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Document 62021TO0334

    Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 giugno 2022.
    Ana Carla Mendes de Almeida contro Consiglio dell'Unione europea.
    Funzione pubblica – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Nomina di uno dei candidati designati dal Portogallo – Assenza di controversia tra l’Unione e uno dei suoi agenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto e dal RAA – Articolo 270 TFUE – Incompetenza manifesta.
    Causa T-334/21.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:375

     ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    13 giugno 2022 ( *1 )

    «Funzione pubblica – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Nomina di uno dei candidati designati dal Portogallo – Assenza di controversia tra l’Unione e uno dei suoi agenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto e dal RAA – Articolo 270 TFUE – Incompetenza manifesta»

    Nella causa T‑334/21,

    Ana Carla Mendes de Almeida, residente a Sobreda (Portogallo), rappresentata da R. Leandro Vasconcelos, M. Marques de Carvalho e P. Almeida Sande, avvocati,

    ricorrente,

    contro

    Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da K. Pleśniak e J. Gil, in qualità di agenti,

    convenuto,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

    composto da H. Kanninen, presidente, M. Jaeger e O. Porchia (relatrice), giudici,

    cancelliere: E. Coulon

    vista la fase scritta del procedimento,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1

    Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la sig.ra Ana Carla Mendes de Almeida, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU 2020, L 244, pag. 18), nella parte in cui essa nomina il sig. José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra quale procuratore europeo della Procura europea (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nonché l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea dell’8 marzo 2021 recante rigetto del suo reclamo proposto il 10 febbraio 2021 avverso la decisione impugnata (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

    Fatti

    2

    Il 12 ottobre 2017, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1939, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, pag. 1). Ai sensi degli articoli 1 e 8 di tale regolamento, quest’ultimo istituisce la Procura europea («EPPO») in quanto organo dell’Unione e stabilisce le norme relative al suo funzionamento.

    3

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento, relativo alla struttura dell’EPPO, quest’ultima è organizzata a livello centrale e a livello decentrato.

    4

    Ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento 2017/1939, il personale dell’EPPO è definito come il personale a livello centrale che assiste il collegio, le camere permanenti, il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il direttore amministrativo nelle attività quotidiane di espletamento dei compiti dell’EPPO previsti da tale regolamento.

    5

    I compiti e le funzioni dei procuratori europei sono definiti all’articolo 12 del regolamento in parola.

    6

    Per quanto riguarda la loro nomina, a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, ciascuno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO deve designare tre candidati al posto di procuratore europeo tra candidati che sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato, che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

    7

    L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939 prevede che il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del medesimo regolamento, seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione. La stessa disposizione precisa che, se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, seleziona e nomina i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni e, alla fine del periodo di sei anni, può decidere di prorogare il mandato per un massimo di tre anni. L’articolo 16, paragrafo 4, del medesimo regolamento prevede che ogni tre anni si proceda a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei e che il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, adotti disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato.

    8

    Conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939, il Consiglio stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione.

    9

    L’articolo 96 del regolamento 2017/1939, recante disposizioni generali relative al personale, prevede, al paragrafo 1, primo comma, che, salvo altrimenti stabilito in tale regolamento, al procuratore capo europeo e ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati, al direttore amministrativo e al personale dell’EPPO si applicano lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (in prosieguo: il «RAA») e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione dello Statuto e del RAA. A norma del secondo comma di tale disposizione, il procuratore capo europeo e i procuratori europei sono assunti come agenti temporanei dell’EPPO ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA.

    10

    Per quanto riguarda il personale dell’EPPO, il paragrafo 2 del medesimo articolo 96 dispone che tale personale è assunto in base alle norme e regolamentazioni che si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.

    11

    Il 13 luglio 2018, il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939 (GU 2018, L 282, pag. 8).

    12

    Il 23 aprile 2019, al termine della procedura di selezione nazionale, sono stati selezionati i tre candidati al posto di procuratore europeo che dovevano essere designati dalla Repubblica portoghese. La ricorrente faceva parte di essi. Ella esercita dal 2012 le funzioni di procuratore della Repubblica portoghese presso il Departamento Central de Investigação e Ação Penal (dipartimento centrale delle indagini e dell’azione penale) e, nel gennaio 2020, è stata designata coordinatrice della sezione per le indagini e la prevenzione della criminalità relativa ai fondi dell’Unione. Tra gli altri due candidati selezionati figurava il sig. Moreira Alves d’Oliveira Guerra. I nomi dei tre candidati selezionati sono stati comunicati al comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939. I candidati erano classificati in ordine alfabetico.

