano i Comuni in questione, sarebbero corrette.
44 In secondo luogo, per quanto riguarda il livello di concentrazione del fluoruro nelle acque del medesimo Comune di cui sopra, le osservazioni della Repubblica italiana si riferirebbero agli anni 2020 e 2021 e dunque non smentirebbero il superamento del valore parametrico fissato per questa sostanza verificatosi nel 2018 e nel 2019, evocato nel ricorso. Del resto, la presunta conformità di questo valore di concentrazione nel 2021 sarebbe smentita dai dati dell’ASL di Viterbo prodotti dalla stessa Repubblica italiana.
45 In terzo luogo, per quanto riguarda il livello di concentrazione dell’arsenico nelle acque del Comune di Civitella d’Agliano, la Repubblica italiana riconoscerebbe un superamento nel 2022. Inoltre, i dati forniti da tale Stato membro per il suddetto Comune, relativi all’anno 2021, non avrebbero alcuna pertinenza ai fini della presente causa, in quanto essi riguarderebbero punti di diffusione pubblica di acque destinate al consumo umano, che sono tuttavia diversi dal punto di prelievo sul quale si fonda il ricorso, nonché parametri microbiologici che non avrebbero la benché minima pertinenza rispetto alla presente causa. Del resto, i dati indicati dalla Commissione per gli anni dal 2018 al 2020 non sarebbero contestati.
46 In quarto luogo, per quanto riguarda i dati relativi al superamento dei valori parametrici negli altri Comuni, gli elementi forniti dalla Repubblica italiana non contraddirebbero le constatazioni contenute nel ricorso relative ai superamenti dei valori autorizzati. Inoltre, il riferimento alle iniziative di questi Comuni non sarebbe pertinente per l’esame della prima censura, o addirittura confermerebbe i superamenti addebitati.
47 Nella sua memoria di controreplica, la Repubblica italiana sottolinea, in via generale, anzitutto, l’imponente programmazione di interventi sul territorio nazionale nel corso del periodo antecedente a quello oggetto del presente ricorso, la quale si sarebbe successivamente tradotta nella realizzazione di impianti di dearsenificazione che puntavano a rappresentare una soluzione strutturale alla problematica. Oltre a ciò, le iniziative delle autorità italiane avrebbero permesso una riduzione progressiva e significativa, a livello nazionale, dell’estensione dei fenomeni iniziali di non conformità. Infatti, la popolazione servita in maniera autonoma dai Comuni interessati dal presente ricorso corrisponderebbe allo 0,5% della popolazione della Regione Lazio e allo 0,05% della popolazione nazionale. Infine, il trasferimento effettivo al gestore designato dalla Regione Lazio degli impianti di potabilizzazione dei sei Comuni interessati dal presente ricorso permetterebbe, entro il mese di gennaio 2023, il rispetto dei parametri fissati dalla direttiva 98/83.
Giudizio della Corte
48 In primo luogo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83, da un lato, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Dall’altro lato, ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti da tale direttiva, le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite, segnatamente, se, ai sensi del punto b) di detta disposizione, esse soddisfano i requisiti minimi specificati nell’allegato I, parti A e B, della medesima direttiva.
49 Pertanto, risulta dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 98/83 che gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare le disposizioni necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano almeno conformi ai requisiti specificati nell’allegato I, parti A e B, di tale direttiva. Detta disposizione impone dunque agli Stati membri di fare in modo che siano raggiunti determinati risultati, senza che essi possano invocare, al di fuori delle deroghe previste dagli articoli 9 e 15 di tale direttiva, circostanze particolari per giustificare il mancato rispetto dell’obbligo suddetto. Il fatto di aver preso tutte le misure ragionevolmente possibili non può dunque giustificare l’inosservanza di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 2002, Commissione/Irlanda, C‑316/00, EU:C:2002:657, punto 38, e del 29 settembre 2005, Commissione/Portogallo, C‑251/03, EU:C:2005:581, punto 35 nonché la giurisprudenza ivi citata).
50 Più in particolare, a termini dell’allegato I, parte B, di detta direttiva, le acque destinate al consumo umano devono, segnatamente, presentare valori massimi di 10 μg/l per l’arsenico e di 1,5 mg/l per il fluoruro. Spetta dunque agli Stati membri prendere le misure necessarie affinché tali valori non vengano superati.
51 In secondo luogo, occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C‑488/15, EU:C:2017:267, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).
52 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte si desume altresì che, laddove un ricorso miri a denunciare un inadempimento sistematico e persistente del combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83, la produzione di elementi complementari volti, nella fase del procedimento dinanzi alla Corte, a suffragare il carattere generale e costante dell’inadempimento così contestato non può in linea di principio essere esclusa [v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C‑488/15, EU:C:2017:267, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata, nonché del 22 giugno 2022, Commissione/Slovacchia (Protezione del gallo cedrone), C‑661/20, EU:C:2022:496, punto 94].
