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Document 62021CC0590

    Conclusioni dell’avvocato generale J. Richard de la Tour, presentate il 23 marzo 2023.
    Charles Taylor Adjusting Limited e FD contro Starlight Shipping Co. e Overseas Marine Enterprises Inc.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos.
    Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro di decisioni che promanano da un altro Stato membro – Articolo 34 – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dell’Unione europea e dell’ordine pubblico nazionale – Nozione di “ordine pubblico” – Fiducia reciproca – “Quasi’ anti-suit injunction” – Decisioni che impediscono l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale o la prosecuzione dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici di un altro Stato membro.
    Causa C-590/21.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:246

     CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    JEAN RICHARD DE LA TOUR

    presentate il 23 marzo 2023 ( 1 )

    Causa C‑590/21

    Charles Taylor Adjusting Limited,

    FD

    contro

    Starlight Shipping Company,

    Overseas Marine Enterprises Inc.

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos (Corte di Cassazione, Grecia)]

    «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro delle decisioni provenienti da un altro Stato membro – Articolo 34 – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto – Nozione di “ordine pubblico” – Decisione che impedisce la prosecuzione dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici di un altro Stato membro o l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale»

    I. Introduzione

    1.

    La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos (Corte di Cassazione, Grecia) verte sull’interpretazione degli articoli 34, paragrafo 1, e 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2 ).

    2.

    La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia relativa al riconoscimento e all’esecuzione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di decisioni emanate da un giudice di un altro Stato membro aventi l’effetto di dissuadere le parti, che avevano avviato un procedimento dinanzi ad un altro giudice del primo Stato membro, dal proseguire il procedimento pendente dinanzi a tale giudice.

    3.

    La domanda in esame chiamerà la Corte a stabilire se il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di condanna dei ricorrenti di cui trattasi al versamento di un indennizzo a titolo di rifusione delle spese inerenti a detto procedimento, basata sulla violazione di un accordo transattivo che poneva fine ad una precedente azione avviata dai medesimi, e pronunciata dal giudice designato nell’accordo stesso, possano essere negati in quanto contrari all’ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.

    4.

    Illustrerò i motivi per i quali ritengo che, in una fattispecie del genere, debbano essere parimenti applicati i principi alla luce dei quali la Corte ha dichiarato che una «anti-suit injunction», ossia un’ingiunzione volta a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, non è compatibile con il sistema istituito dal regolamento n. 44/2001.

    II. Contesto normativo

    5.

    L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 così recita:

    «Le decisioni non sono riconosciute:

    1)

    se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico
    dello Stato membro richiesto».

    6.

    Ai sensi del successivo articolo 45, paragrafo 1:

    «Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli
    articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per
    uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia
    senza indugio».

    III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

    7.

    Il 3 maggio 2006, la nave Alexandros T. affondava con il suo carico al largo della baia di Port Elizabeth (Sudafrica). Le società Starlight Shipping Company ( 3 ) e Overseas Marine Enterprises Inc. ( 4 ), rispettivamente proprietaria e armatrice della nave, chiedevano agli assicuratori della nave, sulla base della responsabilità contrattuale dei medesimi, il versamento di un indennizzo in ragione del verificarsi del sinistro assicurato.

    8.

    A seguito del diniego degli assicuratori, la Starlight avviava nei loro confronti, nel corso dello stesso anno, azioni giudiziarie dinanzi al giudice competente nel Regno Unito e, con riguardo ad uno degli assicuratori, tramite arbitrato. Mentre questi procedimenti erano pendenti, la Starlight, la OME e gli assicuratori della nave concludevano accordi transattivi ( 5 ) a composizione dei procedimenti esistenti tra le parti. Gli assicuratori versavano, in ragione del verificarsi del sinistro assicurato, entro il termine concordato, l’indennizzo assicurativo previsto dai contratti di assicurazione, a saldo complessivo di quanto dovuto con riferimento alla perdita della nave Alexandros T.

    9.

    Tali accordi venivano omologati in data 14 dicembre 2007 e 7 gennaio 2008 dal giudice inglese, dinanzi al quale era pendente l’azione giudiziaria. Il giudice medesimo disponeva la sospensione di tutti gli ulteriori procedimenti relativi alla controversia de qua e derivanti dalla stessa azione.

    10.

    Successivamente alla conclusione di tali accordi, la Starlight e la ΟΜΕ, nonché gli altri proprietari e le persone fisiche loro legali rappresentanti avviavano una serie di azioni giudiziarie dinanzi al Polymeles Protodikeio Peiraios (Tribunale collegiale di primo grado del Pireo, Grecia), tra cui quelle datate 21 aprile 2011 e 13 gennaio 2012, segnatamente avviate nei confronti della Charles Taylor Adjusting Limited ( 6 ), uno studio di consulenza legale e tecnica che aveva assunto, dinanzi al giudice inglese, la difesa degli assicuratori della nave Alexandros T. contro le domande proposte dalla Starlight, nonché nei confronti di FD, il dirigente dello studio medesimo.

    11.

    Con queste nuove azioni, fondate su responsabilità da illecito civile, la Starlight e la ΟΜΕ chiedevano il risarcimento dei pretesi danni materiali e morali che avrebbero subito a causa di affermazioni false e diffamatorie nei loro confronti, di cui sarebbero stati responsabili gli assicuratori della nave e i loro rappresentanti. La Starlight e la ΟΜΕ deducevano che, all’epoca in cui il procedimento iniziale volto all’ottenimento dell’indennizzo dovuto dagli assicuratori era ancora in corso e il diniego di provvedere all’indennizzo assicurativo persisteva, i delegati e i rappresentanti degli assicuratori medesimi avrebbero diffuso, di fronte alla Ethniki Trapeza tis Ellados (Banca Nazionale di Grecia), creditore ipotecario della proprietaria della nave affondata, nonché nel mercato assicurativo, in particolare, la falsa voce secondo cui la perdita della nave sarebbe stata dovuta a suoi gravi difetti, noti ai proprietari.

    12.

    Nel corso del 2011, mentre tali azioni erano pendenti, gli assicuratori della nave e i loro rappresentanti, tra cui la Charles Taylor e FD, convenuti nei procedimenti medesimi, avviavano azioni giudiziarie contro la Starlight e l’ΟΜΕ dinanzi ai giudici inglesi, al fine di far dichiarare che le azioni avviate in Grecia costituivano violazioni degli accordi transattivi conclusi e al fine di veder accogliere le loro domande dichiarative e risarcitorie.

