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Document 62021TN0309

    Causa T-309/21: Ricorso proposto il 24 maggio 2021 — TC/Parlamento

    GU C 320 del 9.8.2021, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 320/42


    Ricorso proposto il 24 maggio 2021 — TC/Parlamento

    (Causa T-309/21)

    (2021/C 320/48)

    Lingua processuale: il lituano

    Parti

    Ricorrente: TC (rappresentante: D. Aukštuolytė, lawyer)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 16 marzo 2021;

    annullare la nota di addebito n. 7010000523 emessa dal Parlamento europeo il 31 marzo 2021;

    condannare il Parlamento alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che il Parlamento ha adottato la sua decisione con un ritardo ingiustificato, irragionevole ed iniquo, non rispettando il principio del termine ragionevole nei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza, i diritti della difesa del ricorrente sono stati violati per effetto del tardivo avvio del procedimento di recupero nei suoi confronti, poiché la durata di tale procedimento lo ha privato della possibilità di difendersi efficacemente dagli addebiti formulati nei suoi confronti e di produrre prove.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo, su cui si fonda la nota di addebito, in quanto atto giuridico che colpisce il ricorrente, è stata adottata in violazione dei principi di imparzialità e di equità del procedimento, di parità delle armi nonché dei diritti della difesa del ricorrente:

    il Parlamento ha violato l'obbligo di motivazione e il diritto del ricorrente di essere ascoltato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e c), della Carta, basando la decisione impugnata su constatazioni fatte dal Tribunale in una causa in cui il ricorrente non era coinvolto ed in merito alla quale non ha avuto la possibilità di essere sentito;

    il Parlamento non ha fornito al ricorrente le prove sulle quali ha indirettamente basato la decisione impugnata, né ha fornito al ricorrente ulteriori informazioni necessarie per consentirgli di esercitare correttamente il suo diritto di essere ascoltato (presentare osservazioni), in violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), della Carta.

    3.

    Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione da parte del Parlamento, in quanto non ha valutato gli elementi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno del fatto che gli elementi menzionati dall’assistente dinanzi al Tribunale, sui quali il Parlamento si basa, e sul fondamento dei quali è stata avviata l'azione di recupero, sono errati (conferma che l'indagine è stata avviata senza giustificazione) e configurano una violazione dell’obbligo di motivazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte del Parlamento del principio di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE e all'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, in quanto l'importo da rimborsare è stato fissato in EUR 78 838,21. L'importo da restituire non è stato interamente comprovato e, per tale motivo, la decisione impugnata presuppone che l'assistente parlamentare non abbia mai lavorato per il ricorrente.

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che le informazioni del Parlamento pubblicamente disponibili confermano che l’assistente parlamentare ha svolto le sue funzioni fino a non oltre il 15 dicembre 2015, il che indica che non era ragionevole avviare il procedimento di recupero dei fondi, con la conseguenza che la decisione deve essere annullata.


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