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Document 62021CC0007

    Conclusioni dell’avvocato generale P. Pikamäe, presentate il 10 marzo 2022.
    LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG contro CB e a.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Bleiburg.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 8, paragrafo 1 – Termine di una settimana per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto – Ordinanza di esecuzione forzata emessa in uno Stato membro e comunicata in un altro Stato membro unicamente nella lingua del primo Stato membro – Normativa del primo Stato membro che prevede un termine di otto giorni per proporre opposizione avverso tale ordinanza – Termine per l’opposizione che inizia a decorrere unitamente al termine previsto per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo.
    Causa C-7/21.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:185

     CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    PRIIT PIKAMÄE

    presentate il 10 marzo 2022 ( 1 )

    Causa C‑7/21

    LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

    contro

    CB,

    DF,

    GH

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Bleiburg (Tribunale circoscrizionale di Bleiburg, Austria)]

    «Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 8 – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 45, paragrafo 1, lettera b), e articolo 46 – Ordinanza emessa in uno Stato membro e comunicata in un altro Stato membro unicamente nella lingua del primo Stato membro – Normativa del primo Stato membro che prevede un termine di otto giorni per proporre opposizione avverso tale ordinanza – Diritto a un processo equo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

    I. Introduzione

    1.

    La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Bleiburg (Tribunale circoscrizionale di Bleiburg, Austria) ai sensi dell’articolo 267 TFUE ha per oggetto l’interpretazione dell’articolo 18, primo comma, TFUE, dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 ( 2 ) nonché degli articoli 36 e 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 3 ), in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

    2.

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la LKW Walter Internationale Transportorganisation AG (in prosieguo: la «ricorrente») e CB e a. (in prosieguo: i «convenuti»), tre soci di una società di avvocati austriaca che ha rappresentato la ricorrente in un procedimento di esecuzione forzata in Slovenia. Poiché questi ultimi non hanno proposto opposizione avverso un’ordinanza di esecuzione forzata, comunicata alla ricorrente, entro il termine di otto giorni previsto dalla legislazione slovena, tale ordinanza è divenuta definitiva ed esecutiva, cosicché la ricorrente ha dovuto pagare il debito accertato in detta ordinanza. In tali circostanze, la ricorrente ha proposto ricorso nei confronti dei convenuti dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che questi ultimi erano responsabili, in qualità di avvocati, del rigetto, da parte dei giudici sloveni, dell’opposizione da essi proposta tardivamente. Su tale fondamento, la ricorrente ha chiesto il rimborso dell’importo che essa ha dovuto pagare a seguito del procedimento di esecuzione. A sostegno della loro difesa, i convenuti affermano che la normativa slovena di cui trattasi non sarebbe conforme al diritto dell’Unione, in quanto non garantirebbe il rispetto effettivo dei diritti della difesa del destinatario di un atto giudiziario. Inoltre, essi ritengono che tale normativa sia discriminatoria, poiché consentirebbe, a loro avviso, alle parti stabilite in Slovenia di trarre indebitamente vantaggio dalle peculiarità di detta normativa rispetto alle parti stabilite in altri Stati membri.

    3.

    La presente causa offre alla Corte l’opportunità di sviluppare la propria giurisprudenza relativa alla cooperazione giudiziaria in materia civile e, in particolare, per quanto riguarda la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali che devono essere comunicati in un altro Stato membro. La Corte dovrà interpretare i regolamenti summenzionati in modo tale che siano raggiunti gli obiettivi da essi perseguiti, vale a dire migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari e garantire la buona amministrazione della giustizia, senza tuttavia indebolire il rispetto effettivo dei diritti della difesa dei destinatari degli atti giudiziari di cui trattasi ( 4 ). Poiché detti regolamenti non hanno lo scopo di uniformare il diritto processuale civile nella sua interezza, ma si basano sulle procedure già stabilite dagli Stati membri in virtù della loro autonomia procedurale al fine di garantire la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( 5 ), la Corte è chiamata ad esaminare se la normativa slovena di cui trattasi sia conforme ai requisiti imposti dal diritto dell’Unione.

    II. Contesto normativo

    A. Diritto dell’Unione

    1.   Regolamento n. 1393/2007

    4.

    L’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007, intitolato «Rifiuto di ricevere l’atto», così dispone:

    «1.   L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

    a)

    una lingua compresa dal destinatario; oppure

    b)

    la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

    2.   Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l’organo mittente (...) e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

    3.   Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l’atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

    4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previsti alla sezione 2.

    5.   Ai fini del paragrafo 1, (...) l’autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell’articolo 14, [informa] il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto».

    5.

    L’articolo 9 di tale regolamento, intitolato «Data della notificazione o della comunicazione», prevede quanto segue:

    «1.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 8, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell’articolo 7, è quella in cui l’atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.

    2.   Se tuttavia, a norma della legge di uno Stato membro, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di quello Stato membro.

    3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2».

    6.

    L’allegato I di detto regolamento comprende, in particolare, un certificato di avvenuta o mancata notificazione/comunicazione, il cui punto 12.3. è così formulato:

    «Il destinatario dell’atto è stato informato per iscritto della sua facoltà di rifiutare di accettare l’atto se non è redatto o corredato di una traduzione in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione».

    7.

    Il modulo standard, intitolato «Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere l’atto» e che figura nell’allegato II del medesimo regolamento, contiene la seguente indicazione all’attenzione del destinatario dell’atto:

    «È prevista la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

    Chi vuole avvalersi di tale diritto può dichiarare il proprio rifiuto al momento della notificazione o della comunicazione direttamente alla persona che la effettua, oppure può rispedire l’atto entro una settimana all’indirizzo sottoindicato, dichiarando il proprio rifiuto di riceverlo».

    8.

    Tale modulo standard contiene altresì una «dichiarazione del destinatario» che quest’ultimo, nell’ipotesi in cui rifiuti di ricevere l’atto interessato, è invitato a firmare e che è così formulata:

    «Rifiuto di ricevere l’atto allegato in quanto non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da me compresa oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione».

    9.

    Infine, detto modulo standard prevede che, nella medesima ipotesi, il destinatario debba indicare la lingua o le lingue che egli comprende tra le lingue ufficiali dell’Unione.

    10.

    Il regolamento n. 1393/2007 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2020/1784 ( 6 ), applicabile soltanto a partire dal 1o luglio 2022.

    2.   Regolamento n. 1215/2012

    11.

    Nella sezione 1, intitolata «Riconoscimento», del capo III, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», l’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 è così formulato:

    «La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare».

    12.

    La sezione 2, intitolata «Esecuzione», del medesimo capo III contiene in particolare l’articolo 39, ai sensi del quale:

    «La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività».

    13.

    La sezione 3, intitolata «Diniego del riconoscimento e dell’esecuzione», del suddetto capo III contiene la sottosezione 1, denominata «Diniego del riconoscimento», e la sottosezione 2, denominata «Diniego dell’esecuzione».

    14.

    Nella suddetta sottosezione 1, l’articolo 45 così dispone:

    «1.   Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

    (...)

    b)

    se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione;

    (...)».

    15.

    Nella sottosezione 2, l’articolo 46 prevede quanto segue:

    «Su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, l’esecuzione di una decisione è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di cui all’articolo 45».

    B. Diritto nazionale

    1.   Diritto austriaco

    16.

    L’articolo 1295 dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile generale; in prosieguo: l’«ABGB») è così formulato:

    «(1) Chiunque ha diritto di richiedere il risarcimento del danno subito a colui che lo ha causato per propria colpa; il danno può essere causato da illecito contrattuale oppure extracontrattuale.

    (2) Chiunque causi intenzionalmente un danno in modo contrario al buon costume ne è parimenti responsabile, ma, se il danno è causato nell’ambito dell’esercizio di un diritto, soltanto nel caso in cui l’esercizio di tale diritto avesse manifestamente lo scopo di nuocere all’altra persona».

    17.

    A termini dell’articolo 1299 dell’ABGB:

    «Colui che esercita pubblicamente una funzione, un’arte, una professione o un mestiere, o che volontariamente si incarica della gestione di un affare la cui realizzazione richieda conoscenze specifiche o una diligenza non comune, fa mostra di reputarsi in possesso della diligenza necessaria e delle conoscenze non comuni richieste; pertanto, è tenuto a rispondere dell’eventuale mancanza delle stesse. Tuttavia, se la sua mancanza di esperienza era nota a colui che gli ha affidato l’incarico o costui avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la normale attenzione, anche a quest’ultimo è imputabile una colpa».

    18.