    13.

    In esito a procedimenti in tutti i gradi di giudizio dinanzi ai giudici inglesi, tali azioni sfociavano nella pronuncia, in data 26 settembre 2014, di una sentenza e di due ordinanze da parte di un giudice della High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court), [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale), Regno Unito (in prosieguo: la «High Court») ( 7 ), fondate sul contenuto degli accordi transattivi nonché sulla clausola di elezione del foro che designava tale giudice e che riconosceva ai ricorrenti un indennizzo per l’azione giudiziaria avviata in Grecia e per le spese sostenute in Inghilterra ( 8 ).

    14.

    Il Monomeles Protodikeio Peiraios, Naftiko Tmima (Tribunale monocratico di primo grado del Pireo, sezione marittima, Grecia) accoglieva l’istanza della Charles Taylor e di FD del 7 gennaio 2015 volta ad ottenere il riconoscimento e la dichiarazione di parziale esecutività delle menzionate decisioni in Grecia, ai sensi del regolamento n. 44/2001.

    15.

    Avverso tale decisione la Starlight e l’OME proponevano ricorso ( 9 ), in data 11 settembre 2015, dinanzi al Monomeles Efeteio Peiraios Naftiko Tmima (Corte d’Appello del Pireo in formazione monocratica, sezione marittima, Grecia).

    16.

    Con sentenza datata 1o luglio 2019, detto giudice accoglieva il ricorso in base al rilievo che le decisioni oggetto dell’istanza di riconoscimento e di esecuzione conterrebbero «“quasi” anti-suit injunctions» che impedirebbero agli interessati di adire i giudici greci, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 10 ) nonché dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 20 della Syntagma (Costituzione). Orbene, tali disposizioni sarebbero alla base della nozione di «ordine pubblico» in Grecia.

    17.

    La Charles Taylor e FD impugnavano tale decisione dinanzi all’Areios Pagos (Corte di Cassazione). Essi ritengono che la sentenza e le ordinanze della High Court non siano manifestamente contrarie all’ordine pubblico né del foro, né dell’Unione europea e non ne violino i principi fondamentali. A loro avviso, la concessione di una provvisionale in ragione delle azioni intentate in Grecia prima che le azioni giudiziarie in questione venissero avviate dinanzi ai giudici inglesi non precludeva agli interessati la possibilità di proseguire l’azione dinanzi ai giudici greci, né precludeva ai giudici medesimi di assicurare loro tutela giurisdizionale. Pertanto, erroneamente la sentenza e le ordinanze della High Court sarebbero state qualificate come «anti-suit injunctions».

    18.

    Ciò premesso, l’Areios Pagos (Corte di Cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se nella sua esatta accezione l’espressione “manifesto contrasto con l’ordine pubblico dell’Unione” e, per estensione, con l’ordine pubblico nazionale, che costituisce motivo di diniego del riconoscimento e della dichiarazione di esecutività ai sensi degli articoli 34 punto 1 e 45, paragrafo 1 del regolamento n. 44/2001, debba essere intesa nel senso che riguarda, oltre alle esplicite anti-suit injunctions, che vietano l’avvio e la prosecuzione di procedimenti dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, anche decisioni o ordinanze emesse da giudici dell’Unione le quali impediscono e ostacolano il ricorrente con riguardo alla concessione della tutela giurisdizionale da parte di un giudice di un altro Stato membro o nella prosecuzione di procedimenti, già pendenti dinanzi ad esso; se una siffatta ingerenza nella competenza di un giudice di un altro Stato membro a conoscere di una determinata controversia, già pendente dinanzi ad esso e di cui è già investito, sia compatibile con l’ordine pubblico dell’Unione. Più in particolare, se sia in contrasto con l’ordine pubblico dell’Unione, ai sensi degli articoli 34, punto 1 e 45, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il riconoscimento e/o la dichiarazione di esecutività di una decisione o di un’ordinanza di un giudice di uno Stato membro che concede un indennizzo pecuniario provvisorio e anticipato ai richiedenti il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività per i costi e le spese derivanti dalla proposizione dell’azione giudiziaria o dalla prosecuzione di un procedimento dinanzi al giudice di un altro Stato membro, per il fatto che:

    a)

    in seguito all’esame di tale azione, la controversia sia coperta da un accordo di transazione, regolarmente stabilito e confermato da un giudice dello Stato membro che emette la decisione e/o l’ordinanza e

    b)

    il giudice dell’altro Stato membro adito dal resistente con nuova azione sia privo di competenza in virtù di una clausola attributiva di competenza esclusiva.

    2)

    In caso di risposta negativa alla prima questione, se secondo l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, come delimitato dall’interpretazione della Corte, sussista un ostacolo al riconoscimento e all’esecuzione in Grecia della decisione e delle ordinanze di cui sopra (prima questione), emanate da giudici di un altro Stato membro (Regno Unito), laddove tale decisione e tali ordinanze siano in contrasto manifesto e diretto rispetto all’ordine pubblico nazionale, alla luce delle citate concezioni fondamentali culturali e giuridiche, adottate nel paese, e delle norme fondamentali del diritto greco, che riguardano il nucleo stesso del diritto alla tutela giurisdizionale (articolo 8 e articolo 20 della Costituzione ellenica, articolo 33 dell’Astikos Kodikas [codice civile greco] e il principio della tutela di tale diritto, come precisato dagli articoli 176 e 173 paragrafi da 1 a 3, 185, 205, 191 del Kodikas Politikis Dikonomias [codice di procedura civile greco]) (…), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sicché sia possibile, in tal caso, disapplicare il principio di diritto dell’Unione relativo alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, e se il mancato riconoscimento a causa di tale ostacolo sia compatibile con le concezioni che assimilano e promuovono la prospettiva europea».

    19.

    La Charles Taylor e FD, la Starlight e l’OME, i governi greco e spagnolo nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte.

    IV. Analisi

    20.

    Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro possa negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione per contrasto con l’ordine pubblico derivante dal fatto che tale decisione osta alla prosecuzione di un procedimento pendente dinanzi ad un altro giudice di tale Stato membro, nei limiti in cui essa riconosce ad una delle parti un indennizzo pecuniario provvisorio in ragione delle spese da essa sostenute a seguito dell’avvio di tale procedimento, in base al duplice rilievo, da un lato, che l’oggetto di tale procedimento ricade nell’ambito di un accordo transattivo, validamente concluso e omologato dal giudice dello Stato membro che ha emanato la decisione medesima e, dall’altro, che il giudice dell’altro Stato membro, dinanzi al quale è stato avviato tale procedimento, difetta di competenza giurisdizionale per effetto di una clausola attributiva di giurisdizione esclusiva.

    21.

    Nella specie, la sentenza e le ordinanze della High Court oggetto dell’istanza di riconoscimento ed esecuzione dinanzi al giudice greco sono state pronunciate il 26 settembre 2014. Il regolamento n. 44/2001 è quindi applicabile ratione temporis al procedimento principale ( 11 ).

    22.

    Questo regolamento contiene norme specifiche sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze che appare opportuno richiamare ( 12 ), con la precisazione che non tutte sono state riprese nel regolamento n. 1215/2012.

    A.   Richiamo delle norme sul riconoscimento e l’esecuzione applicabili nella specie

    23.

    Il regolamento n. 44/2001 prevede che «[l]e decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento» ( 13 ). In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare che la decisione deve essere riconosciuta ( 14 ). Ai fini dell’esecuzione della decisione, l’articolo 38 del regolamento stesso prevede un procedimento su istanza di dichiarazione di esecutività nello Stato membro richiesto ( 15 ).

    24.

    In questa fase, non viene effettuato alcun esame nel merito ( 16 ).

    25.

    Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, è solo nell’ambito di un ricorso proposto contro la decisione sull’istanza di dichiarazione di esecutività di cui al precedente articolo 43, paragrafo 1 ( 17 ), che il giudice può rigettare o revocare tale dichiarazione per uno dei motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 34 e 35 del regolamento medesimo.

    26.

    L’articolo 34 del regolamento n. 44/2001 contempla quattro motivi generali di diniego di riconoscimento di una decisione ( 18 ). Il punto 1 di tale articolo si riferisce all’ipotesi in cui «il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto». Ai sensi del successivo articolo 35, paragrafo 3, il criterio dell’ordine pubblico non può essere applicato alle norme sulla competenza ( 19 ).

    27.

    Il giudice del rinvio si interroga sull’applicazione di tale criterio, alla luce delle specifiche circostanze della controversia sottoposta al suo esame.

    B.   Specifiche circostanze del procedimento principale

    28.

    Meritano menzione vari elementi attinenti al contesto procedurale e al contenuto delle decisioni in questione.

    1. Contesto procedurale

    29.

    La decisione di rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione del motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione di una decisione, per contrasto di tale riconoscimento con l’ordine pubblico, in un contesto procedurale che presenta le seguenti particolarità:

    accordi transattivi che prevedono la competenza giurisdizionale esclusiva di un giudice inglese sono stati conclusi dalle parti del procedimento principale in un’azione intentata dalla Starlight su base contrattuale;

    i convenuti nell’azione per responsabilità da illecito civile avviata dalla Starlight e dall’OME dinanzi al giudice greco, successivamente alla conclusione di tali accordi, hanno ottenuto dallo stesso giudice inglese decisioni che hanno accolto la loro domanda di tutela dichiarativa e che hanno riconosciuto loro, a titolo di acconto, un indennizzo collegato alle spese del procedimento dinanzi al giudice greco nonché il pagamento di somme a titolo di rifusione delle spese sostenute dinanzi al citato giudice inglese, e

    come sottolineato dalla Charles Taylor e da FD, il riconoscimento e l’esecuzione di questa decisione dipendono dalla valutazione del suo oggetto.

    2. Contenuto delle decisioni in questione esposto dal giudice del rinvio

    30.

    I quesiti sollevati dal giudice del rinvio sorgono dal contenuto della sentenza e delle ordinanze della High Court, che il giudice medesimo desume dal ricorso della Charles Taylor e di FD.

    31.

    In primo luogo, tali decisioni si fondano su un duplice rilievo. Da un lato, è stato dichiarato con sentenza che le azioni avviate in Grecia violano gli accordi transattivi ( 20 ). Detti accordi sono stati conclusi tra le parti, tutte interessate, nei procedimenti in Inghilterra e nel procedimento arbitrale, da affermazioni secondo cui esse avrebbero partecipato collettivamente a un fatto illecito. L’effetto di questi accordi è che qualsiasi eventuale azione diretta contro le medesime parti, per lo stesso motivo alla base dei procedimenti avviati in Grecia nei loro confronti, è già stata definita dagli stessi accordi, in base alla regola applicabile ai corresponsabili di illeciti.

    32.

    D’altro canto, con le ordinanze, è stato parimenti rilevato che le azioni giudiziarie greche sono state intentate in violazione dell’elezione di giurisdizione esclusiva.

    33.

    In secondo luogo, con due distinte ordinanze, la Starlight e l’OME sono state condannate a pagare:

    sulla base della sentenza della High Court che ha riconosciuto il credito nell’an e nel quantum ( 21 ), una provvisionale sull’indennizzo dovuto in relazione al procedimento avviato in Grecia pari a 100000 sterline (GBP) (circa EUR 128090) ( 22 ), da versare entro e non oltre le ore 16:30 del 17 ottobre 2014, a copertura di tutti i danni verificatisi fino al 9 settembre 2014 incluso, e

    due somme relative alle spese del procedimento dinanzi al giudice inglese, pari, rispettivamente, a GBP 120000 (circa EUR 153708) e GBP 30000 (circa EUR 38527), da versare entro lo stesso termine, a titolo di risarcimento integrale.

    34.

    In terzo luogo, dalle ordinanze della High Court di cui sono stati chiesti il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ai giudici greci risultano ulteriori elementi che il giudice del rinvio richiama come segue:

    «[L]e due ordinanze [della High Court] contengono altresì, nella parte iniziale, ingiunzioni che rendono noto alla Starlight e all’OME, nonché alle persone fisiche che le rappresentano, che, in mancanza di [loro] ottemperanza alle ordinanze, [esse] potranno essere ritenute colpevoli di oltraggio alla Corte e i loro beni potranno essere confiscati o potrà essere loro inflitta un’ammenda ovvero le persone fisiche potranno essere poste in detenzione (punti da 1 a 5)».

