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Document 62022CA0242
Case C-242/22 PPU: Judgment of the Court (First Chamber) of 1 August 2022 (request for a preliminary ruling from the Tribunal da Relação de Évora — Portugal) — Criminal proceedings against TL (Reference for a preliminary ruling — Urgent preliminary ruling procedure — Judicial cooperation in criminal matters — Directive 2010/64/EU — Right to interpretation and translation — Article 2(1) and Article 3(1) — Concept of an ‘essential document’ — Directive 2012/13/EU — Right to information in criminal proceedings — Article 3(1)(d) — Scope — Not implemented in domestic law — Direct effect — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 47 and Article 48(2) — European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms — Article 6 — Suspended prison sentence with probation — Breach of the probation conditions — Failure to translate an essential document and absence of an interpreter when that document was being drawn up — Revocation of the suspension of the prison sentence — Failure to translate the procedural acts relating to that revocation — Consequences for the validity of that revocation — Procedural defect resulting in relative nullity)
Causa C-242/22 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Procedimento penale a carico di TL (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di «documento fondamentale» – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) – Ambito di applicazione – Omesso recepimento in diritto nazionale – Efficacia diretta – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 e articolo 48, paragrafo 2 – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Condanna a una pena detentiva accompagnata dalla sospensione condizionale della medesima in regime di libertà vigilata – Inadempimento agli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata – Omessa traduzione di un documento fondamentale e assenza di interprete all’atto della redazione di quest’ultimo – Revoca della sospensione condizionale – Omessa traduzione degli atti processuali relativi a detta revoca – Conseguenze sulla validità di detta revoca – Vizio di procedura sanzionato con una nullità relativa)
Causa C-242/22 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Procedimento penale a carico di TL (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di «documento fondamentale» – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) – Ambito di applicazione – Omesso recepimento in diritto nazionale – Efficacia diretta – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 e articolo 48, paragrafo 2 – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Condanna a una pena detentiva accompagnata dalla sospensione condizionale della medesima in regime di libertà vigilata – Inadempimento agli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata – Omessa traduzione di un documento fondamentale e assenza di interprete all’atto della redazione di quest’ultimo – Revoca della sospensione condizionale – Omessa traduzione degli atti processuali relativi a detta revoca – Conseguenze sulla validità di detta revoca – Vizio di procedura sanzionato con una nullità relativa)
GU C 359 del 19.9.2022, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 359/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Procedimento penale a carico di TL
(Causa C-242/22 PPU) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2010/64/UE - Diritto all’interpretazione e alla traduzione - Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di «documento fondamentale» - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) - Ambito di applicazione - Omesso recepimento in diritto nazionale - Efficacia diretta - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 e articolo 48, paragrafo 2 - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Articolo 6 - Condanna a una pena detentiva accompagnata dalla sospensione condizionale della medesima in regime di libertà vigilata - Inadempimento agli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata - Omessa traduzione di un documento fondamentale e assenza di interprete all’atto della redazione di quest’ultimo - Revoca della sospensione condizionale - Omessa traduzione degli atti processuali relativi a detta revoca - Conseguenze sulla validità di detta revoca - Vizio di procedura sanzionato con una nullità relativa)
(2022/C 359/13)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação de Évora
Parte nel procedimento penale principale
TL
con l’intervento di: Ministério Público
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letti alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dei diritti sanciti da dette disposizioni di tali direttive dev’essere invocata dal beneficiario di detti diritti entro un termine determinato, a pena di decadenza, quando questo termine inizia a decorrere ancor prima che l’interessato sia stato informato, in una lingua che egli parla o comprende, da un lato, dell’esistenza e della portata del suo diritto all’interpretazione e alla traduzione e, dall’altro, dell’esistenza e del contenuto del documento fondamentale in questione nonché degli effetti collegati a quest’ultimo.