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Document 62021TN0647

Causa T-647/21: Ricorso proposto il 1° ottobre 2021 — Sberbank Europe / BCE

GU C 481 del 29.11.2021, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 481/40


Ricorso proposto il 1o ottobre 2021 — Sberbank Europe / BCE

(Causa T-647/21)

(2021/C 481/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sberbank Europe AG (Vienna, Austria) (rappresentante: M. Fellner, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 2 agosto 2021 (1); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dodici motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato il divieto di essere punito due volte sancito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dall’articolo 4 [del Protocollo n. 7] della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l’articolo 49 della Carta e l’articolo 7 della CEDU, in quanto ha irrogato una sanzione di importo superiore ai limiti previsti dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (2).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l’articolo 17 della Carta e l’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato il principio di buona fede, in quanto essa ha violato il criterio di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 7, del regolamento n. 1024/2013.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l’articolo 6 della CEDU.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato i limiti di importo delle sanzioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 97 della legge bancaria austriaca (in prosieguo: il «BWG») non è applicabile nel caso in cui il superamento del limite della grande esposizione non comporti alcun utile o non eviti alcuna perdita.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che il potere della convenuta di imporre interessi di recupero alla ricorrente è prescritto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 97 del BWG e dell’articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha applicato in modo errato l’articolo 97, paragrafo 1, del BWG in combinato disposto con l’articolo 30bis del BWG e con l’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

10.

Decimo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente non aveva intenzione di superare i limiti della grande esposizione ai sensi dell’articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013 (3).

11.

Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente non ha conseguito alcun utile né ha evitato alcuna perdita, di cui occorra procedere al recupero, a causa del superamento dei limiti della grande esposizione nel periodo controverso.

12.

Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha applicato in modo errato la propria discrezionalità, in quanto essa non ha concesso alla ricorrente la deroga prevista dell’articolo 396, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.


(1)  N. ECB-SSM-2021-ATSBE-7 — ESA-2020-00000051.

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. (GU 2013, L 176, pag. 1).


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