    «[T]ali ordinanze contengono anche i seguenti punti, anch’essi non inclusi nell’impugnazione dei ricorrenti (di tali passi non è stato richiesto il riconoscimento o la dichiarazione di esecutività):

    “4.

    Una decisione che fissa l’importo del risarcimento sarà emanata nei confronti di ciascuna delle società Starlight e OME.

    5.

    Potranno essere introdotte domande di versamento di ulteriori provvisionali sull’indennizzo de quo [ciò si riferisce manifestamente all’ipotesi in cui il procedimento dinanzi ai giudici greci dovesse proseguire e le spese dei ricorrenti dovessero conseguentemente moltiplicarsi ( 23 )]”».

    «La prima ordinanza contiene, inoltre, le seguenti ingiunzioni:

    “8.

    (...) ciascuna delle società Starlight e OME dovrà stipulare un accordo che preveda che le parti CTa [ ( 24 )] siano sollevate da qualsiasi obbligo in relazione alle pretese che ciascuna delle società Starlight e OME possa far valere nell’ambito delle azioni giudiziarie greche intentate contro ciascuna delle parti CTa, conformemente al modello di accordo allegato alla presente ordinanza, e la Starlight e la OME sono tenute a restituire gli originali firmati agli avvocati delle parti CTa (...).

    9.

    In caso di irreperibilità della Starlight e della OME pur in esito a ragionevoli ricerche o in caso di mancata sottoscrizione ovvero rifiuto di sottoscrizione degli accordi entro il termine suindicato, potrà essere rivolta domanda al giudice Kay QC affinché esegua egli stesso gli accordi».

    35.

    Ciò premesso, si pone la questione della qualificazione delle decisioni di cui vengono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione.

    C.   Qualificazione delle decisioni in questione

    36.

    Il giudice del rinvio osserva che la sentenza e le ordinanze della High Court, la cui competenza giurisdizionale esclusiva è stata scelta dalle parti negli accordi transattivi, determinano gli effetti di questi ultimi sul procedimento pendente dinanzi ai giudici greci.

    37.

    È ben vero che tali decisioni non sono direttamente rivolte al giudice greco e non impediscono formalmente la prosecuzione del procedimento dinanzi al medesimo. Tuttavia, esse contengono elementi di motivazione attinenti alla competenza giurisdizionale del giudice greco con riguardo agli accordi transattivi conclusi inter partes, alle condanne pecuniarie, tra cui una decisione indennitaria a titolo di provvisionale, dissuasiva in quanto il suo importo non è definitivo e dipende dalla prosecuzione del procedimento ( 25 ). Inoltre, esse sono accompagnate da sanzioni e ingiunzioni indissociabili, al fine di garantirne l’esecuzione ( 26 ). Esse sono indirizzate in personam alla Starlight e alla ΟΜΕ affinché cessino di agire in violazione degli accordi transattivi contenenti la clausola di elezione del foro ( 27 ).

    38.

    Alla luce di tutti questi elementi, mi sembra giustificato che il giudice del rinvio qualifichi la sentenza e le ordinanze della High Court come «“quasi” anti-suit injunctions» ( 28 ) e faccia riferimento, in particolare, alle decisioni di risarcimento di cui si chiede il riconoscimento e l’esecuzione.

    39.

    Di conseguenza, ritengo che correttamente il giudice del rinvio s’interroghi in ordine alla compatibilità con il regolamento n. 44/2001 degli effetti dell’eventuale riconoscimento e dell’eventuale esecuzione di tali decisioni, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all’emanazione di «anti-suit injunctions» ( 29 ) al fine di dedurne un motivo di contrasto con l’ordine pubblico.

    D.   Principi giurisprudenziali applicabili in materia di «anti-suit injunctions»

    1. Incompatibilità con il principio della reciproca fiducia del sindacato della competenza giurisdizionale di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro

    40.

    Secondo costante giurisprudenza della Corte ( 30 ), il diritto dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale impedisce a un giudice di vietare a una parte di proporre o proseguire un’azione dinanzi a un giudice di un altro Stato membro ( 31 ) dal momento che ciò pregiudica la competenza giurisdizionale di tale giudice a dirimere la controversia sottoposta al suo esame. Un’ingerenza di tal genere non è in effetti compatibile con il sistema della convenzione di Bruxelles e del regolamento n. 44/2001, fondato sul principio della fiducia reciproca.

    41.

    La Corte ha, inoltre, respinto diversi motivi invocati a giustificazione di tale ingerenza:

    il fatto che l’ingerenza sia solo indiretta e sia volta a impedire un abuso di procedura da parte del convenuto nel procedimento nazionale. La Corte ha affermato che la decisione sul carattere abusivo del comportamento contestato alla controparte, consistente nell’invocare la giurisdizione di un giudice di un altro Stato membro, implica una valutazione della pertinenza della proposizione di un’azione dinanzi a un giudice di un altro Stato ( 32 ), e

    il fatto di essere parte di un procedimento arbitrale ( 33 ).

    42.

    Da questa giurisprudenza emerge, quindi, il principio generale, ormai acquisito, secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni ad esso applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta ( 34 ), e una parte non può essere privata, a pena di eventuali sanzioni, della possibilità di adire un giudice di uno Stato membro che verificherà la propria competenza giurisdizionale ( 35 ).

    2. Eccezioni al principio di non-sindacato della competenza giurisdizionale limitate dal legislatore dell’Unione

    43.

    La giurisprudenza della Corte ricorda che le eccezioni a questo principio generale sono consentite in misura limitata dal regolamento n. 44/2001, che esse riguardano solo la fase del riconoscimento o dell’esecuzione delle decisioni e che sono destinate a garantire l’applicazione di talune norme di competenza speciale o esclusiva previste unicamente dal regolamento medesimo ( 36 ).

    44.

    Conseguentemente, a mio avviso, si deve dedurne che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che le clausole compromissorie o le clausole di elezione di un foro non incidano sull’applicazione del principio di non sindacato della competenza giurisdizionale ( 37 ).

    45.

    Su quest’ultima fattispecie la Corte non ha ancora avuto modo di pronunciarsi ( 38 ). A mio avviso, per analogia con la soluzione accolta nella sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali ( 39 ), una parte che faccia valere dinanzi a un giudice di uno Stato membro l’inapplicabilità della clausola attributiva di giurisdizione cui abbia acconsentito non può essere privata della tutela giurisdizionale cui essa ha diritto ( 40 ).

