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Document 62021CN0340

    Causa C-340/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 2 giugno 2021 — VB / Natsionalna agentsia za prihodite

    GU C 329 del 16.8.2021, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 329/12


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 2 giugno 2021 — VB / Natsionalna agentsia za prihodite

    (Causa C-340/21)

    (2021/C 329/16)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Varhoven administrativen sad

    Parti

    Ricorrente: VB

    Convenuta: Natsionalna agentsia za prihodite (Agenzia nazionale delle entrate, Bulgaria)

    Questioni pregiudiziali

    1.

    Se gli articoli 24 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 (1) debbano essere interpretati nel senso che è sufficiente che abbia avuto luogo una divulgazione o un accesso non autorizzati ai dati personali, ai sensi dell’articolo 4, punto 12, del medesimo regolamento, da parte di persone che non sono dipendenti dell’amministrazione del titolare del trattamento e non sono soggette al suo controllo, per ritenere che le misure tecniche e organizzative adottate non siano adeguate.

    2.

    In caso di risposta negativa alla prima questione, quale debba essere l’oggetto e la portata del controllo giurisdizionale di legittimità nell’esame dell’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.

    3.

    In caso di risposta negativa alla prima questione, se il principio di responsabilità di cui agli articoli 5, paragrafo 2, e 24 del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con il considerando 74 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, in un procedimento giudiziario conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, del citato regolamento, incombe sul titolare del trattamento l’onere di provare che le misure tecniche sono adeguate ai sensi dell’articolo 32 dello stesso regolamento. Se una perizia possa essere considerata un mezzo di prova necessario e sufficiente per determinare se le misure tecniche e organizzative adottate dal titolare del trattamento, in un caso come quello di specie, fossero adeguate, qualora l’accesso e la divulgazione non autorizzati di dati personali siano conseguenza di un «attacco hacker».

    4.

    Se l’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 debba essere interpretato nel senso che la divulgazione o l’accesso non autorizzati a dati personali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 12, di tale regolamento che, come nel caso di specie, ha avuto luogo mediante un «attacco hacker» da parte di persone che non sono dipendenti dell’amministrazione del titolare del trattamento e che non sono soggette al suo controllo configura un evento che non è in alcun modo imputabile a quest’ultimo e che gli consente di essere esonerato dalla responsabilità.

    5.

    Se l’articolo 82, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con i considerando 85 e 146 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di specie, in cui ha avuto luogo una compromissione della protezione dei dati personali, verificatasi sotto forma dell’accesso non autorizzato e nella diffusione di dati personali mediante un «attacco hacker», le sole inquietudini e ansie e i soli timori provati dalla persona interessata in merito ad un eventuale futuro uso improprio dei dati personali rientrino nella nozione di danno morale, che deve essere interpretata estensivamente, e facciano sorgere il diritto al risarcimento, qualora tale uso improprio non sia stato accertato e/o la persona interessata non abbia subito alcun ulteriore danno.


    (1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)


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