53 In particolare, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l’oggetto di un ricorso per inadempimento può estendersi a fatti successivi al parere motivato purché essi siano della medesima natura di quelli considerati in tale parere e configurino lo stesso comportamento [sentenze del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C‑488/15, EU:C:2017:267, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata, nonché del 22 giugno 2022, Commissione/Slovacchia (Protezione del gallo cedrone), C‑661/20, EU:C:2022:496, punto 95].
54 Nel caso di specie, occorre rilevare che, con la presente censura, la Commissione addebita alla Repubblica italiana di non aver adottato misure atte ad assicurare, in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato I, parte B, della direttiva 98/83, il rispetto dei valori parametrici menzionati al punto 50 della presente sentenza, da un lato, nei Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania, per quanto riguarda l’arsenico, e, dall’altro lato, nei Comuni di Bagnoregio e Fabrica di Roma, per quanto riguarda il fluoruro, per periodi che sono in parte antecedenti alla data di emissione del parere motivato, vale a dire il 25 gennaio 2019, e in parte successivi a tale data.
55 Tuttavia, poiché la presente censura verte sulla persistente mancanza di misure che permettano di assicurare il rispetto dei suddetti valori nei Comuni interessati, la Commissione è legittimata a fondarsi non soltanto sui superamenti di tali valori di cui essa abbia avuto conoscenza nel corso del procedimento precontenzioso, ma anche sui superamenti della stessa natura e configuranti il medesimo inadempimento verificatisi dopo il 25 gennaio 2019, al fine di illustrare il carattere costante e generale di quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Commissione/Slovacchia (Protezione del gallo cedrone), C‑661/20, EU:C:2022:496, punto 97].
56 In terzo luogo, nel merito, occorre sottolineare che, in virtù dell’articolo 17 della direttiva 98/83, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro un termine di due anni dall’entrata in vigore di quest’ultima, ossia entro il 25 dicembre 2000. Inoltre, in virtù dell’articolo 14 della medesima direttiva, gli Stati membri disponevano di un termine di cinque anni dall’entrata in vigore di detta direttiva, ossia fino al 25 dicembre 2003, per assicurare la conformità alla direttiva stessa della qualità delle acque destinate al consumo umano.
57 Peraltro, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che, se la Repubblica italiana ha beneficiato di deroghe ai valori fissati dalla direttiva 98/83 per quanto riguarda l’arsenico e il fluoruro, concesse sul fondamento dell’articolo 9 di quest’ultima, dette deroghe hanno avuto termine il 31 dicembre 2012, sicché tale Stato membro era, in ogni caso, tenuto a prendere le misure necessarie per assicurare il rispetto di questi parametri a partire dal 1° gennaio 2013.
58 Orbene, come risulta dagli elementi relativi al procedimento precontenzioso prodotti dalla Commissione, nei Comuni costituenti l’oggetto del presente ricorso sono stati constatati persistenti superamenti dei valori parametrici relativi all’arsenico e al fluoruro a partire dall’anno 2013. Nondimeno, le autorità italiane hanno avuto a disposizione un termine di quasi sei anni – ossia fino al 25 marzo 2019, data alla quale il termine fissato nel parere motivato è scaduto – per prendere le misure necessarie per conformarsi ai suddetti valori.
59 Tuttavia, come emerge dai dati presentati dalla Commissione nell’ambito del presente ricorso, i quali provengono dall’ASL di Viterbo, i superamenti dei suddetti valori constatati nel parere motivato sono perdurati successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, da un lato, nei Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania, per quanto riguarda l’arsenico, e, dall’altro lato, nei comuni di Bagnoregio e di Fabrica di Roma, per quanto riguarda il fluoruro.
60 In particolare, secondo i dati suddetti, la concentrazione di arsenico nelle acque destinate al consumo umano nel Comune di Bagnoregio è stata costantemente al di sopra del valore parametrico di 10 μg/litro fissato dalla direttiva 98/83 a partire dall’anno 2018 fino al primo semestre dell’anno 2021. Allo stesso modo, questi dati mostrano che il valore suddetto non è stato rispettato nel Comune di Fabrica di Roma nel 2013, nel 2015 e dall’anno 2018 all’anno 2021, dato che la concentrazione di arsenico nelle acque di questo Comune presenta frequentemente un livello particolarmente elevato, che supera da tre a quattro volte il valore suddetto. Una situazione di non conformità a tale valore risulta altresì dai dati suddetti per quanto riguarda, da un lato, il Comune di Farnese, nel 2013 e dall’anno 2018 all’anno 2021, e, dall’altro lato, il Comune di Ronciglione, nel 2013, nel primo semestre dell’anno 2018, nel primo semestre dell’anno 2019, nel 2020 e nel 2021.
61 Per quanto riguarda il livello di fluoruro nelle acque destinate al consumo umano nel Comune di Bagnoregio, tra l’anno 2018 e il primo semestre dell’anno 2019, e nel Comune di Fabrica di Roma, nel 2018, nel primo semestre dell’anno 2019 e nel secondo semestre dell’anno 2021, esso è rimasto non conforme al valore parametrico di 1,50 mg/litro fissato da detta direttiva.
