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Document 62021TN0297
Case T-297/21: Action brought on 21 May 2021 — Troy Chemical and Troy v Commission
Causa T-297/21: Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Troy Chemical e Troy / Commissione
Causa T-297/21: Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Troy Chemical e Troy / Commissione
GU C 289 del 19.7.2021, p. 44–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 289/44 |
Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Troy Chemical e Troy / Commissione
(Causa T-297/21)
(2021/C 289/60)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Troy Chemical Co. BV (Delft, Paesi Bassi) e Troy Corp. (Florham Park, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Abrahams, H. Widemann e Ł. Gorywoda, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente il regolamento di esecuzione della convenuta (UE) 2021/348 del 25 febbraio 2021 (1); |
— |
adottare qualunque altro provvedimento ritenuto equo; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’errore di diritto, sullo sviamento di potere, sulla violazione del legittimo affidamento (derivante dagli orientamenti applicabili), sulla violazione del principio di non discriminazione e sul manifesto errore di valutazione commessi dalla convenuta nello stabilire il periodo triennale di approvazione del carbendazim. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione e sullo sviamento di potere commessi dalla convenuta nel raggiungere la conclusione che fossero necessarie «condizioni specifiche» per vietare l’autorizzazione all’uso di biocidi in vernici ed intonaci da utilizzare all’aperto. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sull’errore di diritto commessi dalla convenuta nel raggiungere la conclusione che fossero necessarie «condizioni specifiche» per vietare l’immissione in commercio di specifici articoli trattati (vernici e intonaci contenenti carbendazim o trattati con esso) per l’utilizzo all’aperto. |
4. |
Quarto motivo, vertente sull’errore manifesto di diritto e di fatto commesso dalla convenuta nel raggiungere la conclusione che fossero necessarie «condizioni specifiche» per l’etichettatura di vernici e intonaci contenenti carbendazim o trattati con esso per l’utilizzo all’aperto, al fine di rammentare agli utenti il divieto di tale utilizzo. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 del 25 febbraio 2021 che approva il carbendazim come principio attivo esistente al fine del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2021, L 68, pag. 174).