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Document 62022CA0021

Causa C-21/22, OP (Scelta di uno Stato terzo per la successione): Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu — Polonia) — OP / Notariusz Justyna Gawlica [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge nazionale applicabile in materia di successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 22 – Clausola sulla scelta della legge applicabile – Ambito di applicazione ratione personae – Cittadino di uno Stato terzo – Articolo 75 – Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore – Accordo bilaterale tra la Repubblica di Polonia e l’Ucraina]

GU C, C/2023/932, 27.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/932/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/932/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2023/932

27.11.2023

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu — Polonia) — OP / Notariusz Justyna Gawlica

[Causa C-21/22 (1), OP (Scelta di uno Stato terzo per la successione)]

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Legge nazionale applicabile in materia di successioni - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Articolo 22 - Clausola sulla scelta della legge applicabile - Ambito di applicazione ratione personae - Cittadino di uno Stato terzo - Articolo 75 - Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore - Accordo bilaterale tra la Repubblica di Polonia e l’Ucraina)

(C/2023/932)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Opolu

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: OP

Convenuta: Notariusz Justyna Gawlica

con l’intervento di: Marcin Margoński

Dispositivo

1)

L’articolo 22 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo,

dev’essere interpretato nel senso che:

il cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro dell’Unione europea può scegliere la legge di tale Stato terzo come legge che disciplina la sua intera successione.

2)

L’articolo 75 del regolamento n. 650/2012, letto in combinato disposto con l’articolo 22 di tale regolamento,

dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che, qualora uno Stato membro dell’Unione abbia concluso, prima dell’adozione di detto regolamento, un accordo bilaterale con uno Stato terzo che designa la legge applicabile in materia di successioni e non prevede espressamente la possibilità di sceglierne un’altra, un cittadino di tale Stato terzo, residente nello Stato membro di cui trattasi, non possa scegliere la legge di detto Stato terzo per disciplinare la sua intera successione.


(1)   GU C 198, del 16.05.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/932/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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