62 Inoltre, per quanto riguarda il livello di concentrazione dell’arsenico nelle acque destinate al consumo umano nel territorio dei Comuni di Civitella d’Agliano e di Tuscania, la sua puntuale conformità alla direttiva suddetta alla scadenza del termine fissato nel parere motivato non pregiudica, come giustamente rilevato dalla Commissione, la fondatezza della prima censura, laddove essa concerne questi due Comuni.
63 A questo proposito, da un lato, occorre sottolineare che, come enunciato nei considerando 12 e 13 di detta direttiva, quest’ultima ha per obiettivo, in particolare, di fissare valori parametrici sufficientemente rigorosi da garantire un elevato livello di tutela della salute umana, i quali valori si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili e, alla luce del principio di precauzione, sono scelti per garantire il consumo umano delle acque a ciò destinate senza pericolo nell’intero arco della vita. Più in particolare, per quanto riguarda l’arsenico e il fluoruro, la Commissione ricorda, da un lato, che l’Agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC, International Agency for Research on Cancer) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) classifica l’arsenico come elemento cancerogeno certo e lo pone in diretta correlazione con diverse patologie oncologiche, e, dall’altro lato, che una concentrazione eccessiva di fluoruro può comportare dei danni permanenti alla dentatura nonché un’alterazione del processo di calcificazione ossea.
64 Di conseguenza, affinché tale obiettivo non sia compromesso, è necessario arrivare a rispettare entro un determinato termine le soglie costituite da questi valori, segnatamente per l’arsenico e il fluoruro, e, una volta ottenuta l’osservanza di tali valori limite, non superarli [v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata].
65 Dall’altro lato, un eventuale puntuale rispetto dei valori parametrici relativi all’arsenico e al fluoruro non fa venir meno il carattere persistente dell’inadempimento contestato nel suo insieme nei Comuni interessati nel corso del periodo oggetto del presente ricorso [v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valori limite – NO2), C‑635/18, EU:C:2021:437, punto 83], poiché i dati successivi alla data in cui è scaduto il termine fissato nel parere motivato mostrano che detti valori hanno continuato ad essere superati dopo quella data.
66 Nel caso di specie, tali valori avrebbero dovuto essere rispettati al più tardi a partire dal 1° gennaio 2013, data alla quale erano scadute le deroghe concesse alla Repubblica italiana, e risulta dai dati forniti dalla Commissione che i superamenti del valore parametrico relativo all’arsenico sono perdurati nel territorio del Comune di Civitella d’Agliano nel primo semestre dell’anno 2018, nel secondo semestre dell’anno 2019, nel secondo semestre dell’anno 2020 e nel 2022, e nel territorio del Comune di Tuscania tra l’anno 2018 e l’anno 2021, ad eccezione del primo semestre dell’anno 2019.
67 Inoltre, occorre rilevare che, con gli argomenti da essa addotti in risposta alla prima censura, la Repubblica italiana non contesta l’esattezza dei dati sui quali la Commissione fonda la presente censura, i quali provengono, come si è rilevato al punto 59 della presente sentenza, dall’ASL di Viterbo, che è l’autorità competente ai fini del controllo del rispetto dei suddetti valori nei Comuni interessati.
68 A questo proposito, occorre constatare che nessuna rilevanza presenta la circostanza addotta dalla Repubblica italiana secondo cui il livello della concentrazione di arsenico fatto valere dalla Commissione per il secondo semestre dell’anno 2021 per quanto riguarda le acque del Comune di Bagnoregio si riferirebbe ad un unico punto di prelievo nel territorio di detto Comune.
69 Infatti, la Repubblica italiana non contesta l’affermazione della Commissione contenuta nella memoria di replica, secondo cui i dati che detto Stato membro ha prodotto a sostegno del proprio controricorso non riguardano il medesimo punto di prelievo e non provengono, a differenza di quelli invocati dalla Commissione nel ricorso, dall’ASL di Viterbo. La Repubblica italiana non ha neppure contestato, come risulta dai dati da essa stessa forniti a sostegno del proprio controricorso, e come osservato dalla Commissione, il fatto che i superamenti constatati nel 2021 sono confermati da detta autorità nel 2022 per il medesimo punto di prelievo.
70 Orbene, da un lato, alla luce dell’obbligo di risultato stabilito dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83, letto in combinato disposto con l’allegato I, parte B, di quest’ultima, quale ricordato al punto 49 della presente sentenza, un miglioramento parziale della qualità delle acque destinate al consumo umano nel territorio del Comune di Bagnoregio non può essere sufficiente per rimettere in discussione l’inadempimento dell’obbligo suddetto, qualora sia dimostrato che quest’ultimo non viene pienamente rispettato in tale territorio (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2005, Commissione/Spagna, C‑121/03, EU:C:2005:512, punti da 108 a 110, nonché del 31 gennaio 2008, Commissione/Francia, C‑147/07, EU:C:2008:67, punti 10, 11, 20 e 21). Dall’altro lato, per le ragioni indicate ai punti da 62 a 66 della presente sentenza, la situazione di puntuale conformità fatta valere dalla Repubblica italiana non può, comunque, far venir meno il carattere persistente del mancato rispetto del valore parametrico relativo all’arsenico in detto Comune per l’insieme del periodo considerato.