    13

    Il 24 ottobre 2019, la ricorrente è stata ascoltata dal comitato di selezione, il quale, il 18 novembre 2019, ha trasmesso al Consiglio il proprio parere motivato, indicando il seguente ordine di preferenza per i tre candidati designati dalla Repubblica portoghese: 1) la ricorrente; 2) il sig. Moreira Alves d’Oliveira Guerra; 3) il sig. João Conde Correia dos Santos.

    14

    Il 27 luglio 2020, il Consiglio ha adottato la decisione impugnata.

    15

    Ai sensi dell’articolo 2 di tale decisione:

    «Sono nominati procuratori europei dell’EPPO quali agenti temporanei di grado AD 13 per un periodo non rinnovabile di tre anni a decorrere dal 29 luglio 2020:

    (…)

    sig. (…) Moreira Alves d’Oliveira Guerra».

    16

    Il 22 ottobre 2020, la ricorrente ha presentato al Consiglio, ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto, un reclamo avverso la decisione impugnata.

    17

    Il 5 febbraio 2021, la ricorrente ha proposto un ricorso sulla base dell’articolo 263 TFUE, registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero di causa T‑75/21, diretto all’annullamento della decisione impugnata.

    18

    Il 10 febbraio 2021, la ricorrente ha presentato un reclamo integrativo, nel quale ha dedotto la sopravvenienza di fatti nuovi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal Consiglio nella risposta al suo reclamo.

    19

    Con la decisione di rigetto del reclamo, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del Consiglio ha considerato il reclamo manifestamente irricevibile per via della sua incompetenza a darvi seguito.

    20

    Con ordinanza dell’8 luglio 2021, Mendes de Almeida/Consiglio (T‑75/21, non pubblicata, oggetto di impugnazione, EU:T:2021:424), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto il 5 febbraio 2021 in quanto irricevibile perché tardivo. L’impugnazione di cui tale ordinanza è stata oggetto è pendente dinanzi alla Corte.

    Conclusioni delle parti

    21

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione di rigetto del reclamo;

    annullare la decisione impugnata;

    condannare il Consiglio alle spese.

    22

    Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato;

    condannare la ricorrente alle spese.

    In diritto

    23

    In forza dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

    24

    Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, a norma dell’articolo 126 del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento.

    25

    Occorre senz’altro ricordare che la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, diretto all’annullamento della decisione impugnata e della decisione di rigetto del reclamo, sulla base dell’articolo 270 TFUE.

    26

    Dal tenore letterale di tale articolo risulta che la competenza ivi prevista si estende a qualsiasi controversia tra l’Unione e i suoi agenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto e dal RAA.

    27

    A tale riguardo, nell’atto introduttivo, la ricorrente giustifica la presentazione del ricorso sulla base dell’articolo summenzionato con il fatto che l’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 dispone che lo Statuto, il RAA e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni per l’applicazione dello Statuto e del RAA si applicano in particolare ai procuratori europei, salvo altrimenti stabilito, e che questi ultimi sono assunti come agenti temporanei dell’EPPO ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA. Orbene, nessuna disposizione del regolamento 2017/1939 escluderebbe l’applicazione dello Statuto e del RAA alla loro nomina.

    28

    La ricorrente precisa che, se è vero che la nomina dei procuratori europei ha luogo al più alto livello politico, ciò avviene anche per il procuratore capo europeo, il quale è nominato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Orbene, ella rileva che la decisione di esecuzione 2018/1696, al paragrafo VII.1 del suo allegato, prevede espressamente l’applicazione dei mezzi di ricorso dello Statuto ai candidati al posto di procuratore capo europeo esclusi dal comitato di selezione. Ciò dovrebbe condurre, per coerenza organica interna, a interpretare tale decisione di esecuzione nel senso che gli stessi mezzi di ricorso sono applicabili ai candidati a un posto di procuratore europeo. Il legislatore avrebbe inteso escludere solo le norme dello Statuto incompatibili con la natura della procedura di selezione dei procuratori europei, al fine di garantire la scelta di un procuratore europeo per ciascuno Stato membro che partecipa a tale cooperazione rafforzata e l’irricevibilità delle candidature di cittadini degli altri Stati membri.