    Ai sensi dell’articolo 1300 dell’ABGB:

    «Un esperto è altresì responsabile quando fornisce, per errore e dietro compenso, un parere pregiudizievole nei campi della sua arte o della sua scienza. Al di fuori di tale ipotesi, un consulente è responsabile soltanto dei danni da lui consapevolmente arrecati ad altri fornendo un parere».

    2.   Diritto sloveno

    19.

    L’articolo 9 dello zakon o izvršbi in zavarovanju (legge sui procedimenti di esecuzione; in prosieguo: lo «ZIZ»), dedicato ai mezzi di ricorso e alla competenza territoriale del giudice d’appello in materia di esecuzione sulla base di un documento facente fede, così recita:

    «Un’ordinanza di primo grado può essere oggetto di ricorso, a meno che la legge disponga diversamente. Il ricorso esperibile dal debitore avverso un’ordinanza di esecuzione forzata che accoglie la domanda costituisce l’opposizione.

    Il ricorso e l’opposizione devono essere proposti entro un termine di otto giorni a decorrere dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza del tribunale di primo grado, salvo diversa disposizione di legge.

    Il ricorso proposto tempestivamente e autorizzato è notificato o comunicato alla controparte per risposta se anche quest’ultima ha ricevuto la notificazione o la comunicazione dell’ordinanza del giudice di primo grado avverso la quale è diretto il ricorso.

    L’ordinanza che decide sull’opposizione può formare oggetto di ricorso.

    Il ricorso e l’opposizione non hanno effetto sospensivo, salvo che la legge disponga diversamente.

    La decisione sul ricorso è definitiva.

    (...)».

    20.

    Ai sensi dell’articolo 53 dello ZIZ, intitolato «L’opposizione come unico mezzo di ricorso del debitore»:

    «L’ordinanza di esecuzione forzata che fa seguito alla domanda di esecuzione forzata può formare oggetto di opposizione da parte del debitore, salvo che quest’ultimo contesti unicamente la decisione sulle spese.

    L’opposizione deve essere motivata. Nell’opposizione, il debitore deve indicare i fatti sui quali fonda la propria opposizione e produrre le prove, altrimenti l’opposizione si considera non motivata.

    (...)».

    21.

    L’articolo 61 dello ZIZ, intitolato «Opposizione avverso l’ordinanza emessa sulla base di un documento facente fede», prevede quanto segue:

    «L’opposizione avverso l’ordinanza di esecuzione forzata emessa sulla base di un documento facente fede è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 53 e 54 della presente legge (...).

    Se l’opposizione di cui al paragrafo precedente è diretta a contestare la parte dell’ordinanza di esecuzione forzata che ordina al debitore di pagare il debito, l’opposizione si considera motivata su tale punto se il debitore espone i fatti sui quali fonda la propria opposizione e produce elementi di prova che dimostrano i fatti da lui menzionati nell’opposizione.

    (...)».

    III. Fatti all’origine della controversia, procedimento principale e questioni pregiudiziali

    22.

    La ricorrente è una società iscritta nel registro austriaco delle società, operante nel settore del trasporto internazionale di merci. I convenuti sono i soci di una società di avvocati con sede a Klagenfurt (Austria) che ha rappresentato la ricorrente in un procedimento di esecuzione forzata in Slovenia.

    23.

    Nell’ambito di tale procedimento, la società Transport Gaj d.o.o. ha chiesto il pignoramento di venticinque crediti che la ricorrente vantava nei confronti di diverse società slovene. Il 30 ottobre 2019 il Tribunale cantonale di Lubiana (Slovenia) ha comunicato alla ricorrente, per posta, un’ordinanza di esecuzione forzata, redatta in lingua slovena, per la somma di EUR 17610. Tale ordinanza veniva emessa sulla sola base di fatture e senza acquisire preliminarmente le osservazioni della ricorrente.

    24.

    Detta ordinanza è stata trasmessa al servizio giuridico della ricorrente, per posta interna, solo il 4 novembre 2019. Il 5 novembre 2019, a seguito di uno scambio di informazioni tra la ricorrente e i convenuti sulla natura e sulle conseguenze dell’atto comunicato, la ricorrente ha chiesto a questi ultimi di proporre opposizione avverso l’ordinanza di esecuzione forzata. Tra i documenti che la ricorrente ha trasmesso ai convenuti figurava la fotocopia della busta da cui risultava che quest’ultima aveva effettivamente ricevuto l’ordinanza il 30 ottobre 2019.

    25.

    L’11 novembre 2019 i convenuti hanno proposto dinanzi al Tribunale cantonale di Lubiana un’opposizione motivata avverso tale ordinanza.

    26.

    Il 12 novembre 2019 i convenuti hanno ricevuto da tale organo giurisdizionale una richiesta di pagare, entro un termine di otto giorni, le spese giudiziarie pari a EUR 55, richiesta a cui è stato dato seguito in tempo utile.

    27.

    Con decisione del 10 dicembre 2019, detto organo giurisdizionale ha respinto in quanto tardiva l’opposizione così proposta, con la motivazione che quest’ultima era stata presentata più di otto giorni dopo la comunicazione dell’ordinanza di esecuzione forzata.

    28.

    I convenuti hanno successivamente proposto, a nome della ricorrente, un ricorso avverso tale decisione nell’ambito del quale hanno eccepito l’incostituzionalità del termine di otto giorni per proporre opposizione e sostenuto che un termine così breve non era compatibile con il diritto dell’Unione. Tale ricorso è stato respinto dal giudice d’appello di Maribor (Slovenia). Poiché l’ordinanza di esecuzione forzata era quindi divenuta definitiva ed esecutiva, la ricorrente ha pagato integralmente il debito.

    29.

    In tali circostanze, la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale circoscrizionale di Bleiburg un ricorso nei confronti dei convenuti, facendo valere la responsabilità di questi ultimi, in qualità di avvocati, per il rigetto dell’opposizione proposta avverso l’ordinanza di esecuzione forzata da parte dei giudici sloveni e chiedendo, su tale fondamento, il rimborso dell’importo pagato a seguito del procedimento di esecuzione, vale a dire EUR 22168,09, che corrisponde al valore del debito principale, maggiorato degli interessi e delle spese di procedura.

    30.

    Il 10 luglio 2020 tale giudice ha emesso un’ingiunzione di pagamento nei confronti dei convenuti per l’importo richiesto.

    31.

    Questi ultimi hanno proposto opposizione avverso tale ingiunzione.

    32.

    A sostegno della loro difesa, i convenuti affermano che il termine di otto giorni previsto dalla legislazione slovena per proporre opposizione avverso l’ordinanza di esecuzione forzata non è conforme al diritto dell’Unione, in particolare agli articoli 36 e 39 del regolamento n. 1215/2012, all’articolo 8 e all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1393/2007, all’articolo 18, primo comma, TFUE nonché all’articolo 47 della Carta. Essi precisano altresì che l’informazione relativa alla possibilità di rifiutare la notificazione o la comunicazione dell’ordinanza di esecuzione forzata, benché allegata in lingua tedesca al plico, era inserita tra le dodici pagine di tale ordinanza. Inoltre, detta ordinanza non sarebbe esecutiva al di fuori della Slovenia, ai sensi degli articoli 36 e 39 del regolamento n. 1215/2012. Pertanto, il fatto che essa sia esecutiva in tale Stato membro costituirebbe una discriminazione ai sensi dell’articolo 18, primo comma, TFUE nei confronti della ricorrente in ragione del luogo in cui si trova la sua sede legale.

    33.

    Secondo il giudice del rinvio, il termine di otto giorni previsto dalla legislazione slovena per proporre opposizione avverso un’ordinanza di esecuzione forzata emessa al termine di un procedimento sommario di esecuzione nel quale il ricorso è proposto per via telematica sulla base di un documento facente fede – nel caso di specie, alcune fatture – potrebbe comportare il rischio che il convenuto non sia in grado di proporre in tempo utile un’opposizione motivata avverso una simile ordinanza. Tale rischio sussisterebbe a maggior ragione in quanto il convenuto ha sede in un altro Stato. Pertanto, tale termine potrebbe essere in contrasto con gli articoli 36 e 39 del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta. Qualora fosse accertata una siffatta incompatibilità, i giudici sloveni non avrebbero dovuto tenere conto di tale termine nel procedimento di esecuzione forzata. In tale ipotesi, l’opposizione sarebbe stata proposta in tempo utile dai convenuti.

    34.