71 Per quanto riguarda il livello di fluoruro nelle acque dello stesso Comune, che sarebbe, secondo la Repubblica italiana, ormai conforme al valore parametrico di 1,5 mg/litro fissato da detta direttiva, è sufficiente rilevare che la Repubblica italiana non contesta la non conformità di tale livello per il periodo compreso tra l’anno 2018 e il primo semestre dell’anno 2019, che costituisce l’oggetto del presente ricorso. Del resto, come rilevato dalla Commissione nella sua memoria di replica, risulta dalla lettera dell’ASL di Viterbo del 24 febbraio 2022, allegata al controricorso della Repubblica italiana, che il valore parametrico in questione era stato, nuovamente, superato nel territorio dello stesso Comune.
72 Per quanto riguarda, poi, il livello di arsenico presente nelle acque del Comune di Civitella d’Agliano, se la Repubblica italiana afferma, nel controricorso, che esso sarebbe ritornato a livelli conformi nel 2021, occorre rilevare che i dati prodotti dalla Commissione mostrano un nuovo superamento del valore parametrico nel 2022 nel territorio di tale Comune. Inoltre, detto Stato membro non contesta, come sostenuto nella memoria di replica della Commissione, che i dati da esso forniti per quanto riguarda il Comune summenzionato per l’anno 2021 si riferiscono a dei punti di diffusione pubblica dell’acqua distinti dal punto di prelievo al quale fa riferimento il ricorso, e che essi vertono su parametri microbiologici.
73 Infine, per quanto riguarda gli altri Comuni oggetto del presente ricorso, occorre constatare che, alla luce dell’obbligo di risultato ricordato al punto 49 della presente sentenza, gli sforzi continui delle autorità italiane, fatti valere dalla Repubblica italiana nel controricorso, non possono far venir meno l’esistenza di un inadempimento di tale obbligo, per quanto notevoli siano tali sforzi (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2002, Commissione/Irlanda, C‑316/00, EU:C:2002:657, punto 37). In ogni caso, affermando di essere convinto che tali sforzi permetteranno di riportare i valori in questione alla normalità nel più breve tempo possibile, detto Stato membro conferma che, alla data del deposito del proprio controricorso, detti valori non erano ancora conformi alle prescrizioni della direttiva 98/83.
74 Risulta da quanto sopra esposto che la prima censura deve essere accolta.
Sulla seconda censura, relativa ad una violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83
Argomentazione delle parti
75 Con la sua seconda censura, la Commissione chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato quanto prima i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque nei Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania, per quanto riguarda il livello di concentrazione dell’arsenico nelle acque di questi Comuni, e nei Comuni di Bagnoregio e di Fabrica di Roma, per quanto riguarda il livello di concentrazione del fluoruro nelle acque di questi Comuni, la Repubblica italiana è venuta meno all’obbligo che le incombe in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83.
76 In primo luogo, essa sostiene che, nell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83, il legislatore dell’Unione europea si è riferito alla necessità di adottare misure in grado di riportare i livelli di concentrazione in questione al di sotto dei valori parametrici stabiliti dalla direttiva stessa. Infatti, tale disposizione istituirebbe una correlazione tra il ripristino della qualità delle acque destinate al consumo umano e il rispetto dei suddetti valori, ciò che sarebbe confermato da una lettura sistematica della direttiva in parola, supportata dall’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, di quest’ultima. Inoltre, il citato articolo 8, paragrafo 2, porrebbe l’accento sulla necessità di un’azione tempestiva, che sarebbe confermata dai considerando 2, 5 e 13 della medesima direttiva nonché dall’obbligo per gli Stati membri, previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultima, di esaminare «immediatamente», mediante un’indagine, qualsiasi inosservanza dei valori fissati dalla direttiva stessa.
77 In secondo luogo, la Commissione afferma che le autorità italiane non hanno adempiuto l’obbligo di adottare provvedimenti volti ad ottenere quanto prima la conformità dei valori di concentrazione di arsenico e fluoruro nelle acque ai valori parametrici indicati nell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83.
78 A questo proposito, in primo luogo, essa rileva che il mancato rispetto di detti valori non è dovuto all’impianto di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, bensì alla presenza di livelli eccessivi di arsenico e di fluoruro nelle acque, misurati in zone di captazione.
79 In secondo luogo, essa afferma che, come risulta dalla nota del 26 giugno 2018 delle autorità italiane, menzionata al punto 21 della presente sentenza, tali autorità avevano ben individuato la causa del continuo superamento dei valori in questione, vale a dire il mancato trasferimento della gestione degli impianti di depurazione delle acque ad una società ad hoc.