    46.

    In effetti, il fondamento del divieto delle «anti-suit injunctions» all’interno dell’Unione, ossia la fiducia reciproca tra i giudici, nonché l’assenza di una disposizione specifica nel regolamento n. 1215/2012, che ha sostituito il regolamento n. 44/2001, giustificano l’estensione della giurisprudenza della Corte ai casi in cui la competenza giurisdizionale esclusiva sia stata attribuita a un giudice in virtù di un accordo tra le parti ( 41 ). L’effetto utile di tale regolamento è quindi garantito ( 42 ).

    E.   Sul motivo di ordine pubblico che giustifica il diniego di riconoscimento e di esecuzione di «anti-suit injunctions»

    47.

    Contemplata dall’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 ( 43 ), la valutazione dell’esistenza di un conflitto manifesto con l’ordine pubblico dello Stato richiesto riguarda gli effetti prodotti dalla decisione straniera, se riconosciuta ed eseguita ( 44 ), alla luce di una nozione europea di ordine pubblico ( 45 ).

    48.

    Secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato restrittivamente, in quanto costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di detto regolamento e deve, pertanto, trovare applicazione solamente in casi eccezionali. La Corte controlla i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emessa in un altro Stato membro ( 46 ).

    49.

    Per quanto riguarda l’ordine pubblico procedurale ( 47 ), la Corte ha accolto un’accezione ampia della nozione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, ritenendo che essa possa essere invocata in caso di ostacolo al diritto ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 48 ).

    50.

    Nella specie, la questione sollevata dal giudice del rinvio riguarda il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni fondate, in particolare, sulla violazione di una clausola di elezione del foro contenuta in accordi transattivi, pronunciate dal giudice designato dalle parti, che ne determina le conseguenze pecuniarie ( 49 ). In particolare, tali decisioni impongono alle parti di detti accordi, che non hanno adito, in primo luogo, il giudice medesimo, il pagamento a titolo di provvisionale di un indennizzo collegato alle spese sostenute dalle altre parti convenute in giudizio in un altro Stato membro.

    51.

    Tali decisioni, che non sono state prese in via cautelare e che sono accompagnate da provvedimenti volti ad assicurarne l’esecuzione, prevedono il riconoscimento di ulteriori indennizzi in caso di prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice greco. Alla luce dei loro effetti, esse vanno quindi ben oltre il contesto dell’interpretazione degli accordi transattivi e dell’esame, da parte del giudice designato dalle parti negli accordi stessi, della propria competenza ( 50 ).

    52.

    Pertanto, ricollocate nel loro contesto, particolarmente le ordinanze della High Court hanno innegabilmente l’effetto di costringere le parti interessate a desistere dalla propria azione. In tal modo viene ostacolato indirettamente l’accesso all’unico giudice investito del merito della controversia, che, ai sensi del regolamento n. 44/2001, ha il potere di pronunciarsi sulla propria giurisdizione, di portare il procedimento a termine e di statuire in merito alle spese del procedimento avviato dinanzi al medesimo ed alle eventuali relative richieste di risarcimento.

    53.

    Considerando che spetta al giudice medesimo la valutazione complessiva del procedimento e di tutte le circostanze della specie ( 51 ), il giudice del rinvio correttamente rileva, a mio avviso, che il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza e delle ordinanze della High Court sono manifestamente incompatibili con l’ordine pubblico del foro, in base al rilievo che in tal modo risulta pregiudicato il principio fondamentale, nello spazio giudiziario europeo basato sulla fiducia reciproca ( 52 ), secondo il quale ogni giudice si pronuncia sulla propria competenza. Ricordo che, alla luce di tale principio, la Corte ha affermato che, in ogni caso, il principio stesso si oppone alla pronuncia di decisioni che vietano direttamente o indirettamente la prosecuzione di un procedimento avviato in un altro Stato membro.

    54.

    In altre parole, in considerazione del fondamento sistematico di tale divieto, non è consentito derogarvi, salvo dare effetto ad una decisione che sarebbe stata vietata nell’ambito di un procedimento diretto.

    55.

    Propongo, pertanto, alla Corte di rispondere affermativamente alla prima questione pregiudiziale e, di conseguenza, di dichiarare che non occorre procedere all’esame della seconda.

    V. Conclusione

    56.

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Areios Pagos (Corte di Cassazione, Grecia) nei seguenti termini:

    L’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

    deve essere interpretato nel senso che:

    un giudice di uno Stato membro può negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione, per contrasto con l’ordine pubblico, derivante dal fatto che tale decisione impedisce la prosecuzione di un procedimento pendente dinanzi ad un altro giudice dello Stato membro medesimo, nei limiti in cui essa riconosce ad una delle parti un indennizzo pecuniario provvisorio in ragione delle spese da essa sostenute a causa dell’avvio di tale procedimento, in base al duplice rilievo, da un lato, che l’oggetto di tale procedimento ricade nell’ambito di un accordo transattivo, validamente concluso ed omologato dal giudice dello Stato membro che ha pronunciato la decisione stessa e, dall’altro, che il giudice dell’altro Stato membro, dinanzi al quale il procedimento è stato proposto, difetta di competenza giurisdizionale in virtù di una clausola attributiva di giurisdizione esclusiva.


    ( 1 ) Lingua originale: francese.

    ( 2 ) GU 2001, L 12, pag. 1.

    ( 3 ) In prosieguo: la «Starlight».

    ( 4 ) In prosieguo: la «OME».

    ( 5 ) In prosieguo: gli «accordi transattivi». Questi accordi sono tre e sono stati conclusi, rispettivamente, in data 13 dicembre 2007, 7 gennaio 2008 e 30 gennaio 2008; quest’ultimo accordo è stato concluso nel contesto dell’arbitrato.

    ( 6 ) In prosieguo: la «Charles Taylor».

    ( 7 ) In prosieguo: la «sentenza della High Court», le «ordinanze della High Court» e, unitamente, «la sentenza e le ordinanze della High Court».

    ( 8 ) Per un’esposizione dettagliata del loro contenuto, v. infra, paragrafi da 30 a 34.

    ( 9 ) V. infra, paragrafo 25.

    ( 10 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU».