    A questo proposito, il giudice del rinvio osserva che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711; in prosieguo: la «sentenza Profi Credit Polska»), la Corte ha dichiarato, in relazione ad altri strumenti di diritto dell’Unione, che un termine di quattordici giorni per proporre opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento emessa sulla base di una cambiale nonché le modalità procedurali prescritte a tal fine a pena di irricevibilità comportano il rischio non trascurabile che un consumatore non possa proporre opposizione o che quest’ultima risulti irricevibile.

    35.

    Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007, detto giudice si interroga sul dies a quo del termine per proporre opposizione avverso l’atto notificato o comunicato. A tale riguardo, esso ritiene che, al fine di verificare se un diritto di ricorso sia stato esercitato entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato membro che ha proceduto alla comunicazione, occorra attendere la scadenza del termine di una settimana per inviare l’atto comunicato.

    36.

    Il giudice del rinvio, inoltre, nutre dubbi sulla compatibilità con l’articolo 18 TFUE del termine previsto dalla legislazione slovena per proporre opposizione avverso un’ordinanza di esecuzione forzata, poiché esso ritiene che una simile normativa gravi maggiormente sui convenuti aventi sede in altri Stati membri, i quali sono costretti a farsi carico di attività supplementari connesse alla traduzione degli atti comunicati.

    37.

    In tali circostanze, il Bezirksgericht Bleiburg (Tribunale circoscrizionale di Bleiburg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1.

    Se gli articoli 36 e 39 del regolamento [n. 1215/2012], in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] e con il principio di effettività e di equivalenza (principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE), debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede, quale unico mezzo di ricorso contro una decisione di esecuzione forzata adottata solo sulla base delle affermazioni della parte esecutante, in assenza di contraddittorio preventivo e senza titolo esecutivo, l’opposizione da presentarsi entro otto giorni nella lingua di tale Stato membro, anche quando la decisione di esecuzione forzata viene notificata in un altro Stato membro in una lingua che il destinatario non comprende, tenuto conto che già in caso di presentazione dell’opposizione entro dodici giorni quest’ultimo viene respinto in quanto tardivo.

    2.

    Se l’articolo 8 del regolamento [n. 1393/2007], in combinato disposto con il principio di effettività e di equivalenza, debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che preveda che, con la notifica del modulo standard che figura nell’allegato II, sull’informazione del destinatario del suo diritto di rifiutare un atto entro il termine di una settimana, inizi a decorrere anche il termine per la presentazione del previsto ricorso contro la decisione di esecuzione forzata nel contempo notificata, fissato in otto giorni.

    3.

    Se l’articolo 18, comma 1, [TFUE] debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che contempla, quale mezzo di ricorso contro la decisione di esecuzione forzata, l’opposizione, che dev’essere motivata e presentata entro otto giorni, e che impone tale termine anche quando il destinatario della decisione che ordina l’esecuzione forzata abbia sede in un altro Stato membro e detta decisione non sia redatta né nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale essa viene notificata, né in una lingua che il destinatario della decisione medesima comprende».

    IV. Procedimento dinanzi alla Corte

    38.

    La decisione di rinvio, datata 6 novembre 2020, è pervenuta alla cancelleria della Corte l’8 gennaio 2021.

    39.

    Le parti del procedimento principale e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte entro il termine impartito conformemente all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

    40.

    Ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Corte ha invitato il governo sloveno, il 9 novembre 2021, a rispondere a taluni quesiti. Le risposte scritte a tali quesiti sono state depositate entro il termine impartito.

    41.

    In applicazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.

    V. Analisi giuridica

    A. Osservazioni preliminari

    42.

    La notifica della domanda giudiziale è essenziale nell’ambito di un procedimento civile, poiché da essa dipende l’informazione del convenuto. Nelle controversie transfrontaliere, le differenze linguistiche e la diversità dei sistemi processuali costituiscono ostacoli alla corretta informazione del convenuto e, di conseguenza, al principio della parità delle armi tra le parti. Consapevole di tali problemi, il legislatore dell’Unione ha disciplinato la comunicazione delle domande giudiziali al fine di renderla più efficace ( 7 ). Pertanto, sebbene il diritto dell’Unione tenda a garantire la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia basandosi su procedure già stabilite dagli Stati membri, taluni aspetti hanno dovuto tuttavia formare oggetto di un’uniformazione specifica al fine di apportare soluzioni adeguate ai problemi summenzionati ( 8 ).

    43.

    È il caso del diritto di rifiutare la ricezione di un atto per motivi connessi all’eventuale mancata conoscenza della lingua nella quale i documenti di cui trattasi sono redatti, previsto all’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007, il quale costituisce un meccanismo prezioso di salvaguardia dei diritti della difesa del destinatario. In tale contesto, occorre menzionare altresì il diritto di negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione, previsto agli articoli 45 e 46 del regolamento n. 1215/2012, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale che quest’ultimo potesse presentare le proprie difese. Dal momento che tali disposizioni di diritto derivato mirano a garantire la difesa effettiva del destinatario di un atto giudiziario ( 9 ), sarà necessario interpretarle alla luce del diritto a un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta. L’eventuale rilevanza di un’interpretazione dell’articolo 18 TFUE risulta dalla necessità di porre rimedio agli svantaggi connessi alla diversità delle normative nazionali in materia di procedura civile all’interno dell’Unione. L’interpretazione di tali disposizioni è oggetto delle tre questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio.

    44.

    Una difesa effettiva dipende in particolare dal tempo disponibile a tal fine, donde la necessità di prevedere termini ragionevoli. È precisamente in tale contesto che si inserisce la problematica relativa al termine di otto giorni previsto dalla legislazione slovena. Come si è osservato nell’introduzione alle presenti conclusioni ( 10 ), spetta alla Corte esaminare se tale termine, nonché le modalità di calcolo dello stesso, soddisfino i requisiti imposti dall’ordinamento giuridico dell’Unione ( 11 ). Poiché la seconda questione pregiudiziale verte unicamente sulla questione del dies a quo del termine, mentre la prima riguarda anche la durata del termine, ritengo opportuno esaminare anzitutto la seconda questione pregiudiziale.

    B. Sulla seconda questione pregiudiziale

    45.

    Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale secondo la quale il termine per proporre ricorso avverso un atto giudiziario notificato o comunicato conformemente alle disposizioni di tale regolamento comincia a decorrere dalla notificazione o dalla comunicazione di tale atto. In caso affermativo, tale giudice si chiede se le disposizioni summenzionate debbano essere interpretate nel senso che detto termine deve cominciare a decorrere solo a partire dalla scadenza del termine di una settimana, previsto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento in parola, entro il quale il rifiuto di ricevere l’atto deve essere comunicato.

    46.

    A mio avviso, la risposta a tale questione può essere dedotta da una lettura congiunta degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1393/2007, alla luce dell’articolo 47 della Carta, come spiegherò di seguito.

    47.

    L’articolo 9 del regolamento n. 1393/2007 definisce i criteri relativi alla data da prendere in considerazione per quanto riguarda la notificazione o la comunicazione di un atto. Il paragrafo 1 di tale articolo stabilisce il principio secondo cui la data della notificazione o della comunicazione è quella in cui essa è stata effettuata secondo la legge dello Stato richiesto, al fine di tutelare i diritti del destinatario. Come risulta chiaramente da tale disposizione («[f]atto salvo il disposto dell’articolo 8»), detto principio si applica qualora il destinatario di un atto non si sia avvalso del proprio diritto di rifiuto ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007.

    48.

    L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 prevede la facoltà per il destinatario di un atto di notificare o di comunicare il rifiuto di riceverlo qualora tale atto non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione. In forza di tale disposizione, spetta all’organo ricevente informare il destinatario del suo diritto di rifiuto della ricezione mediante il modulo standard che figura nell’allegato II di detto regolamento. Le circostanze nelle quali tale informazione è stata fornita al destinatario devono essere indicate conformemente al certificato di avvenuta o mancata notificazione/comunicazione che figura nell’allegato I del medesimo regolamento. L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 precisa inoltre le modalità del rifiuto di ricevere l’atto, vale a dire, al momento stesso della notificazione o della comunicazione oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana.

    49.

    La Corte ha dichiarato che la facoltà di rifiutare la ricezione di un atto da notificare o da comunicare deriva dalla necessità di tutelare i diritti della difesa del destinatario di tale atto, conformemente ai requisiti del giusto processo, sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta e all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Infatti, sebbene il regolamento n. 1393/2007 sia volto anzitutto a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari e a garantire una buona amministrazione della giustizia, la Corte ha dichiarato che detti obiettivi non possono essere raggiunti indebolendo, in qualsiasi modo, il rispetto effettivo dei diritti della difesa dei destinatari degli atti di cui trattasi ( 12 ).