80 Orbene, secondo la Commissione, malgrado l’evidente superamento dei valori parametrici relativi all’arsenico e al fluoruro, constatato nel primo semestre del 2018, la risposta delle autorità italiane alle censure della Commissione confermerebbe che esse non avevano ancora preso tutte le misure necessarie, posto che dette autorità indicavano che nei confronti dei Comuni interessati la Regione Lazio avrebbe avviato, in futuro, l’esercizio di «poteri sostitutivi». Inoltre, le affermazioni di dette autorità, alla fine dell’anno 2018, confermerebbero, ad avviso della Commissione, che nessuna misura concreta era stata presa per rimediare a tale omissione. In tal modo, solo alla data del 25 marzo 2019 dette autorità avrebbero fornito una prima indicazione quanto ai tempi di rientro nei valori previsti dalla direttiva 98/83. Tuttavia, tanto i dati riferiti al secondo semestre dell’anno 2019 quanto quelli riguardanti gli anni 2020 e 2021 proverebbero che i provvedimenti necessari da esse annunciati non erano ancora stati adottati. In ogni caso, tali circostanze dimostrerebbero che simili provvedimenti non erano stati presi quanto prima, come richiesto dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83.
81 In terzo luogo, l’assenza di provvedimenti correttivi necessari sarebbe confermata dal fatto che, ad eccezione dei livelli di fluoruro nelle acque del Comune di Bagnoregio, tutti i superamenti dei valori parametrici costituenti l’oggetto della prima censura perdurerebbero ancor oggi. Essa sarebbe altresì corroborata dal mantenimento delle ordinanze sindacali di non potabilità nei Comuni interessati, ad eccezione di quello di Civitella d’Agliano.
82 In quarto luogo, risulterebbe da una comunicazione delle autorità italiane del 16 settembre 2021 che l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione Lazio nei confronti dei Comuni interessati non avrebbe avuto alcun seguito. Orbene, secondo le stesse autorità italiane, tale misura avrebbe permesso di rispettare i valori parametrici in questione. Inoltre, risulterebbe dalla medesima comunicazione che i provvedimenti adottati dalla Regione suddetta sembrano essere stati impugnati in sede giurisdizionale ed essere oggetto, a tale titolo, di una domanda di sospensione dei loro effetti.
83 Per parte sua, la Repubblica italiana sostiene che i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque nei Comuni interessati dal presente ricorso sono stati adottati quanto prima e che essa ha adempiuto l’obbligo che le incombe in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83.
84 A sostegno delle sue allegazioni, la Repubblica italiana fa riferimento alle azioni intraprese dalle autorità italiane a partire dall’anno 2011 per risolvere il problema della qualità dell’acqua nella provincia di Viterbo.
85 Più in particolare, in primo luogo, con un’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri, il presidente della Regione Lazio sarebbe stato nominato «commissario delegato per l’emergenza arsenico» e sarebbe stata prevista una serie di interventi destinati a permettere, grazie alla costruzione di impianti di dearsenificazione, di fornire acqua potabile alle popolazioni, i quali interventi sarebbero stati attuati mediante decreto del presidente della Regione Lazio. Inoltre, il suddetto commissario delegato avrebbe identificato i Comuni nei quali le concentrazioni di arsenico superavano il valore di 10 μg/litro autorizzato dal decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31, menzionato al punto 14 della presente sentenza, e, nel mese di novembre 2012, la Regione avrebbe concesso a quest’ultimo, in via provvisoria, un importo di EUR 24 235 000 per coprire tutti gli interventi previsti.
86 In secondo luogo, la Repubblica italiana evidenzia la situazione particolarmente complessa nella zona nella quale si trovavano i Comuni interessati dal presente ricorso, caratterizzata da una forte concentrazione di arsenico presente nella maggior parte delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile del territorio interessato, in ragione delle loro caratteristiche geologiche nonché degli schemi idrici fortemente frammentati, che non consentono un’agevole integrazione del sistema acquedottistico.
87 In terzo luogo, detto Stato membro fornisce, per ciascun Comune interessato dal presente ricorso, l’elenco degli interventi finanziati con le risorse regionali e dei lavori di conseguenza realizzati in questi Comuni nonché le date di ultimazione dei lavori, tutte antecedenti all’anno 2018.
88 In quarto luogo, la Repubblica italiana illustra le misure adottate dalla Regione Lazio per esercitare i propri poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni interessati. Nello specifico, con una nota del 13 marzo 2015, detta Regione avrebbe, segnatamente, diffidato i Comuni interessati dal presente ricorso a mettersi in conformità con i valori parametrici richiesti entro un termine di trenta giorni, diffida che sarebbe stata confermata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italia) nonché dal Consiglio di Stato (Italia). A seguito di una seconda nota del 24 aprile 2018 e di fronte all’inerzia dei Comuni interessati, detta Regione avrebbe proceduto all’esercizio dei propri poteri sostitutivi. Le decisioni relative a tale esercizio riguardanti i Comuni di Bagnoregio, Fabrica di Roma, Farnese e Ronciglione sarebbero state invero annullate. Tuttavia, l’approvvigionamento di acqua sarebbe avvenuto in conformità ai parametri di legge nei Comuni i cui impianti di depurazione erano gestiti dal gestore designato dalla Regione Lazio. Nel 2022, il Consiglio di Stato avrebbe infine confermato la fondatezza di dette decisioni e, all’esito del procedimento, la Regione Lazio avrebbe dunque ordinato il trasferimento degli impianti dei suddetti Comuni al medesimo gestore.
