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Document 62021TN0302

Causa T-302/21: Ricorso proposto il 27 maggio 2021 — ABOCA e altri / Commissione

GU C 289 del 19.7.2021, pp. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 289/45


Ricorso proposto il 27 maggio 2021 — ABOCA e altri / Commissione

(Causa T-302/21)

(2021/C 289/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ABOCA SpA Società Agricola (Sansepolcro, Italia), Coswell SpA (Funo di Argelato, Italia), Associação portuguesa de suplementos alimentares (Apard) (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: B. Kelly, Solicitor, K. Ewert, avvocato, D. Scannell, e C. Thomas, Barristers-at-law)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare, totalmente o (in alternativa) parzialmente, il regolamento (UE) 2021/468 della Commissione del 18 marzo 2021 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene (1) (il «regolamento impugnato»), e condannare la Commissione a pagare le loro spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di procedere in forza del regolamento (CE) 1925/2006 («il regolamento sulle aggiunte») è illegittima:

l’uso della parola «preparazioni» nel regolamento impugnato sembra essere volto a proibire l’utilizzo di ingredienti derivanti dalla pianta intera e di estratti botanici naturali come alimenti. Il regolamento sulle aggiunte non conferisce alla Commissione il potere di vietare prodotti alimentari.

La Commissione avrebbe dovuto seguire la procedura più rigorosa e il criterio giuridico in forza della direttiva 2002/46/CE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è giuridicamente incerto:

le ricorrenti non possono determinare se i loro prodotti sono soggetti a un’ulteriore sorveglianza ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento impugnato perché il significato di «preparazioni» nel contesto del regolamento sulle aggiunte non è chiaro.

La relazione tra i due articoli del regolamento impugnato non è chiara.

In ogni caso, il regolamento impugnato viola il principio di non discriminazione focalizzandosi sui prodotti delle ricorrenti e non sui numerosi prodotti alimentari che contengono anch’essi HAD (derivati dell’idrossiantracene) in simili quantità.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’analisi del 2017 dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) non è in grado di soddisfare il criterio giuridico richiesto dal regolamento sulle aggiunte:

il criterio giuridico applicabile richiede, per inserire le sostanze in questione nell’allegato al regolamento sulle aggiunte, un effetto nocivo identificabile sulla salute umana.

Le conclusioni della EFSA non hanno identificato un effetto nocivo sulla salute umana.

L’approccio della Commissione è sproporzionato perché non soddisfa il criterio di «necessità» previsto dal regolamento sulle aggiunte.

La Commissione non ha considerato i dati pubblicati dal 2017, che non dimostrano alcun effetto nocivo sulla salute umana derivante dal consumo delle sostanze in questione.


(1)  GU 2021, L 96, pag. 6.


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