    50.

    Invero, occorre ricordare che la Corte ha evidenziato l’importanza della facoltà di rifiutare la ricezione di un atto giudiziario da notificare o da comunicare al punto da riconoscerle lo status di «diritto» del destinatario ( 13 ). Inoltre, occorre osservare che la Corte ha sottolineato il fatto che «l’organo ricevente è tenuto, in qualsiasi circostanza e senza disporre a tale riguardo di alcun margine discrezionale», ad informarne il destinatario, «utilizzando sistematicamente a tal fine il modulo standard [di cui trattasi]». La comunicazione del modulo standard costituisce, secondo la Corte, una «formalità essenziale» ( 14 ). Sebbene la Corte non abbia ritenuto che l’omessa comunicazione di detto modulo standard costituisca una causa di nullità, essa ha tuttavia indicato che la stessa costituisce un vizio di procedura al quale il mittente deve rimediare inviando la traduzione dell’atto in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto ( 15 ). Il regolamento n. 1393/2007 ha sancito tale principio al suo articolo 8, paragrafo 3.

    51.

    Di conseguenza, da un’interpretazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1393/2007, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, risulta che, nel caso in cui il destinatario dell’atto da notificare o da comunicare non si avvalga del proprio diritto di rifiutarne la ricezione, il termine per esercitare un diritto di ricorso avverso l’atto così notificato o comunicato comincia a decorrere dalla data del valido compimento di tale notificazione o comunicazione.

    52.

    Condivido l’opinione della Commissione secondo cui non è necessario rinviare il dies a quo del termine per proporre un ricorso avverso una decisione materialmente contenuta in un atto giudiziario notificato o comunicato conformemente al regolamento n. 1393/2007 al fine di garantire il rispetto effettivo dei diritti della difesa del destinatario di un atto giudiziario. A mio avviso, tali diritti sono già sufficientemente tutelati dalla facoltà, per il destinatario, di rifiutare la ricezione di un atto che non sia redatto in una lingua a lui opponibile ( 16 ). Dato che, ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento, al destinatario viene richiesto semplicemente di «reagire» al momento della notificazione o della comunicazione o di inviare l’atto all’organo ricevente entro una settimana, non si può legittimamente affermare che gli siano imposti requisiti sproporzionati per salvaguardare i suoi interessi.

    53.

    Le circostanze del procedimento principale non mi sembrano giustificare una valutazione diversa. Da una parte, è pacifico che l’atto da notificare o da comunicare, vale a dire l’ordinanza di esecuzione forzata, è pervenuto alla ricorrente, e poi ai convenuti, in lingua slovena e che quest’ultima è stata informata del proprio diritto di rifiutarne la ricezione mediante il modulo in lingua tedesca di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007. Dall’altra, va rilevato che la ricorrente, rappresentata dai convenuti, non ha scelto di avvalersi di tale diritto, ragion per cui la data della notificazione o della comunicazione di tale ordinanza dovrebbe essere considerata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento, la data in cui la ricorrente è effettivamente entrata in possesso di detta ordinanza, vale a dire il 30 ottobre 2019.

    54.

    Infatti, sebbene le parti del procedimento principale sostengano che un asserito errore di comunicazione le avrebbe indotte a ritenere, all’inizio, che l’ordinanza fosse stata notificata il 4 novembre 2019, ciò non toglie che esse non contestano il fatto che, dopo aver effettuato una verifica interna, le stesse hanno potuto stabilire che la ricezione dell’ordinanza di esecuzione era effettivamente avvenuta il 30 ottobre 2019.

    55.

    Pertanto, a mio avviso, la ricorrente, rappresentata dai convenuti in qualità di procuratori legali, ha consapevolmente rinunciato a un diritto cruciale conferitole dal regolamento n. 1393/2007 ( 17 ). Di conseguenza, la ricorrente non può validamente invocare una violazione dei diritti della difesa per il solo motivo che il termine per presentare opposizione avverso l’ordinanza di esecuzione ha iniziato a decorrere dalla notificazione di detta ordinanza ( 18 ). Tenuto conto del fatto che tale argomento è manifestamente contrario al comportamento adottato dalla ricorrente nel procedimento principale, ritengo che esso debba essere respinto in forza del principio di diritto secondo cui nessuno può contraddirsi a danno degli altri («venire contra factum proprium non valet») ( 19 ).

    56.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che occorra rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1393/2007, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale dell’ordinamento dello Stato di condanna secondo la quale il termine per proporre ricorso avverso una decisione materialmente contenuta in un atto giudiziario notificato o comunicato conformemente al regolamento n. 1393/2007 inizia a decorrere dalla notificazione o dalla comunicazione dell’atto di cui trattasi, e non soltanto dopo la scadenza del termine di una settimana previsto al paragrafo 1 di detto articolo per rifiutare di ricevere tale atto.

    C. Sulla prima questione pregiudiziale

    1.   Ricevibilità

    57.

    In via preliminare, occorre osservare, in primo luogo, che, chiamato a pronunciarsi su un’azione di risarcimento dei danni nei confronti dei convenuti, il giudice del rinvio interroga la Corte in merito all’interpretazione degli articoli 36 e 39 del regolamento n. 1215/2012 al fine di sapere se il termine di otto giorni previsto dalla normativa slovena per proporre opposizione avverso un’ordinanza di esecuzione forzata consenta di esercitare in modo effettivo il diritto di difendersi o se tale termine debba comportare, a causa della sua durata e delle specificità del procedimento sloveno di opposizione, il rifiuto di riconoscere e di eseguire una simile ordinanza.

    58.

    A tale riguardo, va ricordato che, come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale godono di una presunzione di rilevanza, cosicché è possibile rifiutarsi di statuire su una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, soltanto qualora, segnatamente, appaia in modo manifesto che l’interpretazione o l’esame della validità di una norma dell’Unione, richiesti dal giudice nazionale, non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, oppure quando il problema sia di natura ipotetica ( 20 ).

    59.

    Orbene, benché la questione del riconoscimento e dell’esecuzione dell’ordinanza di esecuzione forzata in Austria non si ponga, in quanto la ricorrente ha già pagato il debito accertato da tale ordinanza, la prima questione sembra godere di una presunzione di rilevanza in quanto il giudice del rinvio dovrebbe poter esaminare la fondatezza degli argomenti addotti dai convenuti a sostegno della loro difesa.

    60.

    In secondo luogo, occorre rilevare, al pari della Commissione, che, anche se formalmente il giudice del rinvio fa riferimento, nella sua prima questione, agli articoli 36 e 39 del regolamento n. 1215/2012, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che i suoi dubbi vertono essenzialmente sul motivo di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione di una decisione giudiziaria nel caso in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile ai fini dell’esercizio del diritto di difendersi, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 46 di tale regolamento.

    61.

    Poiché la Corte è competente a trarre dall’insieme degli elementi forniti da tale giudice e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia ( 21 ), occorre intendere la prima questione sollevata come riguardante l’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 46 di detto regolamento.

    62.

    Di conseguenza, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 46 del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che occorre negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione giudiziaria emessa al termine di un procedimento non in contraddittorio qualora un ricorso avverso tale decisione debba essere proposto entro un termine di otto giorni, in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali del luogo in cui il convenuto risiede oppure, anche, in una lingua compresa dal convenuto.

    2.   Sull’esistenza di un diritto di negare il riconoscimento e l’esecuzione dell’ordinanza emessa dai giudici sloveni

    63.

    Come risulta dal combinato disposto dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 46 del regolamento n. 1215/2012, nel caso in cui una decisione sia stata emessa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale che quest’ultimo potesse presentare le proprie difese, non occorre procedere al riconoscimento e all’esecuzione di una simile decisione, a meno che, pur avendone avuto la possibilità, il convenuto non abbia impugnato la decisione.

    a)   L’esistenza di una «domanda giudiziale o un atto equivalente»

    64.

    Al fine di rispondere alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre esaminare, anzitutto, la questione se l’ordinanza di esecuzione forzata emessa dai giudici sloveni nell’ambito di un procedimento non in contraddittorio possa essere qualificata come «domanda giudiziale o atto equivalente» ai sensi delle disposizioni summenzionate.

    65.

