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Document 62022CA0462

    Causa C-462/22, BM (Residenza del richiedente il divorzio): Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — BM / LO [Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino – Forum actoris – Condizione – Residenza abituale dell’attore nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita durante l’intero periodo immediatamente precedente alla domanda]

    GU C 296 del 21.8.2023, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.8.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 296/12


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — BM / LO

    [Causa C-462/22 (1), BM (Residenza del richiedente il divorzio)]

    (Rinvio pregiudiziale - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino - Forum actoris - Condizione - Residenza abituale dell’attore nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita durante l’intero periodo immediatamente precedente alla domanda)

    (2023/C 296/13)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: BM

    Resistente: LO

    Dispositivo

    L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,

    deve essere interpretato nel senso che:

    tale disposizione subordina la competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro a conoscere di una domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale alla circostanza che l’attore, cittadino di tale Stato membro, fornisca la prova di aver acquisito la residenza abituale in detto Stato membro almeno da sei mesi immediatamente precedenti alla presentazione della sua domanda.


    (1)  GU C 359 del 19.9.2022.


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