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Document 62021TN0643
Case T-643/21: Action brought on 5 October 2021 — Foodwatch v Commission
Causa T-643/21: Ricorso proposto il 5 ottobre 2021 — Foodwatch / Commissione
Causa T-643/21: Ricorso proposto il 5 ottobre 2021 — Foodwatch / Commissione
GU C 481 del 29.11.2021, p. 38–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 481/38 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2021 — Foodwatch / Commissione
(Causa T-643/21)
(2021/C 481/53)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Foodwatch eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: R. Klinger, C. Douhaire e S. Ernst, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 5 agosto 2021 [C(2021)5963 final], adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 e recante rigetto della domanda di conferma del ricorrente del 6 maggio 2021 volta ad ottenere un accesso completo al documento «Briefing for the EU RCF co-chair for the Regulatory Cooperation Forum meeting on 3-4 February 2020» [Ares(2021)1264866], nella parte in cui il rigetto si fonda sul motivo di diniego di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, e |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso contro la decisione della Commissione C(2021)5963 final del 5 agosto 2021, con cui gli viene negato l’accesso completo ad un documento relativo alla preparazione di una riunione del Forum di cooperazione normativa (RCF) per l’Accordo economico e commerciale globale tra Unione europea e Canada (CETA), il ricorrente deduce i seguenti motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (1) determinata da un’applicazione erronea del diritto.
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto è stata erroneamente disposta la divulgazione soltanto di alcune parti del documento controverso. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il diniego di accesso è privo di limite temporale. |
4. |
Quarto motivo, violazione dell’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).