    A tale riguardo, occorre osservare, come ha dichiarato la Corte nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 27, punto 2, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 ( 22 ), trasponibile alle disposizioni, in sostanza, equivalenti del regolamento n. 1215/2012, che la nozione di «domanda giudiziale» o «atto equivalente» si riferisce all’atto, o agli atti, la cui comunicazione o notificazione al convenuto, effettuata regolarmente e in tempo utile, pone quest’ultimo in grado di far valere i suoi diritti prima che venga emesso un provvedimento esecutivo nello Stato d’origine ( 23 ).

    66.

    È proprio questa la situazione nel procedimento principale. Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, l’ordinanza relativa all’esecuzione forzata adottata dai giudici sloveni nei confronti della ricorrente non è stata emessa sul fondamento di un titolo esecutivo definitivo, bensì sulla sola base di fatture e senza acquisire preliminarmente le osservazioni della parte ricorrente nel procedimento principale. La comunicazione effettiva di tale ordinanza di esecuzione forzata fa decorrere un termine entro il quale la ricorrente può proporre opposizione e presentare le proprie difese.

    67.

    Di conseguenza, al pari degli atti oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 luglio 1995, Hengst Import (C‑474/93, EU:C:1995:243), l’ordinanza di esecuzione forzata nel procedimento principale deve essere qualificata come «domanda giudiziale o un atto equivalente» ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 46 del regolamento n. 1215/2012.

    68.

    In tale contesto, occorre altresì ricordare che la Corte ha dichiarato che l’articolo 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 va del pari applicato qualora il convenuto abbia proposto opposizione avverso una decisione emessa in contumacia e un giudice dello Stato di origine abbia dichiarato l’opposizione irricevibile per scadenza del termine. Poiché la dichiarazione di irricevibilità dell’opposizione significa che la decisione emessa in contumacia rimane intatta, la Corte ha considerato che lo scopo di tale articolo esige che il giudice richiesto proceda all’accertamento prescritto da detta disposizione ( 24 ).

    b)   Un esercizio dei diritti della difesa reso eccessivamente difficile

    69.

    Nell’ambito di tale analisi si pone, inoltre, la questione se il termine di otto giorni previsto dalla normativa slovena per proporre opposizione avverso un’ordinanza di esecuzione forzata conceda al destinatario il tempo necessario per poter presentare le proprie difese, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012.

    70.

    Tale requisito deve essere interpretato alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 47 della Carta e, parallelamente, del principio di effettività.

    71.

    Da una parte, una normativa nazionale che prevede che il termine per proporre opposizione avverso un’ordinanza di esecuzione forzata sia fissato in otto giorni può, in linea di principio, essere giustificata dall’obiettivo di garantire il riconoscimento e l’esecuzione in modo rapido e semplice delle decisioni emesse in uno Stato membro nonché la certezza del diritto previsti dal regolamento n. 1215/2012. Dall’altra, come la Corte ha più volte rilevato, sebbene gli strumenti del diritto processuale civile siano volti, in prima battuta, a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari e a garantire una buona amministrazione della giustizia, detti obiettivi non possono essere raggiunti indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa dei destinatari degli atti di cui trattasi ( 25 ).

    1) Criteri generali elaborati dalla giurisprudenza

    72.

    Per determinare se un procedimento giudiziario violi il diritto a un ricorso effettivo, è necessario accertare se le modalità del procedimento di opposizione previste dal diritto nazionale possano far sorgere il rischio non trascurabile che le parti interessate non possano proporre il ricorso richiesto ( 26 ). In particolare, il termine per preparare e presentare un ricorso efficace deve essere materialmente sufficiente ( 27 ). Poiché i procedimenti possono variare notevolmente da un ordinamento giuridico nazionale all’altro, va ricordato che, tra i criteri che, secondo la Corte, devono essere presi in considerazione nel valutare se un termine sia adeguato al fine di garantire la salvaguardia dei diritti della difesa, figurano, tra gli altri, la rilevanza che le decisioni da adottare rivestono per gli interessati nonché la complessità dei procedimenti ( 28 ).

    73.

    Per quanto riguarda la presente causa, ritengo che far fronte ad un’ingiunzione di pagamento comporti rischi non trascurabili, poiché una simile decisione giudiziaria incide direttamente sugli interessi patrimoniali del destinatario. Tale considerazione vale a maggior ragione quando l’ingiunzione di pagamento ha ad oggetto, come nel caso di specie, un importo elevato. Peraltro, non si può escludere che, oltre a tale rischio patrimoniale, sussistano altri motivi cogenti e legittimi, idonei a giustificare la necessità di difendersi in giudizio, quale ad esempio quello di evitare qualsiasi danno alla reputazione connesso ad un siffatto procedimento. Infatti, come affermato dalla ricorrente nelle sue osservazioni scritte, quest’ultima si è vista costretta a pagare il debito fatto valere nei suoi confronti soltanto perché essa vantava crediti nei confronti di altri debitori in Slovenia, i quali avrebbero potuto essere recuperati, e la sua reputazione avrebbe subito un danno considerevole se i suoi crediti fossero stati oggetto di un procedimento esecutivo. Alla luce di tali circostanze, mi sembra innegabile che la ricorrente abbia un interesse evidente a difendersi contro l’ordinanza emessa dal Tribunale cantonale di Lubiana. La rilevanza del procedimento di cui trattasi per la ricorrente non può quindi essere rimessa in discussione.

    74.

    Quanto alla complessità del procedimento di cui trattasi, ritengo che proporre opposizione a un’ordinanza di esecuzione forzata richieda il compimento di varie attività, in quanto implica, da un lato, la necessità di chiarire le circostanze in cui è sorto un credito e, dall’altro, quella di addurre argomenti giuridici idonei a rimettere in discussione la validità di tale credito o la sua esigibilità, tenendo conto al contempo delle norme di procedura civile in materia di onere della prova. A seconda delle circostanze, un compito del genere può rivelarsi particolarmente complesso e, di conseguenza, richiedere l’assistenza di un consulente legale, avvocato o altro professionista del diritto.

    75.

    Ciò premesso, è importante rilevare che quest’ultimo aspetto può influire in modo decisivo sulla valutazione della questione se un termine procedurale possa essere considerato sufficiente a garantire una difesa effettiva ( 29 ). Poiché un profano del diritto si troverà generalmente di fronte a notevoli difficoltà – a differenza di una persona che possegga le qualifiche professionali o l’esperienza necessarie – egli avrà bisogno di un termine più ampio. Orbene, tutte le norme di procedura non attribuiscono, in generale, alcun potere discrezionale al giudice nazionale nella fissazione dei termini, neanche per prolungarli, in modo tale che una simile facoltà possa essere presa in considerazione. Di conseguenza, il destinatario di un atto giudiziario sarà tenuto a rispettare il termine impartito senza poter beneficiare di un trattamento più favorevole.

    76.

    In ogni caso, sono convinto che la complessità di un procedimento non possa essere valutata soltanto in astratto. Risulta piuttosto necessario prendere in considerazione le modalità del procedimento di cui trattasi nel loro insieme, come illustra, ad esempio, la giurisprudenza della Corte che esporrò di seguito.

    2) I parallelismi con la causa Profi Credit Polska

    77.

    A tale riguardo, tengo a rilevare che, nella sentenza Profi Credit Polska, che riguardava una situazione analoga a quella di cui al procedimento principale, la Corte ha dichiarato, per quanto concerne l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE ( 30 ), che una normativa nazionale che prevede che un’opposizione a un’ingiunzione di pagamento debba essere proposta entro un termine di due settimane e che il convenuto debba formulare, nel suo atto di opposizione, le eccezioni sollevate nonché dedurre fatti e mezzi di prova che consentano al giudice di valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale comporta il rischio che il consumatore non proponga opposizione o che quest’ultima sia inammissibile ( 31 ).

    78.

    È importante notare che la Corte ha seguito, in sostanza, la proposta di decisione che l’avvocato generale Kokott aveva formulato in tale causa, rinviando più di una volta all’analisi giuridica contenuta nelle conclusioni dell’avvocato generale. Tali conclusioni, a mio avviso, presentano una particolare rilevanza nella presente causa, in quanto consentono di comprendere meglio le ragioni che hanno indotto la Corte a concludere che le modalità procedurali in questione potevano rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di opporsi ad un’ingiunzione di pagamento. Più concretamente, l’avvocato generale ha considerato che, tuttavia un termine di due settimane «non è eccessivamente breve, in quanto il consumatore deve in generale attivarsi entro tale termine», e che esso è compatibile con il principio di effettività soltanto se il consumatore «non è obbligato a dedurre entro tale termine i fatti e i mezzi di prova che costituiscono il fondamento per l’esame dell’abusività delle clausole del contratto di mutuo» ( 32 ).