    ( 11 ) Ai sensi dell’articolo 66 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), il regolamento n. 44/2001 continua ad applicarsi alle azioni proposte anteriormente al 10 gennaio 2015. Ciò vale anche, per quanto riguarda le decisioni emanate nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7), adottato con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1), in vigore dal 1o febbraio 2020, conformemente all’articolo 185 del medesimo, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 (articolo 126), durante il quale il diritto dell’Unione è rimasto applicabile al Regno Unito, salvo disposizione contraria contenuta nell’accordo stesso (articolo 127).

    ( 12 ) Quanto al principio secondo cui l’interpretazione fornita dalla Corte in ordine alle disposizioni di uno di questi strumenti giuridici, tra cui la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, come modificata dalle successive convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (GU 1998, C 27, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), vale anche per quelle degli altri quando tali disposizioni possono essere qualificate come equivalenti, v. sentenza del 20 giugno 2022, London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association (C‑700/20 EU:C:2022:488, punto 42).

    ( 13 ) Articolo 33, paragrafo 1. Tale norma si basa sulla fiducia reciproca nella giustizia all’interno dell’Unione, che si fonda sul principio del rispetto del diritto dell’Unione da parte di tutti gli Stati membri, con l’obiettivo di garantire la libera circolazione delle decisioni [v. sentenze del 16 luglio 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 40 e giurisprudenza citata), e del 12 dicembre 2019, Aktiva Finants (C‑433/18, EU:C:2019:1074, punti 2325)].

    ( 14 ) V. articolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001. Inoltre, il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale il riconoscimento di tali decisioni sia invocato in via incidentale è competente a conoscerne (v. paragrafo 3 del medesimo articolo).

    ( 15 ) Questa procedura è stata abolita dal regolamento n. 1215/2012 (v. considerando 26). V., a titolo di richiamo del controllo esercitato, sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, punti 4344). Ai sensi dell’articolo 48 del regolamento no 44/2001, la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera che abbia statuito su più capi della domanda può essere limitata ad alcuni di essi che siano separabili, d’ufficio o su richiesta dell’istante.

    ( 16 ) V. articolo 41 e considerando 17 del regolamento n. 44/2001.

    ( 17 ) V. considerando 18 del regolamento n. 44/2001. Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento medesimo, «[c]iascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività».

    ( 18 ) Ulteriori motivi sono indicati all’articolo 35 del regolamento n. 44/2001. Tale articolo attiene al rispetto dei criteri di competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni, contratti con i consumatori e contratti che designano un giudice in via esclusiva, indipendentemente dal domicilio delle parti, nonché della norma di cui all’articolo 72 del medesimo regolamento. Tali disposizioni, riprese dall’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, sono state estese unicamente ai contratti individuali di lavoro. V., a titolo esemplificativo delle conseguenze procedurali, sentenza del 3 aprile 2014, Weber (C‑438/12, EU:C:2014:212, punti da 54 a 58).

    ( 19 ) V. anche la sentenza del 16 gennaio 2019, Liberato (C‑386/17, EU:C:2019:24, punto 45), e, infra, paragrafo 53.

    ( 20 ) Il giudice inglese ha osservato che le clausole degli accordi transattivi esonerano la Charles Taylor e FD da qualsiasi obbligo in relazione a qualsivoglia pretesa che la Starlight e l’OME (congiuntamente o singolarmente) possano vantare in relazione alla perdita della nave, ivi compreso qualsiasi obbligo connesso con le domande fatte valere nelle azioni giudiziarie in Grecia.

    ( 21 ) Il giudice del rinvio richiama il paragrafo 83 della sentenza della High Court come segue: «[Le ricorrenti] fanno valere una richiesta di risarcimento (...) Le spese [“costs” nel testo originale in lingua inglese] da esse sostenute sino ad ora ammontano a quasi GBP 163000. La provvisionale [richiesta] (...) ammonta a GBP 150000 o qualsiasi altra somma che la High Court vorrà stabilire a sua discrezione». Più avanti nell’ordinanza di rinvio si rileva, a tal riguardo, che nell’ambito dello stesso procedimento altri ricorrenti avevano fatto richiesta di «una provvisionale pari al 60% delle spese sostenute per le azioni giudiziarie in Grecia». Inoltre, al successivo punto 94, anch’esso richiamato nella decisione di rinvio, la High Court ha dichiarato che «la provvisionale adeguata, a valere quale acconto sul risarcimento de quo, è di GBP 100000». Il giudice del rinvio osserva a tal proposito che «questa considerazione ha parimenti carattere dichiarativo e che, in esito all’ esame del ricorso, si deve ritenere che, nella specie, si pone unicamente la questione del suo riconoscimento e non quella della dichiarazione della sua esecutività, essendo quest’ultima una questione riguardante solo il pertinente capo dell’ordinanza che ha seguito la sentenza».

    ( 22 ) Ai tassi di cambio del 26 settembre 2014, v. supra, paragrafo 13.

    ( 23 ) Nota del giudice del rinvio.

    ( 24 ) Il giudice del rinvio precisa che per «“CTa” s’intendono i ricorrenti in sede di impugnazione», ossia la Charles Taylor e FD, v. supra, paragrafo 17.

    ( 25 ) Il giudice del rinvio ritiene, inoltre, che il calcolo e la liquidazione di una provvisionale sulle spese costituiscano in sostanza una sanzione dissimulata.

    ( 26 ) Nella sentenza del 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali (C‑185/07, EU:C:2009:69, punto 20), la Corte aveva già rilevato la varietà delle misure adottate nell’ambito delle «anti-suit injunctions».

    ( 27 ) V. supra, paragrafo 34.

    ( 28 ) V., a tal proposito, l’espressione «una forma di anti-suit injunction», di cui al punto 89 della sentenza del 19 settembre 2018, C.E. e N.E. (C‑325/18 PPU e C‑375/18 PPU, EU:C:2018:739).

