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Document 62021TN0334

    Causa T-334/21: Ricorso proposto il 12 giugno 2021 — Mendes de Almeida/Consiglio

    GU C 320 del 9.8.2021, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 320/46


    Ricorso proposto il 12 giugno 2021 — Mendes de Almeida/Consiglio

    (Causa T-334/21)

    (2021/C 320/52)

    Lingua processuale: il portoghese

    Parti

    Ricorrente: Ana Carla Mendes de Almeida (Sobreda, Portogallo) (rappresentanti: R. Leandro Vasconcelos e M. Marques de Carvalho, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    anullare la decisione del Consiglio dell’8 marzo 2021, riguardante il reclamo e il reclamo integrativo presentati dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea contro la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio dell’Unione europea, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea, nella parte in cui nomina procuratore europeo per la Procura europea quale agente temporaneo nel grado AD 13, per un periodo non rinnovabile di tre anni a decorrere dal 29 luglio 2020, José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra, uno dei tre candidati inizialmente designati dal Portogallo (GU 2020, L 244, pag. 18);

    anullare la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea, nella parte in cui nomina procuratore europeo per la Procura europea quale agente temporaneo nel grado AD 13, per un periodo non rinnovabile di tre anni a decorrere dal 29 luglio 2020, José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra;

    condannare il Consiglio dell’Unione europea al pagamento delle spese di ambo le parti.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi:

    1)

    Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto il Consiglio ritiene di non essere l’«autorità che ha il potere di nomina» («APN») ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari, letto in combinato disposto con l’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, quando procede alla nomina dei procuratori europei a norma dell’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939.

    2)

    Secondo motivo, vertente sulla violazione delle norme applicabili alla nomina dei procuratori europei, garanti del principio d’indipendenza della procura europea. La ricorrente sostiene che la contestazione del governo portoghese, mediante lettera inviata al Consiglio dell’Unione europea il 29 novembre 2019, della graduatoria fatta dal comitato di selezione, cui fa riferimento l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, dei candidati proposti dallo stesso governo, con l’indicazione di un candidato diverso da quello di sua preferenza e il suo accoglimento da parte del Consiglio, mette in discussione l’architettura del procedimento di nomina dei procuratori europei.

    3)

    Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto relativo ai presupposti della decisione. La ricorrente afferma, in particolare, che la lettera del 29 novembre 2019, inviata dal governo portoghese al Consiglio, conteneva due errori gravi, peraltro riconosciuti dal governo portoghese stesso. Detti errori consistevano nella menzione del candidato preferito dal governo portoghese, ripetuta sei volte, come «il vice procuratore generale José Guerra», e, nell’affermazione che il medesimo procuratore aveva esercitato funzioni di indagine e accusatorie in un importante processo in materia di reati contro gli interessi finanziari dell’Unione europea.

    4)

    Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere. La ricorrente sostiene che gli obiettivi per i quali sono state attribuite competenze al Consiglio dell’Unione europea, nel contesto della selezione e della nomina dei procuratori europei, consistono nel garantire l’indipendenza dell'organo nonché nel nominare i candidati nazionali più qualificati e che offrano tutte le garanzie di indipendenza per esercitare la carica di procuratore europeo.

    5)

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione. La ricorrente afferma che, nella misura in cui il Consiglio si è discostato dal parere del comitato di selezione e, pertanto, dall’ordine di priorità basato sul risultato della valutazione di tale comitato, una motivazione di carattere generale sotto forma di mero riferimento a una «diversa valutazione dei meriti dei candidati effettuata nell’ambito dei pertinenti organi preparatori del Consiglio» equivale ad un’assenza totale di motivazione, che non consente alla ricorrente di conoscere i motivi di detto discostamento.

    6)

    Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione. La ricorrente fa valere che il Consiglio, nel procedere a una «diversa valutazione dei meriti dei candidati effettuata nell’ambito dei pertinenti organi preparatori del Consiglio», per quanto la concerne, ha violato il principio della parità di trattamento e di non discriminazione.


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