    79.

    Tale ragionamento mi sembra logico e trasponibile alla presente causa, date le analogie esistenti tra le norme procedurali esaminate dalla Corte nella causa Profi Credit Polska e quelle di cui trattasi nella presente causa. Nell’interesse di una migliore comprensione dell’analisi, illustrerò i criteri sui quali la Corte si è basata nella causa summenzionata e che, a mio avviso, sono soddisfatti nel caso di specie. Dopo aver messo in evidenza i parallelismi tra le due cause, spiegherò quali dovrebbero essere, secondo me, le conclusioni da trarre per quanto riguarda il trattamento della presente causa.

    i) L’opposizione a un’ordinanza recante ingiunzione di pagamento

    80.

    Anzitutto, occorre richiamare l’attenzione sul fatto che le due cause hanno ad oggetto il diritto di proporre opposizione avverso un’ordinanza recante ingiunzione di pagamento. La situazione processuale del destinatario dell’atto giudiziario nelle due cause è, essenzialmente, la medesima, nel senso che quest’ultimo è costretto a difendersi contro una decisione giudiziaria emessa in assenza di contraddittorio preventivo e senza titolo esecutivo, sulla sola base delle affermazioni della parte richiedente l’esecuzione, mentre le funzioni del giudice investito del procedimento d’ingiunzione di pagamento si limitano a verificare la regolarità formale dei documenti attestanti l’esistenza di un credito ( 33 ).

    ii) L’obbligo del destinatario dell’atto giudiziario di motivare la propria opposizione

    81.

    Al pari della normativa nazionale di cui trattasi nella causa Profi Credit Polska, la normativa slovena oggetto di esame nella presente causa richiede che l’opposizione a un’ordinanza di esecuzione forzata sia motivata e, in particolare, che vengano dedotti determinati fatti con i relativi mezzi di prova ( 34 ). Pertanto, i requisiti procedurali imposti dalla normativa nazionale in entrambe le cause sono relativamente restrittivi, in quanto non basta che il destinatario dell’atto giudiziario «reagisca» all’ordinanza di esecuzione forzata, ad esempio, esprimendo, in un primo tempo, la propria volontà di difendersi, essendo autorizzato a depositare osservazioni scritte in una fase successiva del procedimento, per la quale sia applicabile un termine più lungo.

    82.

    Infatti, nella presente causa, il destinatario dell’atto giudiziario è tenuto a depositare una memoria difensiva «completa», contenente tutti gli elementi di fatto e di prova rilevanti, entro un termine che inizia a decorrere dalla notificazione dell’ordinanza, il che implica uno sforzo notevole, come ho già spiegato ( 35 ). Tenuto conto del fatto che un simile compito non può essere portato a termine in tutti i casi senza beneficiare dell’assistenza legale di un avvocato o di un altro professionista del diritto, è logico concludere che un requisito del genere comporta il rischio che il destinatario dell’atto giudiziario non possa proporre opposizione o che quest’ultima sia irricevibile.

    iii) Il termine per proporre opposizione è inferiore a due settimane

    83.

    Nella pratica giuridica è ampiamente riconosciuto che disporre del tempo necessario costituisce una condizione essenziale ai fini dell’adeguata preparazione di una difesa in giudizio. Inoltre, occorre rilevare che la garanzia del diritto di disporre del tempo necessario per la preparazione della propria difesa, costituendo uno degli elementi che caratterizzano l’equo processo, è espressione dello Stato di diritto ( 36 ). Per tali motivi, è logico presumere che quanto più lungo è il termine per compiere un atto procedurale, tanto più minuziosa potrà esserne la preparazione.

    84.

    Sulla base di tali considerazioni, tengo a rilevare che, nella presente causa, il termine per proporre opposizione avverso un’ordinanza di esecuzione forzata è di soli otto giorni, non prolungabile, mentre nella causa Profi Credit Polska tale termine era di due settimane ( 37 ). Va rilevato inoltre che, secondo le informazioni fornite dal governo sloveno nelle sue osservazioni scritte, tale normativa non tiene conto dei giorni festivi o non lavorativi, salvo che si tratti dell’ultimo giorno del termine. In quest’ultima ipotesi, il termine scade alla fine del primo giorno lavorativo successivo. La normativa slovena di cui trattasi è quindi molto più restrittiva e, pertanto, pone maggiori difficoltà alla difesa. Di conseguenza, la critica della Corte riguardante la brevità del termine previsto nelle circostanze che hanno dato luogo alla sentenza Profi Credit Polska dovrebbe valere a maggior ragione nella presente causa.

    iv) L’obbligo di pagare le spese giudiziarie

    85.

    Inoltre, dal fascicolo risulta che la legislazione slovena presenta un’altra analogia con la normativa polacca di cui trattasi nella summenzionata causa Profi Credit Polska, in quanto essa richiede il pagamento delle spese giudiziarie. Infatti, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, i convenuti hanno ricevuto dal Tribunale cantonale di Lubiana una richiesta di pagare, entro un termine di otto giorni, le spese giudiziarie, richiesta a cui è stato dato seguito in tempo utile ( 38 ).

    86.

    Sebbene l’importo versato nel caso di specie non sembri particolarmente elevato, non si deve tuttavia trascurare il fatto che il pagamento delle spese giudiziarie costituisce, in ogni caso, un obbligo amministrativo da adempiere. Inoltre, non si può escludere che esistano altri casi in cui il destinatario di un’ordinanza di esecuzione forzata sia costretto a versare importi più consistenti. Per tali motivi, mi sembra ragionevole supporre, ai fini della presente analisi, che una normativa come quella di cui trattasi, che impone l’obbligo di pagare le spese giudiziarie entro un termine particolarmente breve, possa dissuadere il destinatario dell’atto giudiziario dal proporre opposizione avverso un’ordinanza recante ingiunzione di pagamento, come ha giustamente ritenuto la Corte nella summenzionata causa ( 39 ).

    v) Il grado di diligenza richiesto a un individuo nei suoi rapporti giuridici

    87.

    Una differenza di ordine fattuale tra le due cause per quanto riguarda lo status del destinatario del rispettivo atto giudiziario richiede alcune osservazioni da parte mia. Sono consapevole del fatto che gli imprenditori sono soggetti a requisiti di diligenza più rigorosi rispetto ai consumatori per quanto concerne i loro rapporti giuridici. Un’impresa dispone generalmente di una certa conoscenza ed esperienza nella gestione dei rapporti contrattuali con i suoi partner commerciali e clienti, che le consentono di agire in modo più accorto nel mondo degli affari. Poiché la stessa cosa, evidentemente, non può dirsi nel caso di un consumatore, si tende a considerare quest’ultimo particolarmente meritevole di tutela. Tale idea trova espressione nella vasta giurisprudenza della Corte relativa alla direttiva 93/13 ( 40 ), nella quale si inserisce la sentenza emessa nella causa Profi Credit Polska. Infatti, lo studio di tale sentenza evidenzia un ragionamento giuridico guidato dall’obiettivo di tutelare i consumatori, dato che, come afferma la Corte, questi ultimi si trovano in una situazione di inferiorità rispetto ai professionisti ( 41 ).

    88.

    Ciò premesso, non ritengo che tale circostanza sia, di per sé, in grado di influire in modo determinante sull’analisi. Indipendentemente dal fatto che l’ordinanza recante ingiunzione di pagamento sia rivolta nella presente causa ad una società operante nel settore del trasporto internazionale di merci, vale a dire ad un professionista, ritengo che un termine di otto giorni sia troppo breve per consentirle di esercitare pienamente il suo diritto ad una difesa effettiva. Di conseguenza, in questa fase dell’analisi, occorre ritenere che, anche adottando un grado rigoroso di diligenza, la normativa di cui trattasi non soddisfi i requisiti del diritto dell’Unione.

    3) Sintesi dell’analisi

    89.

    Tale esposizione dei parallelismi che possono essere istituiti tra le due cause rivela gli ostacoli cui deve far fronte il destinatario di un atto giudiziario in una situazione come quella di cui al procedimento principale. Nella specie, è evidente che i requisiti imposti dalle norme di procedura nazionali non tengono conto del fatto che il destinatario di un atto giudiziario che presenti le caratteristiche di un’ordinanza di esecuzione forzata, il quale non si avvalga del proprio diritto di rifiutare la comunicazione o la notificazione di tale atto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, necessita di un certo tempo per prendere conoscenza del contenuto dei documenti trasmessi, chiedere un parere legale a un avvocato o a un altro professionista del diritto, pagare le spese giudiziarie imposte dalla legge, preparare la propria difesa in giudizio ( 42 ), effettuare eventuali traduzioni dei documenti e inviare una memoria difensiva contenente tutti gli elementi di fatto e di prova rilevanti al giudice adito dal creditore e avente sede in un altro Stato membro.

