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Document 62021CN0667

    Causa C-667/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) l’8 novembre 2021 — ZQ / Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts

    GU C 95 del 28.2.2022, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 95 del 28.2.2022, p. 5–5 (GA)

    28.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 95/13


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) l’8 novembre 2021 — ZQ / Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts

    (Causa C-667/21)

    (2022/C 95/18)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesarbeitsgericht

    Parti

    Ricorrente: ZQ

    Resistente: Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679 (1) (regolamento generale sulla protezione dei dati; in prosieguo: l’«RGPD») debba essere interpretato nel senso che è fatto divieto a un Servizio medico di una cassa malattia di trattare dati relativi alla salute di un suo dipendente che costituiscono una condizione per valutare l’idoneità al lavoro di detto dipendente.

    2)

    Qualora la Corte dovesse rispondere in senso negativo alla prima questione, con la conseguenza che potrebbe trovare applicazione, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), dell’RGPD, una deroga al divieto di trattamento dei dati relativi alla salute previsto nell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento de quo: se, in una fattispecie come quella in esame, oltre ai criteri stabiliti nell’articolo 9, paragrafo 3, dell’RGPD, debbano essere rispettati altri requisiti in materia di riservatezza dei dati e, se del caso, quali.

    3)

    Qualora la Corte dovesse rispondere in senso negativo alla prima questione, con la conseguenza che potrebbe trovare applicazione, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), dell’RGPD, una deroga al divieto di trattamento dei dati relativi alla salute previsto nell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento de quo: se, in una fattispecie come quella in esame, l’ammissibilità e la liceità del trattamento di dati relativi alla salute dipenda altresì dal soddisfacimento, quantomeno, di una delle condizioni indicate nell’articolo 6, paragrafo 1, dell’RGPD.

    4)

    Se l’articolo 82, paragrafo 1, dell’RGPD abbia carattere preventivo speciale o generale e se tale circostanza debba essere presa in considerazione, a carico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, nel determinare l’ammontare del danno immateriale che deve essere risarcito sulla base del succitato articolo.

    5)

    Se, nel determinare l’ammontare del danno immateriale che deve essere risarcito sulla base dell’articolo 82, paragrafo 1, dell’RGPD, rilevi il livello di colpa del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. In particolare, se il fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento abbiano agito senza colpa o con colpa lieve possa essere preso in considerazione a loro favore.


    (1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


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