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Document 62021TN0643

    Causa T-643/21: Ricorso proposto il 5 ottobre 2021 — Foodwatch / Commissione

    GU C 481 del 29.11.2021, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 481/38


    Ricorso proposto il 5 ottobre 2021 — Foodwatch / Commissione

    (Causa T-643/21)

    (2021/C 481/53)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Foodwatch eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: R. Klinger, C. Douhaire e S. Ernst, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione del 5 agosto 2021 [C(2021)5963 final], adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 e recante rigetto della domanda di conferma del ricorrente del 6 maggio 2021 volta ad ottenere un accesso completo al documento «Briefing for the EU RCF co-chair for the Regulatory Cooperation Forum meeting on 3-4 February 2020» [Ares(2021)1264866], nella parte in cui il rigetto si fonda sul motivo di diniego di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, e

    condannare la Commissione alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dal ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso contro la decisione della Commissione C(2021)5963 final del 5 agosto 2021, con cui gli viene negato l’accesso completo ad un documento relativo alla preparazione di una riunione del Forum di cooperazione normativa (RCF) per l’Accordo economico e commerciale globale tra Unione europea e Canada (CETA), il ricorrente deduce i seguenti motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (1) determinata da un’applicazione erronea del diritto.

    È errata la supposizione di un pregiudizio alle relazioni internazionali ai sensi di tale disposizione, con la motivazione che la divulgazione di considerazioni strategiche interne potrebbe nuocere alla proficua conclusione degli scambi in corso ai fini dell’attuazione dell’accordo.

    È errata la supposizione di un pregiudizio alle relazioni internazionali ai sensi di tale disposizione, con la motivazione che le informazioni utilizzate potrebbero essere impiegate da Stati terzi contro l’Unione europea.

    È altresì errata la supposizione di un pregiudizio alle relazioni internazionali ai sensi di tale disposizione, con la motivazione che altrimenti la cooperazione con il Canada potrebbe subire un danno.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto è stata erroneamente disposta la divulgazione soltanto di alcune parti del documento controverso.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il diniego di accesso è privo di limite temporale.

    4.

    Quarto motivo, violazione dell’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


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