    90.

    Le considerazioni esposte nelle presenti conclusioni dimostrano che è necessario tenere conto dell’insieme di tali aspetti nel valutare se il termine per proporre opposizione avverso un’ordinanza di esecuzione forzata consenta di esercitare in modo effettivo il diritto di difendersi. In definitiva, il carattere dissuasivo di un simile termine risulta spesso da una molteplicità di fattori connessi ai requisiti della normativa nazionale in materia di procedura. In tale ottica, ritengo che, qualora fosse accertato che il termine di cui trattasi pregiudica detto diritto di difendersi a causa della sua durata e delle specificità del procedimento di opposizione, tale accertamento dovrebbe comportare il rifiuto di riconoscere e di eseguire una siffatta ordinanza, poiché questo è l’unico modo per garantire una tutela effettiva dell’interessato.

    91.

    Dato che, nella presente causa, le condizioni poste dalla legislazione slovena per proporre opposizione avverso un’ordinanza recante ingiunzione di pagamento sono altrettanto o addirittura più restrittive di quelle poste dalla legislazione polacca nella causa Profi Credit Polska, ritengo che esse possano, nel loro insieme, rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di opposizione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 46 del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta ( 43 ).

    92.

    Tenuto conto delle considerazioni che precedono, osservo che – fatta salva la valutazione che spetta al giudice del rinvio effettuare alla luce dei criteri menzionati al paragrafo 87 delle presenti conclusioni – la salvaguardia effettiva dei diritti della difesa non è garantita in circostanze come quelle di cui al procedimento principale. Di conseguenza, ritengo che occorra negare il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza recante ingiunzione di pagamento emessa in tali circostanze, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 46 del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

    3.   Risposta alla prima questione pregiudiziale

    93.

    Per i motivi sopra esposti, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 46 del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che occorre negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione che non sia stata emessa nell’ambito di un procedimento in contraddittorio, qualora un ricorso avverso tale decisione debba essere proposto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il convenuto risiede o, se esistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali del luogo in cui egli risiede e, secondo il diritto dello Stato membro in cui la decisione è stata emessa, il termine non rinnovabile per proporre il ricorso sia di soli otto giorni di calendario.

    D. Sulla terza questione pregiudiziale

    94.

    Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 18, primo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro secondo la quale l’opposizione a un’ordinanza di esecuzione forzata deve essere motivata e proposta entro un termine di otto giorni, indipendentemente dal fatto che il destinatario di tale ordinanza abbia sede in un altro Stato membro e che detta ordinanza non sia redatta né in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto, né in una lingua che il destinatario comprende.

    95.

    Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 18 TFUE, occorre ricordare, come risulta dalla giurisprudenza costante, che quest’ultimo è destinato ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione per le quali il Trattato FUE non stabilisca divieti specifici di discriminazione ( 44 ).

    96.

    Ai sensi dell’articolo 18 TFUE, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità, nozione che comprende varie forme di discriminazione indiretta, ad esempio attraverso regimi linguistici specifici ( 45 ). A questo proposito, per quanto riguarda il regolamento n. 1393/2007, occorre rilevare che il suo articolo 8 concretizza un divieto di discriminazione fondata sulla lingua delle parti del procedimento, ragion per cui non occorre procedere ad un’interpretazione autonoma dell’articolo 18, paragrafo 1, TFUE.

    97.

    Per quanto concerne il regolamento n. 1215/2012, va constatato che, in una causa vertente sulla questione se un’eventuale discriminazione ai sensi di tale articolo potesse essere individuata nelle specificità del diritto croato in materia di mandati di esecuzione forzata emessi da notai in Croazia sulla base di un atto autentico, mandati che non potevano essere riconosciuti né eseguiti in un altro Stato membro sulla base di tale regolamento, la Corte ha proceduto a un’interpretazione autonoma dell’articolo 18 TFUE, in mancanza di altre disposizioni specifiche relative al divieto di discriminazione nell’ambito di detto regolamento ( 46 ).

    98.

    L’articolo 18 TFUE stabilisce il principio della parità di trattamento e mira ad eliminare tutti i provvedimenti che impongano ad un cittadino di un altro Stato membro un trattamento diverso che lo ponga in una situazione di fatto o di diritto sfavorevole rispetto ai cittadini dello Stato di cui trattasi. Esso tende quindi ad evitare che, nell’ambito del diritto dell’Unione, situazioni analoghe siano trattate in modo diverso e viceversa.

    99.

    Nel caso di specie, la ricorrente, rappresentata dai convenuti, ha deciso di non esercitare il proprio diritto di rifiutare la comunicazione o la notificazione, previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 ( 47 ). In tal modo, essa si è posta nella medesima situazione dei cittadini sloveni, per quanto riguarda il termine per proporre opposizione avverso un’ordinanza di esecuzione forzata. D’altronde, anche il governo sloveno ha richiamato l’attenzione su tale punto nelle sue osservazioni scritte. Pertanto, non risulta che la normativa slovena stabilisca un trattamento differenziato in funzione del criterio della nazionalità.

    100.

    Dato che, in primo luogo, al caso di specie si applicano norme specifiche di non discriminazione e, in secondo luogo, il destinatario dell’atto giudiziario ha rinunciato volontariamente ad essere trattato diversamente dai cittadini sloveni che si trovano nella medesima situazione, non vedo come l’articolo 18 TFUE possa trovare applicazione. L’interpretazione di tale disposizione non è quindi necessaria ai fini della risoluzione della controversia principale. Ritengo tuttavia opportuno indicarla esplicitamente al giudice del rinvio, a fini di chiarezza e di una migliore comprensione delle risposte che la Corte fornirà alle questioni pregiudiziali sollevate da quest’ultimo.

    101.

    Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 18 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una situazione in cui il destinatario di un atto giudiziario ha rinunciato ad esercitare il proprio diritto di rifiutare la comunicazione o la notificazione di detto atto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007.

    VI. Conclusione

    102.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bezirksgericht Bleiburg (Tribunale circoscrizionale di Bleiburg, Austria) nei seguenti termini:

    1)

    L’articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale dell’ordinamento dello Stato di condanna secondo la quale il termine per proporre ricorso avverso una decisione materialmente contenuta in un atto giudiziario notificato o comunicato conformemente al regolamento n. 1393/2007 inizia a decorrere dalla notificazione o dalla comunicazione dell’atto di cui trattasi, e non soltanto dopo la scadenza del termine di una settimana previsto al paragrafo 1 di detto articolo per rifiutare di ricevere tale atto.

    2)

    L’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che occorre negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione che non sia stata emessa nell’ambito di un procedimento in contraddittorio, qualora un ricorso avverso tale decisione debba essere proposto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il convenuto risiede o, se esistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali del luogo in cui egli risiede e, secondo il diritto dello Stato membro in cui la decisione è stata emessa, il termine non rinnovabile per proporre il ricorso sia di soli otto giorni di calendario.

    3)

    L’articolo 18 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una situazione in cui il destinatario di un atto giudiziario ha rinunciato ad esercitare il proprio diritto di rifiutare la comunicazione o la notificazione di detto atto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007.


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79).

    ( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

    ( 4 ) Reig Fabado, I., «Los documentos privados y el reglamento 1393/2007 de notificaciones y traslado», Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 9, n. 2, ottobre 2017, pag. 678, spiega che, sebbene il regolamento n. 1393/2007 sia uno strumento di cooperazione giudiziaria in materia civile che assicura il buon funzionamento del mercato interno e che contribuisce alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all’interno dell’Unione, esso attribuisce un’importanza particolare alla tutela giurisdizionale effettiva del destinatario di un atto giudiziario.

    ( 5 ) Sentenze del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 71) e del 7 maggio 2020, Parking e Interplastics (C‑267/19 e C‑323/19, EU:C:2020:351, punto 48).

    ( 6 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (GU 2020, L 405, pag. 40).

    ( 7 ) V., Menétrey, S. e Richard, V., «Le silence du défendeur dans le procès international: paroles de droit judiciaire européen», Les Cahiers de Droit, vol. 56, n. 3-4, settembre-dicembre 2015, pag. 497.

    ( 8 ) V., Gascón Inchausti, F., «Service of proceedings on the defendant as a safeguard of fairness in civil proceedings: in search of minimum standards from EU legislation and European case-law», Journal of Private International Law, vol. 13, n. 3, 2017, pag. 511.

