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Document 62021TN0302
Case T-302/21: Action brought on 27 May 2021 — ABOCA and Others v Commission
Causa T-302/21: Ricorso proposto il 27 maggio 2021 — ABOCA e altri / Commissione
Causa T-302/21: Ricorso proposto il 27 maggio 2021 — ABOCA e altri / Commissione
GU C 289 del 19.7.2021, pp. 45–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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19.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 289/45 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2021 — ABOCA e altri / Commissione
(Causa T-302/21)
(2021/C 289/61)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: ABOCA SpA Società Agricola (Sansepolcro, Italia), Coswell SpA (Funo di Argelato, Italia), Associação portuguesa de suplementos alimentares (Apard) (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: B. Kelly, Solicitor, K. Ewert, avvocato, D. Scannell, e C. Thomas, Barristers-at-law)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare, totalmente o (in alternativa) parzialmente, il regolamento (UE) 2021/468 della Commissione del 18 marzo 2021 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene (1) (il «regolamento impugnato»), e condannare la Commissione a pagare le loro spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di procedere in forza del regolamento (CE) 1925/2006 («il regolamento sulle aggiunte») è illegittima:
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è giuridicamente incerto:
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’analisi del 2017 dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) non è in grado di soddisfare il criterio giuridico richiesto dal regolamento sulle aggiunte:
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