    ( 29 ) In materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni che vietano a una parte di proporre determinate domande dinanzi a un giudice di uno Stato membro, la Corte ha pronunciato una sola sentenza [sentenza del 13 maggio 2015, Gazprom (C‑536/13, EU:C:2015:316)]. Tuttavia, essa non è pertinente nella specie, in quanto riguardava un lodo arbitrale, ragione per la quale la Corte ha dichiarato, principalmente in considerazione della sfera di applicazione del regolamento n. 44/2001, da cui l’arbitrato è escluso, che né tale lodo arbitrale né la decisione con cui, eventualmente, il giudice di uno Stato membro lo riconosca sono idonei a pregiudicare la reciproca fiducia tra i giudici dei vari Stati membri su cui si fonda il regolamento medesimo (punto 39). Ne consegue che la procedura di riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale è regolata dal diritto nazionale e dal diritto internazionale applicabili nello Stato membro in cui tale riconoscimento e tale esecuzione sono richiesti (punto 41). Nello stesso senso, il considerando 12 del regolamento n. 1215/2012 sottolinea ora che il regolamento stesso non si applica a un’azione o a una decisione relativa al riconoscimento o all’esecuzione di un lodo arbitrale (v. sentenza del 20 giugno 2022, London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association, C‑700/20, EU:C:2022:488, punto 46).

    ( 30 ) V. sentenza del 27 aprile 2004, Turner (C‑159/02, EU:C:2004:228, punti 27, 2831). V. anche la sentenza del 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali (C‑185/07, EU:C:2009:69), e la sintesi della stessa contenuta nella sentenza 13 maggio 2015, Gazprom (C‑536/13, EU:C:2015:316, punti da 32 a 34). Per quanto riguarda la decisione più recente, ma in materia di responsabilità genitoriale, v. la sentenza del 19 settembre 2018, C.E. e N.E. (C‑325/18 PPU e C‑375/18 PPU, EU:C:2018:739, punto 90).

    ( 31 ) Per un richiamo al contesto in cui le «anti-suit injonctions» sono utilizzate nei paesi di common law, cfr. Usinier, L., «Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale. – Compétence. – Exceptions à l’exercice de la compétence. – Conflits de procédures. – Articles 29 à 34 du réglément (UE) no 1215/2012», JurisClasseur Droit international, LexisNexis, Parigi, 7 ottobre 2015 (ultimo aggiornamento 3 agosto 2022), fascicolo 584-170, punto 5.

    ( 32 ) V. sentenza del 27 aprile 2004, Turner (C‑159/02, EU:C:2004:228, punto 28).

    ( 33 ) V. sentenze del 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali (C‑185/07, EU:C:2009:69, punti 2728), e del 13 maggio 2015, Gazprom (C‑536/13, EU:C:2015:316, punto 32).

    ( 34 ) V. sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (C‑185/07, EU:C:2009:69, punti 2930).

    ( 35 ) Per un richiamo del principio e della sua ampia accezione, v. sentenza del 19 settembre 2018, C.E. e N.E. (C‑325/18 PPU e C‑375/18 PPU, EU:C:2018:739, punti 9091). V. anche, in tal senso, talune decisioni nazionali quali la sentenza della Cour de Cassation (Corte di Cassazione) (Francia), 1o sezione civile, del 14 ottobre 2009 (nn. 08-16.369 e 08-16.549), e nota, segnatamente, di Clavel, S., «Conflits de juridictions. – Exequatur d’un jugement étranger. – Injonction anti-suit. – Ordre public international. – Clause attributive de juridiction. – Clauses de procédure», Journal du droit international (Clunet), LexisNexis, Parigi, gennaio 2010, n. 1, pagg. 146-155, in particolare pag. 152, e de Muir Watt, H., «La procédure d’anti-suit injonction n’est pas contraire à l’ordre public international», Revue critique de droit international privé, Dalloz, Paris, 2010, pagg. 158-163. V. anche la sentenza della High Court del 6 giugno 2018, Nori Holding Limited e a. c. Public Joint-Stock Company, «Bank Otkritie Financial Corporation», punto 90, citata da Law, S., «Article 29», in Requejo Isidro, M., Brussel I bis: A Commentary on Regulation (EU) no 1215/2012, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2022, pagg. 466-483, in particolare, punti 29.52 e 29.54, pagg. 481 e 482.

    ( 36 ) V. supra, nota a pié di pagina 18.

    ( 37 ) A tal proposito, va sottolineato che, mentre nella Convenzione di Bruxelles la clausola attributiva di giurisdizione, ai sensi dell’articolo 17, produceva l’effetto di designare un unico giudice giurisdizionalmente competente, nei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012 questa regola è stata mantenuta «salvo diverso accordo tra le parti».

    ( 38 ) Nella causa Gjensidige (C‑90/22), attualmente pendente dinanzi alla Corte, è stata chiesta l’interpretazione dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012 (seconda questione pregiudiziale) in merito a una clausola di elezione del foro contenuta in un contratto di trasporto internazionale, disciplinato da una convenzione internazionale specifica, e alla nozione di «ordine pubblico» in tale particolare contesto (terza questione pregiudiziale).

    ( 39 ) C‑185/07, EU:C:2009:69, punti 2631. La Corte ha dichiarato che non si può impedire a un giudice statale di esaminare la questione preliminare della validità o dell’applicabilità della clausola compromissoria e, quindi, di valutare, su richiesta della parte interessata, se una clausola compromissoria sia nulla, inoperante o inapplicabile. A tal proposito, osservo che, nonostante le critiche espresse dalla dottrina successivamente a tale sentenza a causa della particolare situazione dell’arbitrato (cfr., in particolare, Muir Watt, H., op. cit., pag. 161), la sentenza del 13 maggio 2015, Gazprom (C‑536/13, EU:C:2015:316), non mette in discussione i principi alla base di tale sentenza. V., nello stesso senso, la sentenza della Cour de Cassation (Corte di Cassazione) (Francia), 1o sezione civile, del 14 ottobre 2009 (nn. 08-16.369 e 08-16.549), in cui è stato affermato che una «anti-suit injunction» il cui scopo «al di fuori dell’ambito di applicazione di convenzioni o del diritto comunitario» consista nel far rispettare una clausola attributiva di giurisdizione, non è contraria all’ordine pubblico internazionale. Per quanto riguarda alcuni commenti di dottrina su questa sentenza, v. supra, nota a piè di pagina 35.