    ( 9 ) La Corte ha dichiarato che «è necessario vigilare non solo a che il destinatario di un atto riceva realmente l’atto di cui trattasi, ma altresì che esso sia messo nelle condizioni di conoscere nonché di comprendere effettivamente e completamente il senso e la portata dell’azione avviata nei suoi confronti all’estero, in modo tale da poter utilmente far valere i suoi diritti nello Stato membro mittente» [v. sentenze del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 32) e del 6 settembre 2018, Catlin Europe (C‑21/17, EU:C:2018:675, punto 34)]. Il corsivo è mio.

    ( 10 ) V. paragrafo 3 delle presenti conclusioni.

    ( 11 ) Martínez Santos, A., «Protección efectiva de los derechos del consumidor, acceso a la justicia y control judicial de las cláusulas abusivas en el juicio cambiario: a propósito de un pronunciamiento reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», Revista Española de Derecho Europeo, n. 71, luglio-settembre 2019, pag. 122, osserva che la giurisprudenza della Corte ha ridefinito progressivamente i limiti tradizionali dell’autonomia procedurale degli Stati membri mediante un controllo di conformità delle disposizioni procedurali nazionali all’articolo 47 della Carta.

    ( 12 ) Sentenze del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, punti 3031); del 2 marzo 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 51) e del 6 settembre 2018, Catlin Europe (C‑21/17, EU:C:2018:675, punto 33).

    ( 13 ) Sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 49).

    ( 14 ) Sentenza del 2 marzo 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 58).

    ( 15 ) Sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 61).

    ( 16 ) V., a tale riguardo, Ulrici, B., «Verfahrensrecht: Sprachregelung bei der Zustellung eines europäischen Zahlungsbefehls», Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2018, pag. 1004, che sottolinea la tutela procedurale di cui beneficia il debitore di fronte a un’ingiunzione di pagamento grazie al diritto di rifiuto sancito all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1393/2007. Come afferma l’autore, i diritti della difesa sono già violati quando la comunicazione o la notificazione del modulo di cui all’allegato II abbia avuto luogo in una lingua non ammessa e il debitore non sia stato informato correttamente del suo diritto di rifiuto.

    ( 17 ) Come spiega l’avvocato generale Trstenjak nelle sue conclusioni nella causa Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2007:737, paragrafo 86), è possibile, in talune circostanze, rinunciare validamente al diritto di rifiutare la ricezione di un atto giudiziario.

    ( 18 ) V., a tale riguardo, Okonska, A., Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen (Geimer, R. e Schütze, R.), Monaco, 2021, articolo 8 VO (EG) 1393/2007, punto 2, nonché Drehsen, M., «Zustellung gerichtlicher Schriftstücke im Rahmen der EuMahnVO», Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts, vol. 5, 2019, pag. 385, i quali spiegano che gli atti da notificare tra gli Stati membri non devono necessariamente essere tradotti, il che consente di risparmiare tempo e denaro. Di conseguenza, il destinatario può ricevere un documento non tradotto in una lingua che non padroneggia. Tenuto conto del suo diritto a un equo processo, egli ha la facoltà di rifiutare la ricezione di tale documento al momento della sua comunicazione o di rinviarlo. Qualora la ricezione di un documento non tradotto non venga rifiutata nonostante le informazioni ricevute dal destinatario sui suoi diritti, la notificazione è effettiva, a prescindere dalle competenze linguistiche reali del destinatario.

    ( 19 ) L’effetto giuridico del principio di diritto «venire contra factum proprium non valet» consiste nel fatto che la parte che, con il suo riconoscimento, la sua rappresentazione, la sua dichiarazione, il suo comportamento o il suo silenzio, ha mantenuto un atteggiamento manifestamente contrario al diritto che essa pretende di far valere dinanzi a un giudice non può avvalersi di tale diritto (v., a tale riguardo, il parere individuale del vicepresidente della Corte internazionale di giustizia Ricardo J. Alfaro nella «causa del tempio di Preah Vihear», Cambogia c. Thailandia, C.I.J., Recueil, 1962, pagg. 6 e seguenti, nonché Gaillard, E., «L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui comme principe général du droit du commerce international», Revue de l’arbitrage, 1985, pagg. 241 e seguenti).

    ( 20 ) Sentenza del 14 giugno 2017, Online Games e a. (C‑685/15, EU:C:2017:452, punto 42).

    ( 21 ) Sentenze del 13 giugno 2019, Moro (C‑646/17, EU:C:2019:489, punto 40) e del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia (C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 50).

    ( 22 ) GU 1972, L 299, pag. 32.

    ( 23 ) Sentenza del 13 luglio 1995, Hengst Import (C‑474/93, EU:C:1995:243, punto 19).

    ( 24 ) V., in tal senso, sentenza del 16 giugno 1981, Klomps (166/80, EU:C:1981:137, punti 1213).

    ( 25 ) Sentenza del 2 marzo 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 51).

    ( 26 ) Sentenze del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199, punto 39) e Profi Credit Polska (punto 61).

    ( 27 ) Sentenza del 9 settembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rigetto di una domanda ulteriore – Termine di ricorso) (C‑651/19, EU:C:2020:681, punto 57).

    ( 28 ) Sentenza del 9 settembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rigetto di una domanda ulteriore – Termine di ricorso) (C‑651/19, EU:C:2020:681, punto 53).

    ( 29 ) Dalla sentenza del 9 settembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rigetto di una domanda ulteriore – Termine di ricorso) (C‑651/19, EU:C:2020:681, punti 6263), risulta che la possibilità di beneficiare di una rappresentanza legale ha un’incidenza decisiva sulla valutazione se un termine procedurale possa essere considerato sufficiente a garantire una difesa effettiva.

    ( 30 ) Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

    ( 31 ) Sentenza Profi Credit Polska (punti da 62 a 67).

    ( 32 ) Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:293, paragrafo 79).

    ( 33 ) Sentenza Profi Credit Polska (punti 28 e 29).

    ( 34 ) Sentenza Profi Credit Polska (punto 65).

    ( 35 ) V. paragrafo 74 delle presenti conclusioni.

    ( 36 ) L’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali enuncia che «(...) ogni accusato ha diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa» (il corsivo è mio). Sebbene la formulazione suggerisca un collegamento soltanto con il procedimento penale, tale disposizione è stata applicata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo anche ai procedimenti amministrativo e civile (v. Corte EDU, 17 marzo 2015, Adorisio e altri c. Paesi Bassi, CE:ECHR:2015:0317DEC004731513, riguardante un termine breve per proporre appello).

    ( 37 ) Sentenza Profi Credit Polska (punto 66).

    ( 38 ) V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.

    ( 39 ) Sentenza Profi Credit Polska (punti 67 e 68).

    ( 40 ) V. sentenza del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675, punti 2526).

    ( 41 ) Sentenza Profi Credit Polska (punto 40).

    ( 42 ) V. sentenza del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199, punto 48), riguardante l’interpretazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15), letto alla luce del considerando 12 dello stesso, da cui risulta che il debitore deve essere debitamente informato riguardo al credito affinché possa preparare la propria difesa.

    ( 43 ) Sladič, J., «Evropska izterjava in zavarovanje terjatev s prikazom postopka v Sloveniji in Avstriji», Pravosodni bilten, 40, vol. 3, 2019, pagg. 27 e 28, esprime parimenti dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione del termine di otto giorni previsto dalla legislazione slovena, facendo riferimento precisamente alle analogie con la legislazione polacca oggetto della causa Profi Credit Polska.

    ( 44 ) Sentenze del 26 gennaio 1993, Werner (C‑112/91, EU:C:1993:27, punto 19), del 10 febbraio 2011, Missionswerk Werner Heukelbach (C‑25/10, EU:C:2011:65, punto 18), del 18 luglio 2017, Erzberger (C‑566/15, EU:C:2017:562, punto 25), e del 29 ottobre 2015, Nagy (C‑583/14, EU:C:2015:737, punto 24).

    ( 45 ) Sentenze del 24 novembre 1998, Bickel e Franz (C‑274/96, EU:C:1998:563, punto 31), e del 27 marzo 2014, Grauel Rüffer (C‑322/13, EU:C:2014:189, punto 27).

    ( 46 ) Sentenza del 7 maggio 2020, Parking e Interplastics (C‑267/19 e C‑323/19, EU:C:2020:351, punto 45).

    ( 47 ) V. paragrafo 56 delle presenti conclusioni.

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