    29

    Il fatto che la decisione di esecuzione 2018/1696 non preveda espressamente l’applicazione delle disposizioni dello Statuto ai procuratori europei non osterebbe a che possa essere proposto un ricorso avverso la decisione impugnata sulla base dell’articolo 270 TFUE. Sarebbe possibile presentare un reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto, purché esso soddisfi i requisiti di forma e il termine allo stesso applicabili, e l’articolo 270 TFUE dovrebbe essere inteso nel senso che esso si applica, in modo esclusivo, non solo alle persone che hanno lo status di funzionario o di agente non locale, ma anche a quelle che rivendicano tale status. Conformemente all’articolo 46 del RAA, le disposizioni del titolo VII dello Statuto, le quali precisano che i candidati a una funzione rientrante nell’ambito di applicazione del RAA sono soggetti agli articoli 90 e 91 dello Statuto, si applicherebbero per analogia. La ricorrente fa inoltre riferimento alla giurisprudenza secondo cui l’articolo 270 TFUE si applica anche ai candidati al posto di funzionario o di agente non locale.

    30

    La ricorrente aggiunge che il fatto che ella ha presentato, il 5 febbraio 2021, anche un ricorso sulla base dell’articolo 263 TFUE, registrato con il numero di causa T‑75/21, avverso la decisione impugnata, è irrilevante, e nega che possa sussistere una situazione di litispendenza per quanto attiene al ricorso in esame.

    31

    Per quanto riguarda sia la decisione impugnata sia la decisione di rigetto del reclamo, il Consiglio chiede il rigetto del ricorso. Esso considera manifestamente irricevibile la domanda di annullamento della decisione impugnata, per litispendenza e, in ogni caso, per incompetenza del Tribunale a conoscere della medesima ai sensi dell’articolo 270 TFUE. Esso ritiene manifestamente infondata la domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo.

    32

    Nel caso di specie, occorre rilevare che la controversia verte su due decisioni del Consiglio, una diretta a nominare una persona anziché un’altra in qualità di procuratore europeo per la Repubblica portoghese e l’altra volta a respingere il reclamo che la ricorrente, la quale non è stata nominata al posto di procuratore europeo per tale Stato membro, ha proposto avverso la decisione di nomina adottata dal Consiglio.

    33

    Per stabilire se a buon diritto la ricorrente abbia proposto il ricorso avverso tali decisioni sulla base dell’articolo 270 TFUE, occorre verificare se la controversia tra essa e il Consiglio riguardante le decisioni summenzionate rientri nell’ambito delle controversie tra l’Unione e i suoi agenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto e dal RAA.

    34

    A tale riguardo, occorre ricordare che la nozione di controversia tra l’Unione e i suoi agenti è interpretata dalla giurisprudenza estensivamente, il che porta a esaminare in tale ambito le controversie relative a persone che non hanno né lo status di funzionario né quello di agente, ma che lo rivendicano (v. sentenza del 5 ottobre 2004, Sanders e a./Commissione, T‑45/01, EU:T:2004:289, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Ciò si applica alle persone candidate a un posto le cui condizioni di nomina sono determinate dallo Statuto o dal RAA.

    35

    Per quanto riguarda l’EPPO, va rilevato che non tutte le disposizioni dello Statuto le sono di per sé applicabili. Dal regolamento 2017/1939 risulta che sono le disposizioni di tale regolamento a stabilire in che misura alcune delle disposizioni dello Statuto o del RAA si applicano ai procuratori europei.

    36

    Infatti, l’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 prevede che, «[s]alvo altrimenti stabilito nel presente regolamento», al procuratore capo europeo e ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati, al direttore amministrativo e al personale dell’EPPO si applicano lo Statuto e il RAA.

    37

    È utile sottolineare che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, punto 4, e dell’articolo 12 del regolamento 2017/1939, quali menzionate ai precedenti punti 4 e 5, i procuratori europei non fanno parte del personale dell’EPPO.

    38

    Per quanto riguarda la loro nomina, che è in discussione nella presente causa, l’articolo 16 di detto regolamento, quale ricordato ai punti 6 e 7 supra, istituisce una procedura specifica con modalità proprie.