89 Nella sua memoria di replica, in primo luogo, la Commissione ribatte che gli elementi forniti dalle autorità italiane per quanto riguarda la situazione delle acque destinate al consumo umano prima del 31 dicembre 2012, peraltro non pertinenti in relazione al periodo considerato dal presente ricorso, mostrano che gli elevati livelli di arsenico e di fluoruro erano noti alle autorità italiane dall’anno 2009. Non si potrebbe dunque sostenere che, per quanto riguarda i sei Comuni interessati dal presente ricorso, i provvedimenti necessari ai fini del ripristino della qualità delle acque destinate al consumo umano sono stati, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83, adottati quanto prima.
90 In secondo luogo, la Commissione sostiene che gli interventi delle autorità italiane menzionati dalla Repubblica italiana per quanto riguarda i sei Comuni di cui sopra erano limitatissimi e manifestamente inadeguati, dal momento che non avrebbero permesso di porre fine ad una situazione che perdurava almeno dall’anno 2013 e che si sarebbe prolungata dopo la realizzazione di detti interventi. Del resto, l’assenza di interventi tempestivi ed efficaci al fine di adeguare i livelli di arsenico e di fluoruro ai limiti fissati dalla direttiva 98/83 sarebbe confermata dai documenti prodotti dalla Repubblica italiana per quanto riguarda i Comuni di Bagnoregio, Farnese, Ronciglione e Tuscania, che si riferirebbero ad iniziative avviate alla fine dell’anno 2021 dalle autorità italiane.
91 In terzo luogo, per quanto riguarda i ricorsi giurisdizionali proposti da quattro dei sei Comuni interessati, la Commissione afferma che, secondo la giurisprudenza, il ricorso a strumenti di tutela giurisdizionale previsti dal diritto interno non può pregiudicare l’esercizio del ricorso previsto dall’articolo 258 TFUE (sentenza del 10 luglio 2014, Commissione/Belgio, C‑421/12, EU:C:2014:2064, punti 43 e 44 nonché la giurisprudenza ivi citata). Ad ogni modo, i provvedimenti indicati dalle stesse autorità italiane come idonei a riportare i livelli in questione entro i limiti fissati dalla direttiva 98/83 sarebbero stati adottati soltanto in una data successiva addirittura al deposito del ricorso, ciò che confermerebbe che i detti provvedimenti non sono stati adottati quanto prima.
Giudizio della Corte
92 Con la seconda censura, la Commissione imputa alla Repubblica italiana di esser venuta meno all’obbligo che le incombe in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83, non avendo adottato quanto prima i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano nei Comuni considerati dal presente ricorso.
93 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva, se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultima, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5, e fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque, dando priorità all’esecuzione di tali provvedimenti, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana.
94 In primo luogo, occorre rilevare, così come ha fatto la Commissione, che, come risulta dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83, il ripristino della qualità delle acque destinate al consumo umano contemplato da tale disposizione deve intendersi come ristabilimento di una qualità di tali acque conforme ai valori parametrici previsti dal diritto nazionale, i quali, ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nell’allegato I di quest’ultima.
95 In secondo luogo, come si è rilevato ai punti 49, 70 e 73 della presente sentenza, l’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, letto in combinato disposto con l’allegato I, parti A e B, di quest’ultima, addossa agli Stati membri un obbligo di risultato per quanto riguarda le misure adottate affinché le acque suddette siano, almeno, conformi alle prescrizioni del citato allegato I. Ne consegue che, alla luce del nesso diretto istituito dall’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva tra il mancato rispetto di tali prescrizioni e l’obbligo di provvedere all’adozione dei provvedimenti correttivi necessari (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C‑488/15, EU:C:2017:267, punto 82), quest’ultimo obbligo deve essere esso stesso considerato come un obbligo di risultato, che impone agli Stati membri di fare in modo che venga ottenuto il ripristino di una qualità di tali acque conforme ai valori parametrici fissati dal diritto nazionale ad un livello almeno altrettanto rigoroso di quello richiesto dalle suddette prescrizioni.
96 In terzo luogo, occorre rilevare che l’ultima disposizione sopra citata impone agli Stati membri di provvedere affinché i suddetti provvedimenti correttivi vengano adottati «quanto prima». Essa fissa dunque nei confronti di detti Stati membri un dovere di celerità, il quale è rafforzato dall’obbligo complementare enunciato dalla medesima disposizione di «[dare] priorità all[’esecuzione dei suddetti provvedimenti], tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana». Infatti, una tale celerità è richiesta al fine di non compromettere l’obiettivo, enunciato nel considerando 13 della direttiva 98/83, di garantire, mediante la fissazione di siffatti valori parametrici, un livello elevato di tutela della salute.
97 Di conseguenza, si deve desumere dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva che questo dovere di celerità si impone allo Stato membro interessato a partire dalla data in cui esso deve adottare i provvedimenti necessari per adempiere i propri obblighi in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva, nell’ipotesi in cui, malgrado le misure da esso adottate a tal fine, i valori parametrici fissati nell’allegato I di quest’ultima siano stati superati (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C‑488/15, EU:C:2017:267, punti 91 e 114).