    ( 40 ) La discussione tra le parti può concentrarsi, in particolare, sul requisito sostanziale che un accordo attributivo di giurisdizione deve rispettare, vale a dire che deve riguardare «controversie presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico» (articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001). V. sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 67). Il giudice adito potrebbe essere anche chiamato a verificare che la clausola di elezione del foro non deroghi ad una norma di competenza giurisdizionale esclusiva o che risulti l’intento di derogarvi o, ancora, che non sia stata sostituita in altre circostanze. V., a titolo esemplificativo, Legros, C., «Commerce maritime. – Contrat de transport de merchandises. Responsabilité du transporteur», JurisClasseur Transport, LexisNexis, Parigi, 25 settembre 2021, fascicolo 1269, II, Conflits de juridiction, punto 48. Per quanto riguarda il riconoscimento di una decisione di difetto di giurisdizione fondata su una clausola attributiva di giurisdizione e le sue motivazioni relative alla validità della clausola stessa, v., inoltre, sentenza del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a. (C‑456/11, EU:C:2012:719, punti 2941).

    ( 41 ) V., in tal senso, Usinier, L., op. cit., punto 5. V. anche Legros, C., op. cit., punto 48.

    ( 42 ) V., in tal senso, sentenze del 27 aprile 2004, Turner (C‑159/02, EU:C:2004:228, punto 29), e del 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali (C‑185/07, EU:C:2009:69, punto 24).

    ( 43 ) V. supra, paragrafi 5 e 26.

    ( 44 ) V. la relazione di P. Jenard sulla Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 1), in particolare pag. 44, nonché la sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides, (C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 45 ) V. sentenza del 28 marzo 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punti da 25 a 27). In merito a tale nozione cfr. Nowak, J., T., e Richard, V., «Article 45», in Requejo Isidro, M., Brussels I bis: A Commentary on Regulation (EU) no 1215/2012, op. cit. pagg. 638-678, in particolare i punti da 45.69 a 45.72, pagg. 666-668, e Mankowski, P., «Article 45», in Magnus, U. and Mankowski, P., European Commentaries on Private International Law, Brussels Ibis Regulation, 2a ed., Otto Schmidt, Cologne, 2023, pagg. 842-918, in particolare, punti 28 e segg., pag. 864 e segg.

    ( 46 ) V. sentenze del 6 settembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, punti 4849 e giurisprudenza ivi citata), e del 25 maggio 2016, Meroni, (C‑559/14, EU:C:2016:349, punti 3840). V. anche sentenza del 20 giugno 2022, London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association (C‑700/20, EU:C:2022:488), punto 77.

    ( 47 ) V., a tal proposito, Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlement 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1998 et 2007), 6a ed, Librairie générale de droit et de jurisprudence, collection «Droit des affaires», Paris, 2018, punti 438 e segg., pag. 611 e segg., nonché Nowak, J., T., e Richard, V., op. cit., punti 45.82 e segg., pag. 671 e segg.

    ( 48 ) V., in tal senso, sentenza del 25 maggio 2016, Meroni, (C‑559/14, EU:C:2016:349, punti da 44 a 46 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, una chiara violazione dei diritti della difesa rappresenta una violazione dell’ordine pubblico processuale, fatto salvo l’esercizio dei mezzi di ricorso (punti 48 e 50 della stessa sentenza e giurisprudenza citata). Sull’applicazione di questo motivo di non riconoscimento delle «anti-suit injunctions» v. Mankowski, P., op. cit., punto 31, pag. 869.

    ( 49 ) Va sottolineato che tale questione non riguarda la fondatezza del riconoscimento di un risarcimento del danno nel caso in cui una parte abbia violato una convenzione attributiva di giurisdizione. A tal proposito, in primo luogo, si deve ricordare che, nella fase del riconoscimento di una decisione, è vietato qualsiasi riesame del merito [v. sentenze del 25 maggio 2016, Meroni, (C‑559/14, EU:C:2016:349, punto 41), e del 16 gennaio 2019, Liberato (C‑386/17, EU:C:2019:24, punto 54)]. In secondo luogo, mi sembra comunque opportuno menzionare il dibattito dottrinale esistente in materia. V., da un lato, Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., op. cit., punto 162, pag. 215, che sostengono una soluzione negativa nel diritto dell’Unione. V., invece, Brosch, M., e Kahl, L.-M., «Article 25», in Requejo Isidro, M., Brussels I bis: A Commentary on Regulation (EU) no 1215/2012, op. cit, pagg. da 344 a 374, in particolare, il punto 25.75, pag. 366, in cui sono richiamate le decisioni pronunciate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia,Germania) del 17 ottobre 2019, III ZR 42/19, punti da 41 a 45, e del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) del 23 febbraio 2007, n. 201/2007, nonché Álvarez González, S., «The Spanish Tribunal Supremo Grants Damages for Breach of a Choice-of-Court Agreement», Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax), Giesekind, Biefeld, vol. 29, n. 6, 2009, pagg. da 529 a 533. Rilevo che nella decisione tedesca richiamata dalla Charles Taylor e da FD, la decisione sul risarcimento da parte del tribunale designato dalle parti è stata presa dopo che il primo tribunale adito aveva verificato la propria giurisdizione. V., in particolare, il commento di Burianski, M., «Damages for breach of an exclusive jurisdiction clause», gennaio 2020, disponibile su https://www.whitecase.com/insight-alert/damages-breach-exclusive-jurisdiction-clause

    ( 50 ) A tal riguardo, nella causa principale, poteva sorgere la questione dell’applicazione delle norme procedurali evocate nella sentenza del 9 dicembre 2003, Gasser, (C‑116/02 EU:C:2003:657), a condizione che ricorressero le condizioni di litispendenza. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, il legislatore dell’Unione, in sede di rifusione del regolamento n. 44/2001, ha dato la priorità al giudice del foro eletto per affermare la propria competenza, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1215/2012, compresa la condizione di essere investito della controversia. Su quest’ultima condizione essenziale, soprattutto nel caso in esame, v. Usinier, L., op. cit., punto 29. Sull’estensione di questa soluzione alle fattispecie in cui è applicabile il regolamento n. 44/2001, v. Gaudemet-Tallon, H. e Ancel, M.-E., op. cit. Va, inoltre, ricordato che, nella fase di riconoscimento di una decisione straniera, il mancato rispetto delle norme sulla litispendenza non impedisce il riconoscimento stesso. V. sentenza del 16 gennaio 2019, Liberato (C‑386/17, EU:C:2019:24, punto 52).

    ( 51 ) V., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2009, Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219, punto 48).

    ( 52 ) V. supra, paragrafo 40.

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