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Document 62022CA0663

    Causa C-663/22, Expedia: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 maggio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italia) – Expedia Inc. / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2019/1150 – Articoli 1, 15, 16 e 18 – Obiettivo – Applicazione – Controllo – Revisione – Misure adottate da uno Stato membro – Obbligo di fornire informazioni relative alla situazione economica di un fornitore di servizi di intermediazione online]

    GU C, C/2024/4293, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4293/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4293/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2024/4293

    15.7.2024

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 maggio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italia) – Expedia Inc. / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

    (Causa C-663/22  (1) , Expedia)

    (Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) 2019/1150 - Articoli 1, 15, 16 e 18 - Obiettivo - Applicazione - Controllo - Revisione - Misure adottate da uno Stato membro - Obbligo di fornire informazioni relative alla situazione economica di un fornitore di servizi di intermediazione online)

    (C/2024/4293)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Expedia Inc.

    Resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

    Dispositivo

    Il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online,

    deve essere interpretato nel senso che:

    esso non giustifica, ai fini dell’adeguata ed efficace applicazione del medesimo regolamento, l’adozione da parte di uno Stato membro di misure ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online sono obbligati, allo scopo di prestare i loro servizi in tale Stato membro, a trasmettere periodicamente a un’autorità di quest’ultimo un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi degli stessi fornitori.


    (1)   GU C 63 del 20.2.2023.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4293/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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