98 In quarto luogo, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 98/83, si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto i loro obblighi di cui a tale disposizione, nonché all’articolo 4 e all’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva quando si possa dimostrare che l’inosservanza dei valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5 di quest’ultima è dovuta all’impianto di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, fatta eccezione per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, quali scuole, ospedali e ristoranti. Ne consegue che, indicando, al citato articolo 8, paragrafo 2, che gli Stati membri devono prendere i provvedimenti correttivi necessari «salvo l’articolo 6, paragrafo 2», il legislatore dell’Unione ha inteso esonerare gli Stati membri dall’obbligo di adottare tali provvedimenti soltanto nel caso in cui quest’ultima disposizione sia applicabile.
99 Nel caso di specie, anzitutto, come si è già rilevato nell’ambito dell’esame della prima censura, ai punti 56 e 57 della presente sentenza, gli Stati membri erano tenuti a prendere le misure necessarie per garantire la conformità della qualità delle acque destinate al consumo umano alla direttiva 98/83 al più tardi entro la data del 25 dicembre 2003 e le deroghe all’applicazione dei valori parametrici fissati da tale direttiva, concesse alla Repubblica italiana, hanno avuto termine il 31 dicembre 2012, cosicché i suddetti valori erano, in ogni caso, pienamente applicabili nel territorio di tale Stato membro alla data del 1° gennaio 2013.
100 Ne consegue che i superamenti dei suddetti valori parametrici constatati a partire da quest’ultima data, per quanto riguarda l’arsenico e il fluoruro, imponevano alle autorità italiane di provvedere all’adozione, quanto prima, di provvedimenti correttivi efficaci, che permettessero di ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano nel territorio dei Comuni interessati.
101 Poi, come risulta dalla lettera di messa in mora della Commissione dell’11 luglio 2014, e come confermato dalla Repubblica italiana nelle sue comunicazioni del 16 e del 19 settembre 2014, persistenti superamenti del valore parametrico relativo all’arsenico, segnatamente nei sei Comuni interessati dal presente ricorso, nonché del valore parametrico relativo al fluoruro nei Comuni di Bagnoregio e di Fabrica di Roma erano già registrati al 31 dicembre 2013.
102 Inoltre, come risulta dai chiarimenti della Repubblica italiana contenuti nel controricorso, le autorità italiane non ignoravano le cause sistemiche di tali superamenti, le quali, secondo detto Stato membro, sono riconducibili, segnatamente, alle caratteristiche del territorio in questione, ossia, da un lato, sul piano geologico, ad una forte concentrazione di arsenico presente nelle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e, dall’altro, a schemi idrici fortemente frammentati che non consentono una agevole integrazione del sistema acquedottistico.
103 Invero, come spiegato dalla Repubblica italiana, le autorità nazionali e quelle regionali hanno effettuato un certo numero di interventi intesi, in particolare, a dotare i Comuni interessati da questi superamenti di impianti di depurazione delle acque. Tuttavia, come rilevato dalla Commissione, tali interventi, che si sono tradotti nella realizzazione di lavori nei sei Comuni interessati dal presente ricorso, scaglionati tra l’anno 2014 e l’anno 2016 al più tardi, non hanno permesso di porre fine ai suddetti superamenti, i quali, come si è constatato ai punti da 59 a 66 del presente ricorso, persistevano ancora non soltanto alla data in cui è scaduto il termine fissato nel parere motivato, ma anche successivamente a questa data.
104 Del resto, come si evince dalle spiegazioni di detto Stato membro e dagli elementi da esso presentati a sostegno di queste ultime, gli interventi suddetti erano parziali, dato che non hanno permesso di assicurare la conformità ai valori parametrici fissati dalla direttiva 98/83 della totalità dei punti di approvvigionamento situati nel territorio di tali Comuni, tenendo presente che alcuni dei lavori necessari erano, nel 2021, ancora in corso.
105 Peraltro, come rilevato dalla Commissione nel ricorso, la nota delle autorità italiane del 26 giugno 2018, menzionata al punto 21 della presente sentenza, mostra che dette autorità erano consapevoli che la persistente inosservanza di questi valori nei Comuni suddetti era dovuta, in particolare, al fatto che gli impianti di depurazione delle acque realizzati nei territori di tali Comuni non erano ancora stati trasferiti al gestore designato dalla Regione Lazio. Per il resto, risulta dagli elementi sottoposti alla Corte che dette autorità imputavano già tali superamenti a problemi di gestione di tali impianti sin dall’anno 2016. Come altresì rilevato dalla Commissione, le suddette autorità hanno continuato a riferirsi a tali problemi in una comunicazione del mese di dicembre 2018 e nella loro risposta al parere motivato in data 25 marzo 2019, annunciando, in quest’ultima, che un termine di nove mesi sarebbe stato necessario per risolvere i suddetti problemi.