    39

    In particolare, tale disposizione garantisce ai soli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO di avere, al termine della procedura di nomina, un procuratore europeo nominato dal Consiglio. Essa consente loro, prima di tale nomina, di designare tre candidati, i quali, tenuto conto dell’obbligo su di essi gravante di essere membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro che li designa, hanno in linea di principio la cittadinanza di quest’ultimo.

    40

    In tal modo, detta disposizione prevede una procedura sui generis, diversa da quella applicabile all’assunzione del personale dell’EPPO, personale questo che è assunto, conformemente all’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939, in base alle norme e regolamentazioni che si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.

    41

    Si deve osservare che la procedura di nomina dei procuratori europei non richiede il rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, quale previsto all’articolo 27 dello Statuto, a beneficio dei cittadini di tutti gli Stati membri, vale a dire anche di quelli che non partecipano alla cooperazione rafforzata.

    42

    Inoltre, dall’articolo 16 del regolamento 2017/1939 risulta che non spetta né all’APN né all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») dell’EPPO nominare i procuratori europei, ma al Consiglio. Il fatto che, nella decisione impugnata, sia precisato che le persone selezionate, tra cui il sig. Moreira Alves d’Oliveira Guerra, sono nominate procuratori europei quali agenti temporanei di grado AD 13 non può del resto essere sufficiente per dedurne che il Consiglio ha agito in qualità di APN o di AACC al momento della nomina dei procuratori europei.

    43

    Il carattere sui generis della procedura di nomina dei procuratori europei può spiegarsi con il fatto che, come giustamente rileva, in sostanza, il Consiglio, essa riguarda personalità chiamate a esercitare, nell’ambito di tale cooperazione, una responsabilità particolare di alto livello nel sistema istituzionale dell’Unione.

    44

    Occorre precisare che è solo dopo la nomina dei procuratori europei, in forza dell’articolo 16 del regolamento 2017/1939, che essi sono assunti, conformemente all’articolo 96, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, in qualità di agenti temporanei dell’EPPO ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA. Da detto comma risulta che solo le condizioni di impiego e di retribuzione dei procuratori europei rientrano nell’ambito del RAA e nella competenza dell’AACC dell’EPPO. Così non è per le condizioni e le procedure che portano alla loro nomina.

    45

    Atteso che queste ultime condizioni e procedure non sono determinate dallo Statuto o dal RAA, le relative controversie non possono quindi considerarsi controversie tra l’Unione e uno dei suoi agenti, ai sensi dell’articolo 270 TFUE.

    46

    Gli altri argomenti della ricorrente non sono idonei a rimettere in discussione una simile conclusione.

    47

    Da un lato, la ricorrente non può validamente invocare l’ordinanza dell’11 luglio 1996, Gomes de Sá Pereira/Consiglio (T‑30/96, EU:T:1996:107), per sostenere di aver proposto correttamente il suo ricorso sulla base dell’articolo 270 TFUE.

    48

    È vero che i punti da 22 a 25 dell’ordinanza dell’11 luglio 1996, Gomes de Sá Pereira/Consiglio (T‑30/96, EU:T:1996:107), contengono un richiamo, in sostanza, della giurisprudenza secondo cui la competenza del giudice dell’Unione a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l’Unione e gli agenti della stessa deve essere intesa nel senso che essa verte non solo sulle controversie riguardanti le persone che hanno lo status di funzionario o di agente non locale, ma anche su quelle relative a persone che rivendicano tale status, e si è ritenuto che la nomina dei membri delle commissioni di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovesse essere contestata attraverso i mezzi di ricorso previsti dallo Statuto.

    49

    Tuttavia, la soluzione adottata nell’ordinanza dell’11 luglio 1996, Gomes de Sá Pereira/Consiglio (T‑30/96, EU:T:1996:107), non è applicabile alla presente causa, giacché, come giustamente rilevato dal Consiglio, la nomina dei membri delle commissioni di ricorso dell’EUIPO si basa su una normativa diversa da quella applicabile alla nomina dei procuratori europei. Per quanto riguarda i membri di tali commissioni di ricorso, la normativa ivi afferente prevede l’applicazione dello Statuto, del RAA e dei relativi regolamenti di esecuzione al personale, di cui fanno parte detti membri (v., in tal senso, ordinanza del l’11 luglio 1996, Gomes de Sá Pereira/Consiglio, T‑30/96, EU:T:1996:107, punti 2223). Per quanto riguarda la nomina dei procuratori europei, invece, come risulta dai punti da 35 a 44 supra, il legislatore, nel regolamento 2017/1939, ha scelto di istituire un regime sui generis, secondo il quale i procuratori europei non fanno parte del personale dell’EPPO, come già riferito al punto 37 supra.

