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Document 62021CN0757

    Causa C-757/21 P: Impugnazione proposta il 9 dicembre 2021 dalla Nichicon Corporation avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 29 settembre 2021, causa T-342/18, Nichicon Corporation / Commissione

    GU C 64 del 7.2.2022, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 64/25


    Impugnazione proposta il 9 dicembre 2021 dalla Nichicon Corporation avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 29 settembre 2021, causa T-342/18, Nichicon Corporation / Commissione

    (Causa C-757/21 P)

    (2022/C 64/37)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Nichicon Corporation (rappresentanti: A. Ablasser-Neuhuber, F. Neumayr, G. Fussenegger, H. Kühnert, Rechtsanwälte)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata e annullare la decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40136 — Condensatori; la «decisione controversa»), nella parte riguardante la ricorrente;

    in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto

    il primo motivo di ricorso, vertente su errori materiali di fatto per quanto riguarda le riunioni del «18 dicembre 1998», di «aprile/maggio 2005», di «febbraio 2009», di «luglio 2009», del «9 marzo 2010» e del «31 maggio 2010», ai fini della dimostrazione della partecipazione della ricorrente a una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione;

    la seconda parte del secondo motivo di ricorso, vertente sull’assenza di responsabilità della ricorrente per contatti bilaterali e trilaterali tra le altre imprese interessate;

    la terza parte del secondo motivo di ricorso, vertente sull’assenza di partecipazione a un’infrazione unica e continuata prima del 7 novembre 2003;

    il quarto motivo di ricorso, vertente su errori manifesti di valutazione nella determinazione dell’ammenda;

    e, di conseguenza, annullare parzialmente la decisione controversa e ridurre a un importo proporzionato l’ammenda di EUR 72 901 000 inflitta alla ricorrente;

    in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini del riesame, e

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce, in sostanza, quattro motivi.

    Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali a causa della mancata autenticazione della sentenza impugnata

    La sentenza impugnata non è stata firmata a mano dai giudici responsabili. Essa perciò è priva della necessaria autenticazione. L’assenza delle firme deve essere valutata come una violazione delle forme sostanziali. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata.

    Secondo motivo, vertente su errori nel riesame dell’accertamento dei fatti effettuato dalla Commissione

    L’analisi, da parte del Tribunale, dei motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente in primo grado è viziata da snaturamenti degli elementi di prova, da errori di diritto e da insufficienza di motivazione.

    Terzo motivo, vertente su errori di diritto nel riesame della constatazione della Commissione riguardante l’esistenza di un’infrazione unica e continuata e la responsabilità della ricorrente per la partecipazione ad essa

    In primo luogo, il Tribunale ha fornito una motivazione insufficiente ed è incorso in un errore di diritto, laddove ha respinto il motivo di ricorso secondo cui la Commissione non aveva dimostrato, in termini giuridicamente adeguati, la responsabilità della ricorrente per riunioni bilaterali e trilaterali tra altre imprese interessate. In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, laddove ha respinto il motivo di ricorso della ricorrente secondo cui la Commissione non aveva dimostrato un’infrazione unica e continuata.

    Quarto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione nella determinazione dell’ammenda

    In primo luogo, il Tribunale commette un errore di diritto, laddove prende come riferimento il valore delle vendite fatturate nel SEE, anziché il valore delle vendite spedite verso il SEE. Inoltre, fissando il coefficiente di gravità al 16 %, il Tribunale adotta un criterio giuridico inadeguato, non tenendo conto delle circostanze individuali della ricorrente. In secondo luogo, il Tribunale non ha sufficientemente considerato le circostanze attenuanti, essendo l’importo assoluto dell’ammenda inflitta sproporzionato. In tal modo, il Tribunale, tra l’altro, viola il principio di proporzionalità e della parità di trattamento, omettendo di riflettere adeguatamente la partecipazione limitata della ricorrente. Infine, il Tribunale commette un errore di diritto, laddove rifiuta di riconoscere la negligenza e il comportamento concorrenziale della ricorrente come circostanze attenuanti.


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