106 Inoltre, come risulta dai documenti prodotti dalla Repubblica italiana a sostegno del proprio controricorso, la Regione Lazio ha diffidato i Comuni interessati affinché procedessero al suddetto trasferimento, una prima volta il 13 marzo 2015, e una seconda volta il 24 aprile 2018. Tuttavia, secondo gli elementi forniti nella memoria di controreplica, soltanto con nota del 4 ottobre 2022 il gestore designato da detta Regione ha segnalato di aver preso in carico gli impianti di potabilizzazione delle acque dei Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese e Tuscania e acquisito quelli del Comune di Ronciglione.
107 Infine, come giustamente rilevato dalla Commissione nel ricorso, e come risulta dalle allegazioni della stessa Repubblica italiana, l’inosservanza dei valori parametrici relativi all’arsenico e al fluoruro risulta non già, nel caso di specie, da problemi imputabili all’impianto di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 98/83, bensì dalla presenza di valori eccessivi di arsenico e di fluoruro misurati in zone di captazione delle acque destinate al consumo umano. Ne consegue che, poiché la disposizione di cui sopra non è applicabile nel caso di specie, detto Stato membro non può essere esonerato dall’obbligo che gli incombe in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva in parola.
108 Alla luce di quanto sopra esposto, occorre considerare che i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque nel territorio dei comuni interessati dal presente ricorso non sono stati adottati quanto prima, e che di conseguenza la Repubblica italiana è venuta meno all’obbligo che le incombe in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83.
109 Ne consegue che la seconda censura deve essere accolta.
110 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù:
– del combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83, non avendo adottato misure atte ad assicurare il rispetto dei valori parametrici indicati nell’allegato I, parte B, di detta direttiva, per quanto riguarda, da un lato, il livello di concentrazione dell’arsenico nelle acque del Comune di Bagnoregio, a partire dall’anno 2018, del Comune di Civitella d’Agliano, nel primo semestre dell’anno 2018, nel secondo semestre dell’anno 2019 e a partire dall’anno 2020, escluso il secondo semestre dell’anno 2021, del Comune di Fabrica di Roma, nel 2013 e a partire dall’anno 2015, del Comune di Farnese, nel 2013 e a partire dall’anno 2018, del Comune di Ronciglione, nel 2013, nel primo semestre dell’anno 2018 e nel primo semestre dell’anno 2019, e in seguito a partire dall’anno 2020, e del Comune di Tuscania, dall’anno 2018 fino ad oggi, escluso il primo semestre dell’anno 2019, e per quanto riguarda, dall’altro lato, il livello di concentrazione del fluoruro nelle acque del Comune di Bagnoregio, dall’anno 2018 al primo semestre dell’anno 2019, e del Comune di Fabrica di Roma, nel 2018, nel primo semestre dell’anno 2019 e nel secondo semestre dell’anno 2021;
– dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83, non avendo provveduto affinché fossero adottati quanto prima i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano nei Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania, per quanto riguarda il livello di concentrazione dell’arsenico in tali acque, e nei Comuni di Bagnoregio e di Fabrica di Roma, per quanto riguarda il livello di concentrazione del fluoruro nelle acque di questi ultimi.
Sulle spese
111 A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso chiedendo la condanna della Repubblica italiana e quest’ultima è rimasta soccombente nei motivi proposti, occorre condannare tale Stato membro alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù:
– del combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, non avendo adottato misure atte ad assicurare il rispetto dei valori parametrici indicati nell’allegato I, parte B, di detta direttiva, per quanto riguarda, da un lato, il livello di concentrazione dell’arsenico nelle acque del Comune di Bagnoregio, a partire dall’anno 2018, del Comune di Civitella d’Agliano, nel primo semestre dell’anno 2018, nel secondo semestre dell’anno 2019 e a partire dall’anno 2020, escluso il secondo semestre dell’anno 2021, del Comune di Fabrica di Roma, nel 2013 e a partire dall’anno 2015, del Comune di Farnese, nel 2013 e a partire dall’anno 2018, del Comune di Ronciglione, nel 2013, nel primo semestre dell’anno 2018 e nel primo semestre dell’anno 2019, e in seguito a partire dall’anno 2020, e del Comune di Tuscania, dall’anno 2018 fino ad oggi, escluso il primo semestre dell’anno 2019, e per quanto riguarda, dall’altro lato, il livello di concentrazione del fluoruro nelle acque del Comune di Bagnoregio, dall’anno 2018 al primo semestre dell’anno 2019, e del Comune di Fabrica di Roma, nel 2018, nel primo semestre dell’anno 2019 e nel secondo semestre dell’anno 2021, nonché
– dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83, non avendo provveduto affinché fossero adottati quanto prima i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano nei Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania, per quanto riguarda il livello di concentrazione dell’arsenico in tali acque, e nei Comuni di Bagnoregio e di Fabrica di Roma, per quanto riguarda il livello di concentrazione del fluoruro nelle acque di questi ultimi.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Gratsias |
Jarukaitis |
Csehi |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 settembre 2023.
Il cancelliere |
Il presidente di sezione |
A. Calot Escobar |
D. Gratsias |
* Lingua processuale: l’italiano.