    50

    Dall’altro lato, l’allegato della decisione di esecuzione 2018/1696, nella parte relativa alla nomina del procuratore capo europeo, che la ricorrente parimenti invoca, non consente a quest’ultima di fondare il suo ricorso sull’articolo 270 TFUE.

    51

    Infatti, dalle disposizioni di tale allegato, in combinato disposto con gli articoli 14 e 16 del regolamento 2017/1939, risulta che i meccanismi di nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei sono ciascuno disciplinati da modalità specifiche, in tutte le fasi della procedura.

    52

    A tale riguardo, tenuto conto, in particolare, del fatto che la procedura di selezione del procuratore capo europeo ha inizio con un invito generale a presentare candidature, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la possibilità di presentare un reclamo presso il Consiglio, conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, è aperta ai soli candidati a tale posto di procuratore capo europeo avverso le decisioni del comitato di selezione che arrecano loro pregiudizio nonché avverso l’elenco redatto da tale comitato sul quale tali candidati non figurano.

    53

    Per contro, nell’ambito della procedura di nomina dei procuratori europei, che ha inizio con la designazione di tre candidati da parte di ciascuno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata, la possibilità di reclamo non può essere estesa alle decisioni del Consiglio di non nominare taluni candidati al posto di procuratore europeo, in assenza di una volontà chiaramente espressa dal legislatore.

    54

    Da tutto quanto precede risulta che la presente controversia non può essere considerata una controversia tra l’Unione e uno dei suoi agenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto e dal RAA, ai sensi dell’articolo 270 TFUE.

    55

    Il Tribunale è quindi manifestamente incompetente a conoscere del ricorso in esame avverso la decisione impugnata.

    56

    Inoltre, poiché quest’ultima non è una decisione rientrante nell’ambito dello Statuto e del RAA, non si può ritenere che il reclamo della ricorrente avverso la decisione impugnata nonché la decisione adottata dal Consiglio per respingere tale reclamo possano rientrare nell’ambito di applicazione dello Statuto e del RAA. Il Tribunale è quindi del pari manifestamente incompetente a conoscere della decisione di rigetto del reclamo.

    57

    Secondo la giurisprudenza, è la parte ricorrente a dover scegliere il fondamento giuridico del proprio ricorso e non il giudice dell’Unione a dover individuare personalmente il fondamento normativo più appropriato (v. sentenza del 24 ottobre 2014, Technische Universität Dresden/Commissione, T‑29/11, EU:T:2014:912, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, non è possibile ritenere che il ricorso in esame avverso la decisione impugnata sia proposto sulla base dell’articolo 263 TFUE, in quanto la ricorrente ha espressamente invocato l’articolo 270 TFUE, indipendentemente dal fatto che la medesima ha già proposto un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE avverso la decisione impugnata nella causa T‑75/21, che ha già dato luogo all’ordinanza dell’8 luglio 2021, Mendes de Almeida/Consiglio (T‑75/21, non pubblicata, oggetto di impugnazione, EU:T:2021:424).

    58

    Quanto alla decisione di rigetto del reclamo, in ogni caso, anche supponendo che la ricorrente abbia inteso proporre il suo ricorso avverso tale decisione sulla base dell’articolo 263 TFUE nella presente causa e senza che occorra pronunciarsi sulla questione se un simile ricorso sia ricevibile, è sufficiente constatare, per le stesse ragioni esposte ai punti da 35 a 54 supra, che l’APN del Consiglio non era competente a conoscere del reclamo presentato dalla ricorrente sulla base dell’articolo 90 dello Statuto e che quindi giustamente l’ha respinto. Il ricorso è dunque, in ogni caso, manifestamente infondato sotto questo profilo.

    59

    Il ricorso, di conseguenza, deve essere respinto.

    Sulle spese

    60

    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    così provvede:

     

    1)

    Il ricorso è respinto.

     

    2)

    La sig.ra Ana Carla Mendes de Almeida è condannata alle spese.

     

    Lussemburgo, 13 giugno 2022

    Il cancelliere

    E. Coulon

    Il presidente

    H. Kanninen


    ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

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