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Document 62022CA0242

    Causa C-242/22 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Procedimento penale a carico di TL (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di «documento fondamentale» – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) – Ambito di applicazione – Omesso recepimento in diritto nazionale – Efficacia diretta – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 e articolo 48, paragrafo 2 – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Condanna a una pena detentiva accompagnata dalla sospensione condizionale della medesima in regime di libertà vigilata – Inadempimento agli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata – Omessa traduzione di un documento fondamentale e assenza di interprete all’atto della redazione di quest’ultimo – Revoca della sospensione condizionale – Omessa traduzione degli atti processuali relativi a detta revoca – Conseguenze sulla validità di detta revoca – Vizio di procedura sanzionato con una nullità relativa)

    GU C 359 del 19.9.2022, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 359/11


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Procedimento penale a carico di TL

    (Causa C-242/22 PPU) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2010/64/UE - Diritto all’interpretazione e alla traduzione - Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di «documento fondamentale» - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) - Ambito di applicazione - Omesso recepimento in diritto nazionale - Efficacia diretta - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 e articolo 48, paragrafo 2 - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Articolo 6 - Condanna a una pena detentiva accompagnata dalla sospensione condizionale della medesima in regime di libertà vigilata - Inadempimento agli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata - Omessa traduzione di un documento fondamentale e assenza di interprete all’atto della redazione di quest’ultimo - Revoca della sospensione condizionale - Omessa traduzione degli atti processuali relativi a detta revoca - Conseguenze sulla validità di detta revoca - Vizio di procedura sanzionato con una nullità relativa)

    (2022/C 359/13)

    Lingua processuale: il portoghese

    Giudice del rinvio

    Tribunal da Relação de Évora

    Parte nel procedimento penale principale

    TL

    con l’intervento di: Ministério Público

    Dispositivo

    L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letti alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dei diritti sanciti da dette disposizioni di tali direttive dev’essere invocata dal beneficiario di detti diritti entro un termine determinato, a pena di decadenza, quando questo termine inizia a decorrere ancor prima che l’interessato sia stato informato, in una lingua che egli parla o comprende, da un lato, dell’esistenza e della portata del suo diritto all’interpretazione e alla traduzione e, dall’altro, dell’esistenza e del contenuto del documento fondamentale in questione nonché degli effetti collegati a quest’ultimo.


    (1)  GU C 257 del 4.7.2022.


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